LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 26935/2020 proposto da:
E.A.M.N., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Natale, come da procura in calce al ricorso per cassazione.
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 6298/2020, pubblicato il 28 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. E.A.M.N., proveniente dall’Egitto, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli del 28 settembre 2020, con il quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.
2. Il ricorrente ha riferito di avere consapevolmente dichiarato false generalità al momento della domanda di protezione, perché se avesse detto che era un egiziano lo avrebbero mandato via dal paese di accoglienza.
3. Il Tribunale ha rilevato un difetto di legittimazione attiva del ricorrente, la cui identità era rimasto oscura persino al procuratore costituito, che, all’esito del termine richiesto e concesso ai sensi dell’art. 182 c.p.c., per sanare l’irregolarità della costituzione, ovvero per accertare l’effettivo nome di battesimo dell’assistito, non aveva prodotto alcun atto; nel merito ha ritenuto le dichiarazioni rese dal richiedente fumose e generiche e insussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ed umanitaria.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A” e art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente e perplessa, in relazione alla protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale deciso in modo corretto le questioni giuridiche e non avendo acquisito le necessarie informazioni sulla situazione socio-politica del paese e della regione di provenienza del ricorrente ed avendo, altresì, omesso una seria ed approfondita istruttoria secondo un esame svolto all’attualità.
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A”, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente e perplessa, non avendo indicato in maniera specifica ed esaustiva le ragioni del rigetto della protezione umanitaria e sussistendo, nel caso in esame, i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, anche in ragione dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione dell’epidemia da coronavirus.
2.1 I motivi, che vanno trattati unitariamente perché connessi, sono inammissibili, perché trascurano di censurare del tutto l’iter argomentativo del Tribunale, laddove ha rilevato l’infondatezza della domanda di protezione in ogni sua declinazione, sulla base della condotta opportunistica ed infedele del richiedente, che aveva consapevolmente dichiarato false generalità per ottenere indebiti vantaggi e che aveva ottenuto una tessera sanitaria, comportante il diritto a prestazioni, ed un documento di identità non corrispondente alla sua propria identità.
Il Tribunale, sulla base di tale presupposto, ha, poi, affermato che il ricorrente aveva fondato la domanda di protezione maggiore sulla base di dichiarazioni fumose e generiche, facenti riferimento a problematiche conflittuali sorte con un componente della famiglia, cui non aveva dato corpo con argomenti assistiti da una minima, e che, con specifico riferimento all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) doveva escludersi la provenienza del richiedente da un’area di conflitto.
Anche con riferimento alla domanda di protezione umanitaria il Tribunale, con una ratio decidendi che non è stata minimamente censurata dal ricorrente, ha affermato che non era emerso alcun profilo di vulnerabilità soggettiva, mentre, con riferimento agli effetti della pandemia da Covid 19, il giudice di merito ha evidenziato che la città di Sohag, da cui proveniva il ricorrente, si trovava sulla sponda occidentale del Nilo, a circa 500 chilometri di distanza dalle grandi aree urbane (Il Cairo, Alessandria e Porto Said) dove la pandemia aveva avuto uno sviluppo allarmante.
2.2 E’ utile ricordare che questa Corte ha statuito che nel caso in cui venga impugnata con ricorso per cassazione una decisione che si fondi su più ragioni, tutte autonomamente idonee a sorreggerla, è necessario, per giungere alla cassazione della pronuncia, non solo che ciascuna di esse abbia formato oggetto di specifica censura, ma anche che il ricorso abbia esito positivo nella sua interezza con l’accoglimento di tutte le censure, affinché si realizzi lo scopo proprio di tale mezzo di impugnazione, il quale deve mirare alla cassazione del provvedimento, per tutte le ragioni che autonomamente lo sorreggano (Cass., 12 ottobre 2007, n. 21431).
2.3 Inoltre, a fronte delle argomentazioni spese, le censure esposte richiamano principi affermati da questa Corte sul giudizio di credibilità e sui poteri ufficiosi di accertamento propri del giudice del merito in tema di protezione sussidiaria ed umanitaria, senza, tuttavia, coniugare i primi con la dedotta e specifica situazione del richiedente e mancando di confrontarsi con la motivazione impugnata, in difetto, peraltro, dell’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4), (Cass., 28 ottobre 2020, n. 23745).
3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021