Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41089 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19233/2020 R.G. proposto da:

W.K., rappresentato e difeso dall’Avv. Gabriele Ferabecoli, con domicilio eletto in Roma, via Trionfale, n. 5637;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di Trieste depositato il 4 giugno 2020.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.

RILEVATO

che:

W.K., cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso per cassazione, per tre motivi, illustrati anche con memoria, avverso il decreto del 4 giugno 2020, con cui il Tribunale di Trieste ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;

che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.

CONSIDERATO

che:

e’ inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);

che la manifesta infondatezza delle censure proposte dal ricorrente, giustificando la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, segnalata nella proposta del Relatore in conformità di una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970);

che è infatti infondato il primo motivo d’impugnazione, con cui il ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, il decreto impugnato non ha adeguatamente approfondito la situazione in atto nella sua regione di provenienza, avendo richiamato informazioni desunte da fonti non aggiornate;

che, a fondamento della decisione, il Tribunale ha infatti richiamato informazioni fornite da fonti internazionali accreditate ed aggiornate (rapporti EASO 2015-2017), dalle quali ha desunto che nella regione del *****, dalla quale proviene il ricorrente, pur persistendo criticità dovute all’affluenza di persone in fuga da altre aree, si è registrato un sensibile miglioramento sotto il profilo della sicurezza, a causa della riduzione dell’attività militare e del calo degli sfollati, determinati dall’attività di contrasto svolta dai militari nei confronti dei talebani;

che, alla stregua di tale accertamento, non merita censura il decreto impugnato, nella parte in cui ha escluso la configurabilità della fattispecie di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ai fini della quale non è peraltro sufficiente la sussistenza di un mero stato d’insicurezza, occorrendo invece una situazione di violenza indiscriminata derivante da un conflitto armato interno, ravvisabile allorquando le forze armate governative di uno Stato si scontrino con uno o più gruppi armati antagonisti, o due o più gruppi armati si contendano tra loro il controllo militare di un dato territorio, e sempre che le ostilità ascendano ad un grado di violenza talmente diffuso ed intenso da indurre a ritenere che, in caso di rientro nell’area interessata, un civile corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio (cfr. Cass., Sez. I, 2/03/2021, n. 5675; Cass., Sez. VI, 8/07/2019, n. 18306; 2/ 04/2019, n. 9090);

che, a sostegno delle proprie censure il ricorrente invoca informazioni fornite da fonti ulteriori e più recenti, le quali non possono considerarsi idonee ad orientare in senso diverso la decisione, in quanto, pur confermando l’intensificarsi di attacchi terroristici nei confronti delle forze di sicurezza e degli scontri con i militanti dei gruppi islamici, non consentono di ritenere che l’area in questione sia sfuggita al controllo delle autorità statali, con conseguente esposizione dei civili al rischio di un danno grave alla vita o alla persona, per il solo fatto di risiedere in quel territorio;

che è parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5 e 7, osservando che, nell’escludere la credibilità della vicenda personale allegata a sostegno della domanda, il Tribunale ha omesso di adempiere il proprio dovere di cooperazione istruttoria, nonché di valutare i documenti da lui prodotti;

che l’esito negativo del controllo in ordine alla credibilità del richiedente, nella specie giustificato dal carattere generico, lacunoso e contraddittorio delle dichiarazioni da lui rese e dalla mancanza di riscontri esterni della vicenda personale narrata, risulta infatti di per sé sufficiente a dispensare il giudice da approfondimenti istruttori in ordine alla situazione del Paese di origine, non trovando applicazione in tal caso il dovere di cooperazione istruttoria previsto dal D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, il quale non opera laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quanto meno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. tra le altre, Cass., Sez. II, 11/08/2020, n. 16925; Cass., Sez. I, 12/06/2019, n. 15794; Cass., Sez. VI, 27/06/2018, n. 16925);

che, nel lamentare l’omesso esame dei documenti da lui prodotti, il ricorrente si astiene peraltro dall’indicarne il contenuto e di riportarne almeno i passi salienti nel ricorso, con la conseguenza che la censura proposta risulta, sotto tale profilo, priva di specificità;

che per analoghe ragioni è inammissibile il terzo motivo, con cui il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, nonché l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando il decreto impugnato per aver rigettato la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria senza tener conto degli elementi da lui addotti a sostegno della sua condizione di vulnerabilità e senza procedere al raffronto tra il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia e la situazione in cui versava prima dell’espatrio;

che il riconoscimento del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, pur postulando una condizione di vulnerabilità personale, la cui configurabilità deve costituire oggetto di una valutazione autonoma rispetto a quella dei presupposti richiesti per l’applicazione delle altre forme di protezione, non richiede infatti specifici approfondimenti istruttori da parte del giudice di merito allorquando, come nella specie, quest’ultimo abbia già escluso la credibilità della vicenda personale allegata dal richiedente, e non siano state fatte valere ragioni di vulnerabilità diverse ed ulteriori rispetto a quelle dedotte a sostegno della domanda di riconoscimento delle forme di protezione c.d. maggiori (cfr. Cass., Sez. I, 24/12/2020, n. 29624; Cass., Sez. I, 7/08/2019, nn. 21123 e 21129);

che, nel lamentare l’omessa valutazione di ulteriori elementi di fatto da lui adotti a sostegno della propria condizione di vulnerabilità, il ricorrente si astiene dal precisarne la natura, limitandosi ad insistere sull’attendibilità delle dichiarazioni da lui rese, motivatamente esclusa dal decreto impugnato, e sui documenti prodotti, soltanto genericamente indicati;

che, in assenza di un’effettiva condizione di vulnerabilità, deve ritenersi insufficiente, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, l’allegazione di un’esistenza migliore nel paese di accoglienza, sotto il profilo del radicamento affettivo, sociale e/o lavorativo, dal momento che, presi isolatamente, il livello di integrazione dello straniero in Italia ed il contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani esistente nel Paese di provenienza non integrano di per sé i seri motivi di carattere umanitario, o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina l’applicazione della misura in questione (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2019, n. 5358; Cass., Sez. VI, 28/06/2018, n. 17072);

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo all’irrituale costituzione dell’intimato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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