Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41085 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24904/2020 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in Mercato San Severino (SA) corso Diaz 209 presso lo studio dell’avv. Domenico Iannone che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1779/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/05/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino nigeriano, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere ucciso per la mancata accettazione del ruolo di sacerdote del villaggio, posto che il padre era stato ucciso per la stessa ragione. La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta. Il ricorrente ha opposto il provvedimento innanzi al Tribunale di Napoli, che ha rigettato la domanda. Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte campana ha respinto, ritenendo il racconto lacunoso perché l’istante non ha saputo nemmeno riferire di quale culto si trattasse, né risulta che egli abbia mai chiesto tutela alle autorità locali e, in ogni caso, nell’atto di appello la parte non ha specificamente preso posizione sulla esclusione della credibilità del narrato da parte del primo giudice. La Corte esclude poi la sussistenza di violenza indiscriminata in Edo State, regione di provenienza del richiedente, facendo riferimento ad informazioni tratte dal Report di Amnesty International 2015/2016. Infine, il giudice d’appello esclude anche la protezione umanitaria rilevando che non sussiste alcun effettivo inserimento lavorativo, né rapporti familiari che leghino in modo significativo l’appellante al territorio.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo. Il Ministero non si è costituito. Il ricorrente ha depositato memoria. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

Preliminarmente si osserva che con la memoria depositata ex art. 380 bis c.p.c. il ricorrente introduce “ad integrazione” un motivo di ricorso relativo alla emergenza sanitaria dovuta alla pandemia. Si tratta di una tematica nuova, che non risulta proposta nel giudizio di merito, inammissibile poiché contrasta con il divieto dei nova in cassazione e in ogni caso la memoria di cui all’art. 380 bis c.p.c. non può contenere nuove censure, ma solo illustrare quelle già proposte (Cass. n. 17893 del 27/08/2020).

Il ricorso è del pari manifestamente inammissibile poiché proposto in violazione del precetto di cui all’art. 366 c.p.c. che disegna il ricorso per cassazione come un mezzo a critica vincolata, da esplicitare tramite motivi che soddisfino requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020): la parte non formula motivi, non espone argomenti pertinenti alla ratio decidendi della Corte e in taluni punti censura l’operato della Commissione e non già la sentenza di appello.

In via preliminare eccepisce infatti che la Commissione territoriale non ha provveduto a effettuare la registrazione audio video dell’audizione personale e che ha violato del D.Lgs. n. 25 del 2008, l’art. 8 perché ha adottato una decisione apodittica e carente di motivazione effettuando un audizione standardizzata. Sulla decisione d’appello osserva che nell’Edo State vi sono infiltrazioni di cellule terroristiche che fanno temere un incremento di azioni violente e quindi il richiedente non può rientrare nel suo paese. L’argomento consiste un una apodittica affermazione della sussistenza di un rischio senza confrontarsi con quanto esposto dalla Corte che, richiamando i Report di Amnesty International indicandone la data, ha escluso la sussistenza sul territorio di un conflitto generante violenza indiscriminata. Anzi, la parte conclude la esposizione dell’argomento affermando (pag. 10) che la Commissione (e non già la Corte d’appello) avrebbe dovuto soffermarsi sui pericoli di persecuzione che l’esponente rischia nel suo paese e avrebbe dovuto considerare le difficoltà di farvi di ritorno in quanto verrà doppiamente perseguitato perché considerato fuggitivo e traditore. Si tratta all’evidenza di un argomento standardizzato e stereotipato, senza alcun accenno alla vicenda individuale né alle argomentazioni spese dalla Corte, proseguendo invece (pag. 11) con le critiche avverso l’operato della Commissione. Segue poi una generica esposizione dei principi in materia di diritto d’asilo anche in questo caso senza riferimenti concreti né alla vicenda personale del richiedente né alla sentenza della Corte e si prosegue censurando l’operato della Commissione territoriale che ha negato anche il rilascio di permesso di soggiorno per motivi umanitari. Anche le conclusioni sono inconferenti rispetto alle finalità del ricorso per cassazione, perché si chiede di accertare e dichiarare l’illegittimità del provvedimento emesso dalla Commissione territoriale.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di costituzione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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