LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 28840/2020 proposto da:
A.H.J., elettivamente domiciliato in Avellino via Benigni 10 presso lo studio dell’avv. Antonio Barone che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1633/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 05/05/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino bengalese, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale dichiarando di essere venuto in Italia per trovare un lavoro che gli permettesse di provvedere alle esigenze della sua famiglia, in quanto i suoi zii avevano sottratto al padre la quota di eredità a lui destinata; e di temere, in caso di rientro in patria, di essere esposto ad atti di ritorsione da parte degli stessi. La competente Commissione territoriale e così anche il Tribunale adito dal ricorrente hanno respinto la richiesta. Il richiedente asilo ha proposto appello, che la Corte d’appello di Napoli ha rigettato ritenendo il racconto non particolarmente circostanziato e comunque escludendo che il richiedente corra rischi, atteso che nei suoi confronti non vi sono stati particolari atti di persecuzione e inquadrando la sua vicenda nel contesto delle informazioni assunte tramite consultazione del rapporto Amnesty International 2015 2016. La Corte esclude anche la protezione umanitaria, ritenendo non sussistente né un effettivo inserimento lavorativo né circostanze familiari che leghino in modo significativo l’appellante al territorio italiano.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 la violazione dell’art. 132 c.p.c. e la nullità del provvedimento per il carattere apparente della motivazione sul giudizio di non credibilità del racconto.
La parte deduce di avere descritto tutti gli avvenimenti con una perfetta sequenza temporale e anche se il richiedente è entrato in contraddizione nell’enunciazione dei fatti, ciò è stato unicamente per soggezione nei confronti dell’organo decidente e la motivazione del provvedimento impugnato non consente di comprendere quali siano le circostanze e i fatti assunti a sostegno del giudizio di non credibilità del narrato.
Il motivo è inammissibile.
Il provvedimento impugnato non si fonda su una valutazione di non credibilità, quanto piuttosto sulla rilevata mancanza di dettagli e circostanze al fine di individuare il rischio, sia perché l’appellante non rientra nelle categorie che, in base alle informazioni assunte, possono definirsi a rischio, sia perché dal racconto non emergono atti persecutori.
La censura non coglie pertanto la ratio decidendi della sentenza, limitandosi ad una generica e stereotipata enunciazione della credibilità del racconto, e risulta così proposta in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., che disegna il ricorso per cassazione come un mezzo a critica vincolata, da esplicitare tramite motivi che soddisfino requisiti di specificità, completezza e riferibilità
alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020).
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5 in relazione all’art. 360, n. 3 per avere la Corte sopravvalutato alcune piccole imprecisioni e omissioni del racconto del ricorrente da ritenersi invece plausibile e coerente. Deduce che il narrato del richiedente asilo trova un riscontro oggettivo se confrontato con la situazione generale del paese di provenienza; infatti da una semplice lettura del sito “viaggiaresicuri” si rilevano tensioni politiche tra governo e opposizione, che la crisi dei rifugiati rohingya ha dato luogo a proteste e manifestazioni violente, l’esistenza di cellule terroristiche dormienti e criticità determinate dalla diffusione del Covid-19.
Il motivo è inammissibile.
La censura non è pertinente alla ratio decidendi, ed è anche inconferente rispetto alla storia narrata dal richiedente. L’inquadramento della vicenda, così come riferita, nel contesto socio politico del paese di origine, ricostruito dalla Corte tramite consultazione di fonti più appropriate di quelle citate dal ricorrente, hanno consentito al giudice di appello di escludere la sussistenza di un rischio perché il richiedente ha avuto una lite familiare e non rientra nelle categorie esposte a eventuali rischi (rohingya, politici etc.).
Il motivo non specifica per quale ragione concreta le criticità esposte dovrebbero riguardare il ricorrente; inoltre per quanto riguarda l’emergenza sanitaria si riferisce dell’adozione di misure restrittive (obbligo di test prima dell’ingresso nel paese e simili) che in verità sono proprie anche di altri paesi, posto che si è in presenza di una pandemia e non di una esigenza sanitaria tipica del Bangladesh, e comunque sono adottate a garanzia della salute dei cittadini e non per recare loro un pregiudizio.
3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 rilevando che ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria per il rischio di danno grave da violenza indiscriminata derivante dal conflitto non è necessario il riscontro individualizzante; e che l’autorità decidente ha esaminato la situazione generale del paese in maniera errata, non tenendo in considerazione l’attuale situazione presente in Bangladesh caratterizzata da violenza indiscriminata posta in essere da gruppi paramilitari atti a sedare la manifestazione di protesta dei civili.
Il motivo è inammissibile.
La situazione rilevante ai fini della applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) si ha qualora ricorre violenza indiscriminata derivante da conflitto armato, da intendersi nei termini rigorosi dati dalla CGUE nelle sentenze del 17 febbraio 2009 (Elgafaji, C465/07) e del 30 gennaio 2014, (Diakite’ C- 285/12), fatta propria anche dalla giurisprudenza di questa Corte.
Il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).
In questi termini, essa è dunque cosa ben diversa dalle limitazioni delle libertà individuali e dalla repressione del dissenso politico cui fa riferimento il ricorrente, senza che peraltro queste criticità abbiano attinenza alla sua storia personale, come narrata in sede di audizione e valutata dalla Corte, la quale ha escluso la sussistenza di una situazione di conflitto sulla base di informazioni assunte dal report Amnesty International 2015 – 2016.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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