LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 27839/2020 proposto da:
C.O., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Natale, come da procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato.
– resistente –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli, n. 6244/2020, pubblicato il 24 settembre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal consigliere Lunella Caradonna.
RILEVATO
CHE:
1. C.O., proveniente dal Senegal, ricorre, affidandosi a due motivi, per la cassazione del decreto del Tribunale di Napoli del 24 settembre 2020, con il quale era stato confermato il provvedimento della Commissione territoriale competente di diniego della protezione internazionale richiesta.
2. Il ricorrente ha riferito di essere partito nel 2013, perché i ribelli del Casamance avevano attaccato la città dove viveva (Kafoutine) e che non poteva rientrare in Senegal perché sarebbe stato ucciso dai ribelli.
3. Il Tribunale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal richiedente generiche, avuto specifico riguardo al pericolo concreto cui il richiedente sarebbe incorso, dato che oramai erano trascorsi circa sette anni dalla sua partenza dal Senegal, e ha evidenziato l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, alla luce delle fonti richiamate ed aggiornate al 2018, e della protezione umanitaria.
4. L’Amministrazione intimata si è costituita al fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A” e art. 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la motivazione apparente e perplessa, in relazione alla protezione sussidiaria, non avendo il Tribunale deciso in modo corretto le questioni giuridiche e non avendo acquisito le necessarie informazioni sulla situazione socio-politica del paese e della regione di provenienza del ricorrente ed avendo, altresì, omesso una seria ed approfondita istruttoria secondo un esame svolto all’attualità.
1.1 Il motivo è inammissibile.
1.2 E’, in primo luogo, inammissibile perché non coglie il segno per difetto di specificità e pertinenza rispetto alla “ratio decidendi”, avendo la Corte rigettato la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), per la carenza, nelle allegazioni di parte, dei requisiti dettati dalle lett. a) e b) richiamate e per la scarsa verosimiglianza del racconto, ostativa alla configurabilità di una minaccia individuale alla vita o alla persona in relazione alla vicenda prospettata dal richiedente.
1.3 I secondo motivo e’, in secondo luogo, inammissibile nella parte in cui ha ad oggetto l’accertamento dell’insussistenza della situazione di conflitto armato rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) trattandosi di accertamento in fatto non adeguatamente censurato con il ricorso.
Il giudice di merito, in particolare, ha provveduto ad escludere la sussistenza di situazioni di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), richiamando specifiche fonti aggiornate al 2018 ed affermando che la pressione indipendentista si era molto affievolita per il ritiro dalla scena dei capi del movimento indipendentista, anche grazie all’intervento del Vaticano; che le azioni criminose erano riconducibili a predatori di legname e a delinquenti comuni e che la pressione determinata dalle fronte indipendentista era oramai ritenuta a bassa intensità ed aveva perduto i caratteri del conflitto legittimante forme di protezione in favore degli abitanti.
1.4 Non sussiste nemmeno il vizio di apparente motivazione, che ricorre ogni qualvolta il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logico-giuridica, rendendo così impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (Cass., 18 settembre 2009, n. 20112).
2. Con il secondo motivo si lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. “A”, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3; in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, motivazione apparente e perplessa, non avendo indicato in maniera specifica ed esaustiva le ragioni del rigetto della protezione umanitaria e sussistendo, nel caso in esame, i presupposti per la concessione della protezione umanitaria, anche in ragione dell’emergenza sanitaria, dovuta alla diffusione dell’epidemia da coronavirus.
2.1 Il motivo è inammissibile, per difetto del requisito dell’attinenza della censura alla ratio decidendi della sentenza impugnata.
2.2 In proposito, deve rammentarsi che il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari presuppone l’esistenza di situazioni non tipizzate di vulnerabilità dello straniero, risultanti da obblighi internazionali o costituzionali, conseguenti al rischio del richiedente di essere immesso, in esito al rimpatrio, in un contesto sociale, politico ed ambientale idoneo a costituire una significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali (Cass., 22 febbraio 2019, n. 5358).
2.3 Il Tribunale ha rilevato, con riguardo specificamente alla richiesta di soggiorno per motivi umanitari, la impossibilità di ravvisare nella narrazione da parte del ricorrente del suo vissuto alcun elemento costitutivo del diritto di cui si tratta, con l’ulteriore specificazione che non avevano decisivo rilievo le condizioni di solitudine del ricorrente, che aveva perso entrambi i genitori, tenuto conto che egli, al momento dell’espatrio, aveva 25 anni. Ne’ risulta che lo stesso ricorrente abbia allegato fatti indicativi della sua integrazione nel tessuto sociale italiano, tali da consentire una comparazione della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente in relazione al Paese di origine. Anche con riferimento alla deduzione dell’emergenza causata dalla pandemia Covid-19, si rinviene in ricorso una critica aspecifica, e parimenti inammissibile, per difetto di autosufficienza, atteso che non ve ne è menzione nella sentenza impugnata e il ricorrente non precisa se, come e quando ha svolto quell’allegazione nel giudizio di merito (Cass., 24 gennaio 2019, n. 2038; Cass., 30 settembre 2021, n. 26641) 3. Il ricorso va, conclusivamente, dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione va assunta sulle spese, perché l’Amministrazione intimata non ha svolto difese.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021