Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41091 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. 32492/2020 R.G., sollevato dal Tribunale di Pistoia, con ordinanza del 07/12/2020, nel procedimento vertente tra Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia e R.D. ed iscritto al n. 1818/2020 R.G. di quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci, che chiede alla Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Pisa.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Su istanza del P.m., il 16 febbraio 2017 è stato introdotto innanzi al Tribunale di Pisa procedimento per l’interdizione di R.D., affetta da sindrome di Down, residente in *****, in provincia di Pisa, Il successivo ***** R.D. ha trasferito la propria residenza a *****, in provincia di Pistoia.

2. Il Tribunale di Pisa, con provvedimento del 5 marzo 2020, rilevato il mutamento di residenza dell’interdicenda, ha trasmesso gli atti al Tribunale di Pistoia che, con l’ordinanza in epigrafe indicata, ha sollevato conflitto negativo di competenza e richiesto, d’ufficio, regolamento ex art. 45 c.p.c., chiedendo a questa Corte di dichiarare la competenza del Tribunale di Pisa, nella natura contenziosa del procedimento di interdizione e nella apprezzata irrilevanza, ai fini della competenza ex art. 5 c.p.c., del sopravvenuto mutamento di residenza dell’interdicenda 3. Il rappresentante della Procura Generale della Corte di cassazione ha concluso per la declaratoria di competenza territoriale del Tribunale di Pisa.

4. La competenza va attribuita al Tribunale di Pisa, in applicazione dei principi di seguito indicati.

4.1. Questa Corte in più occasioni si è espressa nel senso che, il processo di interdizione, come quello di inabilitazione, ha una natura contenziosa connotata dai caratteri della specialità – compendiati dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, che esercitano un potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo, dagli ampi poteri inquisitori del giudice, dalla particolare pubblicità della sentenza e dalla sua revocabilità – e risulta, come tale, disciplinato, ove non diversamente disposto, dalle regole del rito ordinario che non si trovino con lo stesso in rapporto di incompatibilità (vd. Cass. 13/09/2013, n. 21013; Cass. 03/11/2005, n. 21718; Cass. 24/08/2005, n. 17256).

4.2. Sulla indicata premessa, la competenza per territorio nella procedura di tutela dell’incapace di cui all’art. 343 c.c., si radica nel luogo in cui si trova la sede principale degli affari e degli interessi dell’interdetto alla data della sua apertura, e restano irrilevanti gli eventuali successivi spostamenti di dimora per il principio generale della “perpetuatio iurisdictionis”, eccezionalmente derogabile, ai sensi dell’art. 343 c.c., comma 2, solo per giustificate esigenze riguardanti il collegamento tra il tutore e l’ufficio giudiziario cui è demandato il controllo sulla sua attività (Cass. 16/09/2016, n. 18272).

4.3. Come ancora precisato (Cass. n. 18272 cit.), in tema di tutela dell’interdetto, alla quale sono applicabili, per il richiamo contenuto nell’art. 424 c.c., le norme sulla tutela dei minori, la competenza sulla vigilanza e l’esercizio delle altre funzioni affidate al giudice tutelare ed al tribunale è disciplinato dall’art. 343 c.c., che al comma 2, consente il trasferimento della procedura presso un tribunale diverso da quello dinanzi al quale si è aperta, solo nel caso in cui il tutore nominato abbia trasferito il proprio domicilio in un altro circondario, restando altrimenti applicabile il comma 1, che dispone che la tutela si apre presso il tribunale del circondario dove è la sede principale degli affari ed interessi dell’incapace.

Intervenuta la nomina del tutore, infatti, il domicilio dell’incapace coincide con quello del primo, ex art. 45 c.c., e tanto nella finalità di consentire la più agile interlocuzione tra l’organo cui è rimessa la cura e gestione degli interessi dell’incapace stesso e l’ufficio giudiziario.

4.4. All’interno dell’art. 343 c.c., vanno pertanto distinti due momenti: l’uno, disciplinato dal comma 1, di portata statica e limitato alla mera apertura della tutela, in cui viene in considerazione la residenza effettiva dell’incapace quale criterio di collegamento per l’individuazione del giudice territorialmente competente, che tale resta indipendentemente dagli spostamenti della dimora abituale dell’interessato; l’altro, previsto dal comma 2, di rilievo dinamico, in cui lo spostamento del domicilio del tutore, nella centralità di ruolo che quest’ultimo riveste, può comportare, all’esito del provvedimento del tribunale, il trasferimento della competenza per territorio presso un altro ufficio giudiziario.

5. Per l’indicata disciplina lo spostamento di domicilio dell’interdicenda da *****, in provincia di Pisa, a *****, in provincia di Pistoia, ferma l’intervenuta mera apertura della tutela, è del tutto irrilevante e va affermata, nella specie, la competenza del Tribunale di Pisa, davanti al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio.

6. La natura officiosa dell’iniziativa esclude la necessità di provvedere al regolamento delle spese processuali.

La Corte ritiene necessario disporre che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

PQM

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Pisa dinanzi al quale il processo dovrà essere riassunto.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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