Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41072 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28519/2020 proposto da:

J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via Della Giuliana, 32 presso lo studio dell’avvocato Gregorace Antonio che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 217/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 20/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino gambiano, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale narrando di essere fuggito dal suo paese poiché, a seguito della morte del padre, il capo villaggio si era impossessato di alcuni terreni appartenenti alla sua famiglia autorizzando l’installazione dei tendoni del mercato; pertanto egli una notte aveva incendiato questi tendoni e quindi per il timore di essere ucciso dal capo villaggio decideva di lasciare il proprio paese. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda e così anche il Tribunale adito dal ricorrente.

La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto, in conformità del giudizio di primo grado, che le vicende narrate sono prive di credibilità e connotate da una importante incongruenza temporale perché le vicende sono collocate nel 2011 mentre egli è entrato in Italia nel 2016 dopo un viaggio durato alcuni mesi. La Corte esclude inoltre la protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) considerando la situazione del Gambia sufficientemente stabile, che attualmente vi è un presidente democraticamente eletto, che ha avviato un percorso di riforme. La Corte esclude infine la protezione umanitaria, rilevando che la mera partecipazione ad un corso per apprendere i primi rudimenti della lingua italiana non è indicativo di un radicato e positivo inserimento nella realtà sociale italiana, tale da giustificare una valutazione comparativa con la situazione di partenza del richiedente asilo.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso notificato in data 23 ottobre 2020 avverso la sentenza pubblicata in data 20 gennaio 2020, è tempestivo. Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, dovendosi ritenere sospesi, fra l’altro, i termini stabiliti “per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Il termine finale così fissato è stato poi prorogato – dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020 – all’11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.

Vero è che la regola generale subisce eccezioni, e segnatamente quella prevista dall’art. 83, comma 3 relativa ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; ma detta eccezione, di lettura necessariamente restrittiva, non riguarda i processi di protezione internazionale, che, pur se finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona, non hanno natura cautelare in quanto non sono rivolti ad assicurare una tutela d’urgenza anticipata, strumentale a un successivo giudizio di cognizione, ma costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale si assicura, in sede di cognizione piena, la tutela definitiva dei suddetti diritti (in tema, con riferimento ai giudizi di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, si veda Cass. 2749/2021).

2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione della direttiva 2004 /83/CE recepita dal D.Lgs. n. 251 del 2007 e la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alle dichiarazioni rese dal ricorrente e al mancato supporto probatorio.

La parte deduce che la citata direttiva impone al giudice di svolgere un ruolo attivo nella istruttoria della domanda, ruolo che invece i giudici hanno omesso di svolgere. Osserva che il dovere di cooperazione ufficiosa deve essere attivato anche al fine di verificare la genuinità della provenienza della prova documentale offerta, e che è apodittica la motivazione con la quale i giudici hanno negato la protezione solo in base alla distanza tra le due date (i fatti e la fuga). Avrebbero invece dovuto attivare canali diplomatici al fine di verificare eventuali situazioni pericolose a carico del richiedente.

Il motivo è inammissibile.

La Corte ha ritenuto il racconto del richiedente asilo inattendibile in virtù del difetto di coerenza intrinseca, in particolare rilevando la incongruenza temporale tra i fatti narrati e la data della partenza. Così facendo ha applicato i principi già enunciati da questa Corte secondo i quali il corretto svolgimento della attività di cooperazione istruttoria presuppone che tutti i soggetti coinvolti assolvano i propri compiti, posto che anche il richiedente asilo ha il dovere di cooperare per una corretta istruzione della domanda compiendo ogni ragionevole sforzo per motivarla e circostanziarla (art. 13 Direttiva 2013/32/UE e art. Direttiva 2011/95/UE), mentre il compito del giudicante si esplica in termini di integrazione istruttoria (Cass. n. 16411/2019): il ricorrente è quindi tenuto ad allegare in modo chiaro e completo i fatti costitutivi della pretesa (Cass. n. 11175/2020; Cass. n. 24010/2020) e il giudice non può e non deve supplire ad eventuali carenze delle allegazioni (Cass. n. 2355/2020; Cass. 8819/2020); una volta esclusa la credibilità intrinseca della narrazione offerta, non deve procedersi al controllo della credibilità estrinseca (Cass. n. 24575/2020).

Il ricorrente non si confronta con la ratio decidendi esposta dalla Corte, ma si limita ad una generica richiesta di attivazione di “canali diplomatici” al fine di verificare eventuali situazioni pericolose, non meglio specificate, senza però adeguatamente censurare il giudizio di inattendibilità intrinseca reso dal giudice d’appello.

3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione al mancato riconoscimento della protezione internazionale. La parte non specifica quali norme sarebbero state violate, e deduce che i giudici d’appello non hanno in alcun modo enunciato i motivi per i quali hanno ritenuto di non concedere la protezione internazionale e la protezione sussidiaria ritenendo che, poiché il ricorrente non ha avanzato questioni sul punto, si fosse formato il giudicato, e questo nonostante si tratti di un ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis che non costituisce un impugnazione strettamente intesa; il giudice dell’opposizione non è infatti vincolato ai motivi dedotti nel ricorso.

Il motivo è inammissibile in quanto del tutto privo di pertinenza con le motivazioni esposte dalla Corte, privo di riferimenti alle norme di diritto che sarebbero state violate o falsamente applicate e con un inconferente riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis ed alla natura del giudizio di opposizione al provvedimento della Commissione territoriale, che riguarda comunque il giudizio di primo grado e non quello di appello, ad effetto devolutivo.

Il mezzo risulta così proposto in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., che disegna il ricorso per cassazione come un mezzo a critica vincolata, da esplicitare tramite motivi che soddisfino requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020).

4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria cui ricorrente aveva diritto in ragione delle attuali condizioni socio politiche del paese di origine; nonché la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

La parte deduce che la giurisprudenza di merito, confermata anche in sede di legittimità, ha rilevato più volte la necessità di concedere la protezione sussidiaria qualora il rientro nel paese di origine ponga il richiedente in una condizione di grave pericolo per la sua incolumità, oggetto di persecuzione o alla merce’ di un sistema giudiziario non garante dei diritti dei cittadini; nel caso di specie i giudici d’appello hanno valutato in maniera errata la situazione rappresentata dal ricorrente e le possibili ripercussioni processuali in Gambia.

Il motivo è inammissibile, in quanto generico e privo di effettiva censura agli argomenti spesi dalla Corte, considerando anche che il rischio dedotto non è quello di un processo ingiusto ma di una vendetta privata.

5. Con il quarto motivo si lamenta la errata applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione alla mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La parte deduce che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha affermato la possibilità della tutela umanitaria per i soggetti che come il richiedente hanno dimostrato una concreta integrazione lavorativa in Italia. Di contro i giudici “di prime cure” non hanno in alcun modo preso in considerazione il grado di integrazione del ricorrente documentato producendo attestati frequenza scolastica e contratti di lavoro.

Anche il quarto motivo è inammissibile, posto che attraverso una censura di estrema genericità tende a sollecitare la revisione del giudizio in fatto operato dalla Corte, la quale ha rilevato che il ricorrente ha soltanto frequentato corsi di lingua italiana e ritenuto che ciò sia insufficiente ai fini della protezione umanitaria.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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