LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI FLORIO Antonella – Presidente –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 34393-2019 proposto da:
M.A., domiciliato ex lege in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione rappresentato e difeso dall’avvocato EDY GUERRINI;
– ricorrenti –
e contro
MINISTERO DELL’INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistenti –
avverso la sentenza n. 2225/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 31/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/02/2021 dal Consigliere Dott. Pellecchia Antonella.
RILEVATO
che:
1. M.A., cittadino del Senegal, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:
(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;
(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;
(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile catione temporis).
2. Il richiedente dedusse a fondamento delle proprie ragioni di aver lasciato il Senegal per l’aggressività del fratello maggiore tossicodipendente, il quale, dopo la morte del padre, pretendeva per sé l’intera eredità.
La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.
Avverso tale provvedimento M.A. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bologna, che con ordinanza del 14 luglio 2017 rigettò il reclamo.
3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza n. 2225/2019 pubblicata il 31/07/2019.
La Corte ha ritenuto:
a) infondata la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;
b) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;
c) infondata la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità
4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da M.A. con ricorso fondato su quattro motivi.
Il Ministero dell’Interno si costituisce senza presentare alcuna difesa.
CONSIDERATO
che:
5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia” in quanto la Corte d’appello non avrebbe valutato adeguatamente la credibilità del richiedente fornendo sul punto una motivazione scarsa e insufficiente.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 con contestuale vizio di motivazione in ordine alla mancanza di verifica della credibilitàdelle dichiarazioni del ricorrente e l’omessa attivazione dei doveri informativi officiosi”. Il richiedente, contrariamente a quanto sostenuto dai giudici di merito, avrebbe compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3) per violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla D.L. n. 251 del 2007, art. 12” in quanto i giudici di merito avrebbero dovuto attivare il dovere di cooperazione istruttoria e acquisire informazioni aggiornate sul Senegal.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4) per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, relativamente alla domanda di protezione umanitaria”. Si duole della contraddittorietà e apparenza della motivazione in merito al mancato riconoscimento della protezione umanitaria e la mancanza di un bilanciamento completo tra la condizione del richiedente raggiunta in Italia e quella in cui si troverebbe se tornasse in Senegal.
6. I primi due motivi, congiuntamente esaminati per la loro stretta connessione, risultano inammissibili in quanto non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata.
I giudici di merito non hanno fondato il rigetto della domanda di protezione internazionale per mancanza di credibilità della vicenda narrata dal richiedente quanto piuttosto per l’assenza dei presupposti richiesti dalla legge per il suo riconoscimento. In particolare, la Corte d’appello ha concordato con il Tribunale nel ritenere assenti le ragioni di persecuzioni che giustificherebbero il rilascio della protezione internazionale e tale giudizio non e’sindacabile in questa sede, riguardando un profilo di merito rientrante nell’esclusiva valutazione dei giudici di prime e seconde cure.
6.1. Il terzo motivo è fondato.
In materia di protezione internazionale il dovere di cooperazione istruttoria che grava sul giudice di merito richiede l’attivazione ufficiosa per la ricerca di informazioni in merito al luogo di provenienza del richiedente tramite COI aggiornate, affidabili e ufficiali. Ebbene la Corte d’Appello non ha adempiuto correttamente a tale dovere, avendo ricercato informazioni da fonti aggiornate ma non ufficiali (LUISS Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale del 2019) disattendendo, pertanto, quanto predicato dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cfr. Cass. 8819/2020).
6.2. L’accoglimento del terzo motivo assorbe anche il quarto, essendo necessario ai fini di una congrua valutazione della domanda di protezione umanitaria, in richiamo di fonti affidabili e ufficiali circa la condizione sociopolitica presente in Senegal.
7. Pertanto la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna che dovrà riesaminare la controversia alla luce dei seguenti principi di diritto: “In tema di protezione internazionale, in adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria il giudice può fare ricorso ad informazioni tratte da fonti diverse da quelle indicate nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, solo in aggiunta a quelle specificamente elencate da tale norma, che è ispirata alla duplice “ratio” di assicurare, da un lato, l’uniformità del criterio valutativo delle domande di protezione internazionale e, dall’altro, l’autorevolezza della fonte dalla quale le informazioni sono tratte (Cass. 28641/2020)”.
PQM
la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo per quanto di ragione, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, alla Corte d’Appello di Bologna.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 febbraio 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021