Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41087 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19944/2020 proposto da:

B.B.S., elettivamente domiciliato in Venezia Mestre corso del Popolo 8 presso lo studio dell’avv. Matteo Giacomazzi che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5182/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino del Bangladesh, ha presentato domanda di protezione internazionale, che è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente ha proposto ricorso al Tribunale che ha riconosciuto la protezione sussidiaria, identificandolo come S.B.B.. Ha quindi proposto appello prospettando una errata valutazione della identità anagrafica.

La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile l’impugnazione poiché l’appello non è stato tempestivamente proposto, vale a dire nel termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza resa ex art. 702 bis c.p.c.. Osserva che l’ordinanza è stata comunicata al difensore il 24 ottobre 2017 e pertanto, essendo il mese di ottobre di 31 giorni, l’atto di appello avrebbe dovuto essere notificato all’Avvocatura dello Stato entro il 22 novembre 2017; è stato invece notificato il 23 novembre 2017.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi ad un motivo.

L’Avvocatura dello Stato non tempestivamente costituita ha presentato istanza per la partecipazione alla eventuale discussione orale.

La causa è stata trattata l’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso, notificato in data 29 giugno 2020 avverso una sentenza pubblicata in data 24 ottobre 2019, è tempestivo.

Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, dovendosi ritenere sospesi, fra l’altro, i termini stabiliti “per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.

Il termine finale così fissato è stato poi prorogato – dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020 – all’11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.

Vero è che la regola generale subisce eccezioni, e segnatamente quella prevista dall’art. 83, comma 3 relativa ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, ma detta eccezione, di lettura necessariamente restrittiva, non riguarda i processi di protezione internazionale, che pur se finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona non hanno natura cautelare, in quanto non sono rivolti ad assicurare una tutela d’urgenza anticipata, strumentale a un successivo giudizio di cognizione, ma costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale si assicura, in sede di cognizione piena, la tutela definitiva dei suddetti diritti (in tema, con riferimento ai giudizi di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, si veda Cass. 2749/2021).

2.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 155 c.p.c. per avere la Corte d’appello escluso il giorno iniziale dal computo del termine di decadenza di cui all’art. 702 quater c.p.c.. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello, pur partendo da premesse corrette, ha errato nel calcolo dei termini perché ha considerato tardivo un atto di appello notificato il 23 novembre 2017 e cioè nel trentesimo giorno successivo la comunicazione della ordinanza impugnata avvenuta il 24 ottobre 2017.

Il motivo è fondato.

Dovendosi escludere, ai sensi dell’art. 155 c.p.c., il giorno iniziale dal computo del termine, il 23 novembre 2017 è l’ultimo giorno utile per proporre appello avverso l’ordinanza resa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. dal Tribunale di Napoli e comunicata alla parte il 24 ottobre 2017.

Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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