Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41079 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 30820/2018 R.G. proposto da:

B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA MAGGINI, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA VIGIANO;

– ricorrente –

contro

CASA DI CURA VILLA DONATELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LAZIO 20/C, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LADDAGA, rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO ZANI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2018 del TRIBUNALE di ENNA, depositata il 19/04/2018;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.

RILEVATO

che:

B.S. ricorre, con atto notificato il 19/04/2018 ed articolato su quattro motivi, per la cassazione della sentenza pubblicata il 19/04/2018 col n. 181 – con cui il Tribunale di Enna ha respinto la sua opposizione al precetto notificatogli per Euro 4.471,40 il 21/10/2014 dalla Casa di Cura Villa Donatello spa, fondato su decreto ingiuntivo del Giudice di pace di quel capoluogo, munito di formula esecutiva in esito al rigetto in primo grado dell’opposizione al monitorio;

la gravata sentenza ha respinto, in particolare, la doglianza di imperfetta applicazione dell’art. 654 c.p.c., ritenendo sufficiente che nel precetto fossero indicate la data della sentenza di rigetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo e dell’apposizione della formula esecutiva, richiamando Cass. 4705/18, Cass. 8402/15, Cass. 12731/07;

l’intimata resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

il ricorrente lamenta:

– col primo motivo: “violazione e falsa applicazione dell’art. 654 c.p.c., commi 1 e 2 e art. 653 c.p.c., comma 1”: in primo luogo, dirimente doveva considerarsi la mancanza in precetto dell’indicazione del provvedimento che aveva disposto l’esecutorietà del precetto; ancora, comunque il provvedimento richiamato in precetto non conteneva la specifica dichiarazione di esecutorietà;

– col secondo motivo: “omesso esame di un fatto decisivo per la controversia… consistente nella mancanza della dichiarazione di esecutorietà del decreto ingiuntivo in seno alla sentenza di rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo prodotta in giudizio”: la sentenza di primo grado non conteneva alcun provvedimento di esecutorietà da richiamare in precetto;

– col terzo motivo: “nullità della sentenza o del procedimento… per omessa pronuncia… sulla lamentata mancanza in via assoluta del provvedimento dichiarativo della esecutorietà del decreto ingiuntivo”: non è stata neppure presa in considerazione la specifica doglianza di mancanza in via assoluta del provvedimento dichiarativo dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo

– col quarto motivo: “alternativamente al motivo III…” omesso esame della circostanza della carenza di un provvedimento formale di esecutorietà, questo non potendo ravvisarsi esclusivamente nella conferma in primo grado del decreto ingiuntivo opposto;

il ricorso è inammissibile, perché, in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6 la doglianza di nullità del precetto non è sorretta dalla trascrizione, nel ricorso stesso (e non essendo, per giurisprudenza consolidata, ammessa alcuna sua integrazione successiva: per tutte, si veda Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691), del testuale tenore del precetto medesimo, dal quale potere riscontrare la correttezza o meno della soluzione in concreto adottata dal tribunale sulla sufficienza degli elementi ivi contenuti ai fini di consentire al debitore di consentire l’esatta identificazione del titolo esecutivo azionato nei suoi confronti, identificazione consentita, per la peculiarità della disciplina del monitorio, appunto da una menzione dei dati relativi, che deve però essere idonea e completa (vedi, per la rassegna delle posizioni della giurisprudenza di legittimità al riguardo, per tutte Cass. 28/01/2020, n. 1928);

tanto impedisce la disamina dei motivi di ricorso ed impone la declaratoria di inammissibilità di questo, con condanna del soccombente ricorrente alle spese anche del presente giudizio;

infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1-quater (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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