LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – rel. Presidente di Sez. –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31804/2018 R.G. proposto da:
L.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO 94, presso lo studio dell’avvocato BARBARA MORBINATI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNICREDIT SPA, in persona del procuratore speciale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 72, presso lo studio dell’avvocato ACHILLE BUONAFEDE, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 11927/2018 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 07/06/2018 e notificata il 31/08/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Presidente di sezione Dott. Franco DE STEFANO.
RILEVATO
che:
L.M. ricorre, con atto articolato il 30/10/2018 ed articolato su plurimi motivi, per la cassazione della sentenza – n. 11927/2018 del 07/06/2018, notificata il 31/08/2018 – con cui il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile il suo appello avverso il rigetto della domanda, proposta davanti al Giudice di pace della Capitale nei confronti di Unicredit spa per il rimborso dell’imposta di registro da lui corrisposto in relazione ad ordinanza di assegnazione in suo favore;
resiste con controricorso l’intimata;
per l’adunanza camerale del 30/09/2021, fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., mentre il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte, le parti depositano memoria.
CONSIDERATO
che:
il ricorrente denuncia o argomenta:
– col primo motivo: “erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato l’appello inammissibile (violazione dell’art. 339 c.p.c.)”;
– col secondo: “pronuncia ultra petita: il Tribunale si è pronunciato su una questione (diritto del creditore al rimborso) mai sollevata nel corso del processo (dove si è sempre discusso dell’individuazione del soggetto obbligato al rimborso)”;
– col terzo: “sull’individuazione del soggetto obbligato alla corresponsione dell’imposta di registro: erronea applicazione della disciplina dell’imposta di registro relativamente ai provvedimenti giurisdizionali emessi nel processo esecutivo di espropriazione presso terzi”;
– col quarto: “sulla esatta qualificazione dell’imposta di registro nel processo esecutivo: erronea applicazione della disciplina che regola le spese legali nel processo esecutivo e conseguenze in punto di azione di ripetizione”;
– col quinto: “sull’erronea applicazione della disciplina che regola le spese legali nel processo esecutivo”;
– col sesto: “sull’erronea regolamentazione delle spese del processo esecutivo secondo l’interpretazione dell’art. 95 c.p.c. accolta dal tribunale”;
– col settimo: “erroneità della sentenza nella parte in cui ha condannato l’appellante ai sensi dell’art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma pari a quella liquidata a titolo di spese legali (violazione dell’art. 96 c.p.c.)”;
il ricorso è inammissibile, in quanto – neppure potendo colmarsi le sue lacune con alcun atto successivo (per giurisprudenza consolidata, su cui, da ultimo, v. Cass. Sez. U. ord. 09/03/2020, n. 6691) – non rispetta il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (vedi, per un caso in larga parte sovrapponibile, Cass. ord. 19/02/2020, n. 4243);
invero esso, nell’esposizione del fatto, non presenta il contenuto minimo identificato dalla costante giurisprudenza di legittimità: lo svolgimento del processo viene riassunto alle pagine 3 e 4 del ricorso in diciotto righe complessive, mediante una sintesi sommaria ed assolutamente inidonea, che non dà conto compiutamente delle ragioni poste a fondamento della pretesa e delle argomentazioni sia della sentenza di primo grado, che delle parti in sede di appello;
tanto esime dal rilievo della palese inammissibilità, per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6 anche del primo dei motivi: riguardo al quale difetta radicalmente nel ricorso ogni utile riferimento al tenore dell’atto di appello, che possa consentire di verificare la correttezza della soluzione in rito adottata in via preliminare dal giudice di secondo grado;
la conseguente irretrattabilità di tale definizione in rito dell’appello precluderebbe a maggior ragione ogni altra questione, in applicazione della consolidata giurisprudenza di legittimità (fin da Cass. Sez. U. 20/02/2007, n. 3840) che esclude la persistenza della potestà del giudicante di esaminare la domanda quando ne sia stata, appunto in via preliminare, rilevata l’inammissibilità;
diviene superflua la valutazione di manifesta infondatezza della tesi sostenuta coi primi motivi di doglianza, alla stregua della giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di regolazione dell’imposta di registro sulle ordinanze di assegnazione di crediti pignorati (per tutte: Cass. 15078/21, Cass. 8868/21, Cass. 15447/20, Cass. 14482/20, Cass. 4243/20, Cass. 3720/20, Cass. 1004/20, Cass. 160/20, Cass. 23407/19, Cass. 17681/19);
solo per completezza va esclusa la sindacabilità, in questa sede ed in relazione all’ultima delle doglianze qui agitate, della condanna ex art. 96 c.p.c., sia per la tendenziale incensurabilità delle valutazioni di merito o in fatto del giudice del merito sulla sussistenza dei relativi presupposti, sia comunque per la carenza di idonei elementi, nel ricorso per cassazione, sulla cui base riscontrare la scorrettezza invocata dal ricorrente;
il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente soccombente condannato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità;
il Collegio osserva, infine, che si impone – anche di ufficio, per le ragioni già esposte nei precedenti di cui subito appresso ed in relazione ai profili di inammissibilità e di manifesta infondatezza già messi in luce – la condanna dell’odierno ricorrente per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, ricorrendo i presupposti elaborati al riguardo, per il giudizio di legittimità, da questa Corte fin da Cass. 07/10/2013, n. 22812, ma soprattutto da Cass. ord. 22/02/2016, n. 3376, ovvero da Cass. 21/07/2016, n. 15017, ovvero ancora da Cass. 14/10/2016, n. 20732, per una somma che stimasi equa nella misura indicata in dispositivo, maggiorata degli accessori ivi indicati per la natura di credito di valuta, una volta operatane la liquidazione;
infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali per dare atto – ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidate in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, dell’ulteriore somma di Euro 1.000,00 (mille/00), ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, oltre interessi da oggi al soddisfo.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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