LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16208/2020 proposto da:
Z.I., elettivamente domiciliato in Roma presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Ernesto Maria Savio;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1882/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino del Burkina Faso, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di essere espatriato in seguito a una lite familiare per questioni ereditarie, di avere vissuto in Libia per due anni e di avere raggiunto l’Italia nell’agosto del 2015. La domanda è stata respinta dalla competente Commissione territoriale. Il richiedente ha proposto ricorso al Tribunale di Torino, chiedendo il riconoscimento della protezione umanitaria. Il Tribunale ha escluso la sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria dando atto che il ricorrente ha beneficiato solo dell’ordinario percorso di accoglienza svolgendo attività sportiva, seguendo corsi scolastici e tirocini formativi e stringendo legami di amicizia con operatori scolastici. Il ricorrente ha proposto appello, che la Corte torinese ha respinto affermando che la valutazione di non credibilità del racconto è da sola sufficiente per il rigetto della domanda di protezione umanitaria; aggiunge che in ogni caso i motivi addotti a sostegno della domanda di protezione umanitaria sono infondati, in quanto il Burkina Faso non è interessato da violenza indiscriminata, pur se è uno dei paesi più poveri al mondo e conferma – sul percorso di integrazione sociale – le valutazioni già rese dal Tribunale.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a tre motivi.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Preliminarmente si osserva che il ricorso, notificato in data 5 giugno 2020 avverso una sentenza pubblicata in data 22 novembre 2019, è tempestivo.
Il D.L. n. 18 del 2020, art. 83, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. n. 27 del 2020, ha disposto che “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”, dovendosi ritenere sospesi, fra l’altro, i termini stabiliti “per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali”.
Il termine finale così fissato è stato poi prorogato – dal D.L. n. 23 del 2020, art. 36, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. n. 40 del 2020 – all’11 maggio 2020, sicché i termini processuali di tutti i procedimenti civili risultano sospesi dal 9 marzo 2020 all’11 maggio 2020 e hanno ripreso a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, vale a dire dal 12 maggio 2020.
Vero è che la regola generale subisce eccezioni, e segnatamente quella prevista dall’art. 83, comma 3 relativa ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona, ma detta eccezione, di lettura necessariamente restrittiva, non riguarda i processi di protezione internazionale, che, pur se finalizzati alla tutela di diritti fondamentali della persona non hanno natura cautelare, in quanto non sono rivolti ad assicurare una tutela d’urgenza anticipata, strumentale a un successivo giudizio di cognizione, ma costituiscono lo strumento processuale attraverso il quale si assicura, in sede di cognizione piena, la tutela definitiva dei suddetti diritti (in tema, con riferimento ai giudizi di incandidabilità di cui al D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 143, comma 11, si veda Cass. 2749/2021).
2.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La parte deduce che la Corte d’appello ha fondato il giudizio di difetto di credibilità su una motivazione insufficiente, limitandosi a riportare quanto scritto nell’atto d’appello e concludendo che le argomentazioni dell’appellante non sono in grado di scalfire la motivazione resa dal primo giudice a sostegno della valutazione di non credibilità; si tratta pertanto di una motivazione apparente. Rileva inoltre che a pagina 3 la Corte inserisce un’altra vicenda, relativa al vissuto di un cittadino gambiano.
Il motivo è inammissibile.
La censura non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata: la trascrizione del motivo di appello è funzionale al rilievo della sua inammissibilità per difetto di specificità (pag. 4 della sentenza) in quanto limitato alla deduzione che il giudice avrebbe dovuto disporre una nuova audizione e avrebbe dovuto inserire il racconto nel contesto di provenienza del paese. La motivazione pertanto non è apparente, perché la considerazione che le argomentazioni dell’appellante non sono idonee a scalfire la motivazione resa dal primo giudice non deriva da un nuovo esame di merito, ma dalla ritenuta inammissibilità del motivo di appello.
E’ vero inoltre che la sentenza della Corte contiene un incomprensibile refuso, e cioè l’inserimento di una intera pagina che riguarda un’altra vicenda (pagina 3); tuttavia ciò non inficia la sentenza, posto che a pagina 2 la vicenda dell’appellante è riportata con esattezza e a pagina 4 è trascritto il motivo di appello proposto dal richiedente; né la difesa del ricorrente contesta che il motivo di appello sia stato erroneamente trascritto ovvero deduce di averne formulati altri di più specifici.
3.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 nonché l’omesso esame di fatto decisivo. La parte lamenta l’errore della Corte laddove ha escluso la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della protezione umanitaria facendo derivare tale decisione dalla ritenuta non credibilità del racconto; deduce che la mera carenza di credibilità del racconto non esime il giudicante dall’esaminare tutti gli altri elementi che caratterizzano la vicenda personale del richiedente asilo. Deduce ancora che la Corte avrebbe dovuto tenere conto di tutti gli elementi del caso specifico, cioè la giovane età, il viaggio migratorio, la traumatica esperienza libica, l’instabilità del Burkina Faso, e infine il percorso di integrazione sociale intrapreso in Italia.
Il motivo è inammissibile.
E’ vero che il difetto di credibilità sulle ragioni della fuga non esclude di per sé la protezione umanitaria perché possono valutarsi altri elementi – se dedotti – e in particolare il percorso di integrazione sociale maturato nel paese di accoglienza (Cass. 29624/2020);
tuttavia questa è soltanto una delle rationes decidendi che sorreggono la sentenza della Corte, che pur avendo premesso l’argomento censurato dal ricorrente ha poi in concreto esaminato gli altri elementi allegati a sostegno della richiesta di protezione umanitaria. Ha ritenuto irrilevante la permanenza in Libia, mentre ha evidenziato l’assenza di legami e prospettive nel paese di permanenza e ha rilevato che la comparazione tra la situazione in Italia, caratterizzata dall’assenza di un’attività lavorativa anche saltuaria, e quella che troverebbe nel paese di origine non comporterebbe, in caso di rimpatrio, violazione dei diritti umani. Gli elementi evidenziati dalla difesa sono quindi stati valutati e si tratta di un giudizio di fatto di cui non si può sollecitare la revisione in questa sede.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e l’omesso esame di fatto decisivo. Il ricorrente si duole che la Corte abbia omesso di dare rilievo alla permanenza del ricorrente in Libia, Paese in cui il predetto ha vissuto due anni, ove verosimilmente si sarebbe trasferito se le condizioni securitarie fossero state differenti e ove ha subito vessazioni e trattamenti umilianti e degradanti come specificato in sede di appello.
Il motivo è inammissibile.
La “verosimile” intenzione di trasferirsi in Libia non ha rilevanza in questa sede, posto che il ricorrente verrebbe rimpatriato nel suo paese di origine e non in Libia. Per quanto riguarda i traumi che egli avrebbe subito durante la permanenza nel suddetto paese, in ricorso vi è solo un generico accenno, senza trascrivere o quantomeno riassumere quelle parti dell’atto di appello ove questi traumi sarebbero descritti – e quindi specificamente sottoposti all’attenzione del giudice di merito – e senza indicare la tipologia delle esperienze traumatiche e la loro idoneità a determinare una condizione di vulnerabilità.
La censura non è pertanto formulata in termini tali da consentire a questa Corte il controllo, in concreto, sul giudizio reso dal giudice d’appello e in particolare sulla decisività del fatto specifico di cui sarebbe stato omesso l’esame, posto che nel giudizio di comparazione come sopra eseguito dalla Corte la permanenza in Libia è stata tenuta in considerazione.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione del Ministero.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021