LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 97/2021 proposto da:
E.I.B., elettivamente domiciliato in Torino via Guicciardini 3 presso lo studio dell’avv. Lorenzo Trucco che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 374/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto il riconoscimento della protezione internazionale, riferendo di essere originario del Delta del Niger, e che, a causa dei conflitti legati alle estrazioni petrolifere, si era spostato a Benin City, dove aveva intrattenuto una relazione con una ragazza musulmana che restava incinta; la famiglia della giovane aveva però promesso in sposa la ragazza ad un altro uomo e si opponeva al loro legame anche a causa della diversa religione, poiché egli è cristiano. Riferiva di essere stato picchiato e poiché si era rifiutato di convincere la ragazza ad abortire era stato rinchiuso in una stanza e solo grazie all’intervento della madre della ragazza era riuscito a fuggire; data questa situazione di pericolo egli, dopo essersi nascosto da un amico per qualche tempo, consapevole di non poter ottenere tutela dalle autorità, fuggiva in Libia; qui subiva nuove violenze soprusi e una carcerazione ed infine a causa del conflitto si imbarcava alla volta dell’Italia.
La domanda è stata respinta sia dalla competente Commissione territoriale che dal Tribunale. Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte torinese ha respinto, escludendo la sussistenza di un rischio attuale e concreto poiché lo stesso ricorrente ha affermato che dalla sua relazione con quella ragazza sono nati due gemelli che sono stati affidati alle cure dei suoi genitori e di non sapere più nulla della ragazza e della sua famiglia. La Corte ha escluso altresì il rischio da conflitto sulla base di informazioni tratte dal rapporto ECOI del 2019 e ritenuto infondata la richiesta di protezione umanitaria, dal momento che il richiedente ha legami affettivi in patria e non ha allegato alcuna specifica situazione di vulnerabilità o di compromissione di diritti fondamentali subiti in Nigeria prima della partenza, e la sua integrazione lavorativa è limitata, in quanto titolare solo di un contratto di tirocinio come addetto alla vendita in un fast food.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) in combinato disposto con il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 anche in relazione alla mancata audizione del ricorrente e alla totale assenza di motivazione sul punto. La parte deduce che nell’atto d’appello è stata richiesta l’audizione essendo l’incombente necessario ai fini della valutazione della credibilità, ma su tale specifica richiesta nulla si rinviene nella motivazione della Corte; vi sarebbe quindi un insanabile contraddizione laddove da un lato si ritiene superfluo sentire il richiedente, dall’altro si rilevano contraddizioni nel suo racconto. Deduce che il suo racconto, invece, è coerente con il quadro generale della situazione in Nigeria, in particolare con la situazione di instabilità e di generalizzata violazione dei diritti umani.
Il motivo è inammissibile.
Si tratta di una censura generica e stereotipata, del tutto inconferente con le motivazioni rese dalla Corte, in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c., che disegna il ricorso per cassazione come un mezzo a critica vincolata, da esplicitare tramite motivi che soddisfino requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020).
La Corte, infatti, ha escluso la sussistenza di un rischio individuale basandosi sulle dichiarazioni del richiedente e non sulla ritenuta inattendibilità; il richiedente è stato sentito ed ha reso delle dichiarazioni più aggiornate (sull’affidamento dei suoi figli ai genitori) che hanno indotto la Corte a ritenere che siano cessati i dissapori tra le due famiglie e che il richiedente non corra alcun pericolo attuale e concreto in caso di rientro in patria. Il ricorrente non si confronta con questa ratio decidendi impostando invece il motivo d’appello sul presupposto (non vero) che la Corte abbia rilevato contraddizioni nel racconto.
Inoltre, per quanto riguarda la violenza indiscriminata di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) i rilievi del ricorrente sono estremamente generici, e si limitano alla deduzione di violazione dei diritti fondamentali in Nigeria e di condizioni di instabilità (non meglio precisate), mentre di contro la Corte ha escluso la sussistenza di un conflitto armato nel paese di provenienza, sulla base di informazioni tratte da fonti che cita e di cui indica la data. Peraltro si deve rilevare che le nozioni di violenza indiscriminata da conflitto armato e di violazione sistematica dei diritti umani non coincidono poiché ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) il conflitto rileva se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Secondo questo indirizzo ormai consolidato, il grado di violenza indiscriminata deve aver raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia (Cass. n. 13858/2018, Cass. n. 11103/2019).
2.- Con il secondo motivo del ricorso la parte lamenta la violazione o l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 10 Cost., comma 3. La parte deduce che ha errato la Corte a negare la protezione umanitaria di cui illustra ampiamente la natura e configurazione. In concreto, deduce che in Nigeria vi è un quadro generale di violazione delle libertà democratiche ed evidenzia le condizioni del soggetto che ha lasciato il paese in condizioni di precarietà e proveniente da una regione devastata dalla povertà, mentre di contro vi sono rilevanti elementi di integrazione sul territorio avvalorati dallo svolgimento di attività lavorativa.
Il motivo è inammissibile, in quanto rivolto a sollecitare la revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte sulla mancanza di integrazione sociale; la Corte ha valutato la ridotta integrazione lavorativa e l’ha ritenuta insufficiente perché limitata a un contratto di tirocinio e di contro ha valorizzato la sussistenza di legami familiari in patria, escludendo così la sussistenza del radicamento sul territorio nazionale.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione della controparte.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021