LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2711-2021 proposto da:
G.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POFI 6, presso lo studio dell’avvocato CORTI PIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCO ANTONIOLI;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO G.A., P.F.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1173/2020 della Corte d’appello di Palermo, depositata l’11/8/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Alberto Pazzi.
RILEVATO
che:
1. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 2 settembre 2019, dichiarava il fallimento di G.A. su istanza della creditrice P.F..
2. La Corte d’appello di Palermo – fra l’altro e per quanto qui di interesse -, dopo aver registrato che la reclamante non aveva negato di aver avuto i ricavi evidenziati nella sentenza impugnata, circostanza che di per sé la destinava a fallibilità, osservava che i limiti oggettivi fissati dalla L. Fall., art. 1, che il giudicante è tenuto ad applicare, risultavano superati per gli anni 2015, 2016 e 2017.
3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 11 agosto 2020, ha proposto ricorso G.A. prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati fallimento di G.A. e P.F. non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
CONSIDERATO
che:
4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 1, degli artt. 2697,2425 e 2425-bis c.c.: la Corte d’appello – a dire della ricorrente – ha erroneamente apprezzato l’entità dei ricavi lordi, senza tener conto dei valori concernenti le tre annualità precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento e, soprattutto, non considerando che i valori conteggiati comprendevano l’accisa, che non poteva definirsi come un ricavo d’impresa.
Il riconteggio al netto delle accise avrebbe ridotto la consistenza dei ricavi lordi nel triennio di riferimento al di sotto dei limiti previsti dalla L. Fall., art. 1.
Limiti che, peraltro, dovevano essere tenuti in considerazione in maniera non ragionieristica, giacché il giudice può “valutare l’adeguamento dei limiti dimensionali mai aggiornati dal 2006 ad oggi, applicandoli ai casi concreti”.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio e discussi fra le parti, in quanto la Corte di merito ha omesso di valutare che: i) i debiti tributari erano debiti non commerciali; i ricavi lordi del 2016 e 2017 erano comprensivi di accise, da scomputare; l’accisa pesa per il 65% del ricavo lordo; iv) dovevano essere considerati i ricavi lordi degli anni 2016, 2017 e 2018 e non del 2015.
5. I motivi, da esaminarsi congiuntamente in ragione della loro parziale sovrapponibilità, sono ambedue inammissibili.
5.1 Non erra la ricorrente laddove sostiene che la Corte di merito abbia considerato in modo sbagliato gli esercizi di riferimento, tenendo conto anche dell’anno 2015.
Infatti, se l’istanza di fallimento era stata depositata il 26 febbraio 2019, il disposto della L. Fall., art. 1, comma 2, lett. b), imponeva di considerare, ai fini del computo del triennio a cui riferire i requisiti dimensionali per l’esonero dalla fallibilità, gli ultimi tre esercizi antecedenti alla data del deposito della stessa (Cass. 10952/2015) e dunque agli anni 2016, 2017 e 2018.
Il che, tuttavia, non assume alcuna rilevanza nell’economia del giudizio, trattandosi di un errore relativo a un solo esercizio e in ragione di quanto ci si appresta a dire, ove si consideri che l’espressione “possesso congiunto” utilizzata in esordio dalla L. Fall., art. 1, cpv., impone che il mancato superamento sia stato mantenuto rispetto a ciascun parametro di non fallibilità e lungo tutto il periodo temporale di riferimento, sicché non sfugge al fallimento l’imprenditore che abbia superato anche solo uno dei valori soglia per una sola volta.
5.2 La Corte di merito ha espressamente registrato l’ammissione contenuta nell’atto di reclamo, ove era stato esposto che “non si nega che la ditta ha avuto i ricavi evidenziati nella gravata sentenza e che ciò solo la destinerebbe la fallibilità”, e subito dopo ha riportato i valori numerici dei ricavi ottenuti dalla G. (che ammontavano a Euro 284.348 per il 2016 e a Euro 294.259 per l’anno 2017).
L’odierna ricorrente assume che questi valori numerici fossero al lordo delle accise, che andavano invece scomputate.
La sentenza impugnata non fa però il minimo cenno a una simile questione, che dalla lettura decisione non risulta fosse stata posta dalla reclamante; né dalla narrativa del ricorso per cassazione, come pure dallo svolgimento dei motivi, risulta che la stessa, nel corso del giudizio di merito, avesse allegato la questione della non computabilità delle accise e della loro non corretta inclusione nei valori numerici tenuti in considerazione.
Sicché trova applicazione il principio secondo cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni comportanti accertamenti in fatto di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, indicare in quale specifico atto del giudizio precedente e come ciò sia stato fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di una simile asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. n. 6089 del 2018, Cass. n. 23675 del 2013).
Non giovano, a tal fine, le indicazioni contenute nella memoria da ultimo depositata, dato che questo strumento processuale è destinato esclusivamente a illustrare e chiarire i motivi della impugnazione ovvero alla confutazione delle tesi avversarie, ma non può essere utilizzato per sollevare questioni nuove, ovvero integrare o ampliare il contenuto dei motivi originari di ricorso (Cass. n. 24007 del 2017).
5.3 Quanto poi alla possibilità per il giudice di merito di tener conto, ai fini dell’individuazione dei limiti numerici delle soglie, delle variazioni degli indici I.S.T.A.T., la doglianza, prima ancora che infondata (dato che la norma attribuisce la possibilità di adeguamento al Ministro della Giustizia e non all’autorità giudiziaria, la quale invece risulta tenuta al rigido rispetto della no failure line fissata dalla legge), si prospetta inammissibile per la sua genericità e la conseguente mancanza di decisività, in assenza di alcuna specifica indicazione che dimostri come i valori accertati dal giudice di merito sarebbero risultati inferiori ai limiti di soglia una volta che gli stessi fossero stati aggiornati con le variazioni I.S.T.A.T..
5.4 Risulta parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso, poiché adduce circostanze prive di rilievo ai fini del decidere (tenuto conto che per la sussistenza del presupposto dell’insolvenza l’ordinamento italiano non distingue tra i debiti di un imprenditore individuale, in ragione della natura civile o commerciale di essi, in quanto non consente limitazioni della garanzia patrimoniale in funzione della causa sottesa alle obbligazioni contratte, tutte ugualmente rilevanti sotto il profilo dell’esposizione del debitore al fallimento; Cass. n. 1466 del 2019, Cass. n. 8930 del 2012) e/o si limita a individuare i fatti storici che la Corte di merito avrebbe omesso di esaminare, ma non indica il dato, testuale o extratestuale, da cui essi risultavano esistenti nonché il come e il quando tali fatti erano stati oggetto di discussione processuale tra le parti (Cass., Sez. U, n. 8053 del 2014).
6. In conclusione, in virtù delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021