Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41092 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15680/2020 proposto da:

J.B., elettivamente domiciliato in Napoli via Nolana 16 presso lo studio dell’avv. Alessandro di Palma;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1418/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 22/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.

RILEVATO

CHE:

Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha chiesto la protezione internazionale dichiarando di avere lasciato il paese perché aveva avuto una relazione con una donna musulmana, che era rimasta incinta; di non aver saputo che la donna fosse sposata fino a quando presso la sua officina non si presentarono cinque uomini, tra cui il marito, che lo sequestrarono, lo portarono in un bosco e lo picchiarono, spaccandogli i denti e lasciandolo a terra ferito. Riferisce che successivamente si recò a denunciare l’aggressione alla polizia e nonostante ciò ogni volta che il marito della signora lo incontrava nel villaggio gli mostrava un coltello e lo minacciava; di conseguenza egli è fuggito lasciando in patria la moglie e i tre figli.

La competente Commissione territoriale ha respinto la richiesta.

Il Tribunale di Napoli, adito dal ricorrente, ha rigettato la domanda. Il richiedente asilo ha proposto appello che la Corte ha respinto, ricostruendo la situazione socio politica del Ghana sulla base del Report del Dipartimento di Stato U.S. del 2016 e delle country of origin information (COI) predisposte della Commissione nazionale per il diritto d’asilo del 2017; da queste fonti, osserva la Corte, si desume che il Ghana è uno dei paesi dell’Africa ove sono maggiormente rispettati i diritti civili e sebbene vi siano delle criticità, in particolare riguardanti le attività di polizia, il governo ha adottato misure per punire i pubblici ufficiali che hanno commesso abusi. La Corte ritiene la narrazione attendibile, ma esclude la sussistenza di un rischio perché -osserva- se il marito geloso avesse voluto uccidere il ricorrente lo avrebbe fatto senz’altro la prima volta nel bosco e le minacce successive sono espressione semplicemente di un risentimento; considera sorprendente la decisione di espatriare per paura del marito, lasciando la moglie e tre figli in balia di ipotetiche vendette trasversali e privi di sostegno. Di conseguenza ritiene che le ragioni dell’espatrio non siano legate a questa vicenda e comunque non ci siano profili di rischio; inoltre rileva che la dedotta circostanza di non avere ricevuto tutela dalle forze dell’ordine appare più una clausola di stile perché non si chiarisce quale particolare omissione nel caso concreto egli addebita alle forze dell’ordine. Si esclude quindi la sussistenza di violenza indiscriminata da conflitto e si esclude altresì la ricorrenza dei presupposti per la protezione umanitaria, dal momento che il racconto del richiedente non consente di apprezzare una rilevante compromissione individuale dei diritti fondamentali nel paese di provenienza, in assenza di significativa integrazione sociale familiare e lavorativa nel paese di accoglienza.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi.

L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.

RITENUTO

CHE:

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,6,7,8 e 14. Il ricorrente deduce di avere dettagliatamente narrato innanzi alla Commissione territoriale la propria vicenda, con un racconto connotato da coerenza interna ed esterna e che le conseguenze di tali vicende rappresentano inequivocabilmente un pericolo concreto e attuale di subire ulteriori violenze, oltre che trattamenti degradanti e disumani, non potendo far conto su un sistema di giustizia effettivo, capace di tutelare i suoi diritti e la sua incolumità.

Il motivo è inammissibile.

La censura consiste in una ricognizione delle fonti normative oltre che nella apodittica affermazione di correre il rischio di subire ulteriori violenze poiché il sistema giustizia non è in grado di tutelarlo. Con ciò la parte non evidenzia alcun errore procedimentale nella valutazione operata dalla Corte d’appello ma tende piuttosto a sollecitare – con una censura del tutto generica – una totale revisione del giudizio di fatto reso dalla Corte d’appello sull’assenza del rischio. La Corte infatti, analizzando la vicenda nei suoi dettagli e ponendola a confronto con informazioni sul paese di origine tratte da fonti debitamente citate e indicate anche con la data della loro produzione, ha escluso che vi fosse attualità del rischio di un danno grave al momento della fuga dal paese di origine; in particolare ha ritenuto stereotipata e generica la denuncia della incapacità della polizia di fornire protezione a fronte invece del fatto che dopo la denuncia il marito geloso si era limitato semplicemente ad alcuni gesti minacciosi, ma non aveva compiuto altre aggressioni. Si tratta di un giudizio di fatto, debitamente motivato e fondato sull’analisi del racconto e sull’esame di informazioni pertinenti, tratte da fonte attendibile, di cui non si può sollecitare la revisione in questa sede.

2.- Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. La parte deduce che la condizione di vulnerabilità è data dalla giovane età, dall’assenza di legami sociali attuali e dalle molteplici criticità del paese d’origine in termini di violenza e insicurezza sociale, oltre che dalle stesse violenze patite nei paesi di transito, contrariamente a quanto immotivatamente affermato dal “Tribunale adito”.

Il motivo è inammissibile.

Esso consiste in una ricognizione normativa e giurisprudenziale dei presupposti della protezione umanitaria e nella apodittica affermazione della sussistenza delle condizioni di vulnerabilità, completamente disancorata dalla vicenda concreta del ricorrente, come dimostra ad esempio quel riferimento alla mancanza di “legami sociali attuali”, posto che invece il richiedente ha dichiarato di avere lasciato in patria moglie e figli. Non vi è nessuna censura alle argomentazioni spese dalla Corte, che non vengono minimamente prese in considerazione, anzi viene sottolineato – pur sempre genericamente – l’errore che sarebbe stato compiuto dal “Tribunale”. Si tratta all’evidenza di un motivo standardizzato, forse tratto dall’atto d’appello, e comunque fondato su enunciazioni generiche e stereotipate, che difetta di quei requisiti di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, la cui mancanza ne comporta l’inammissibilità (Cass. 17125/2007; Cass. 15517/2020) 3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e cioè l’omessa istruttoria d’ufficio. Deduce che “il giudice di prime cure” ha omesso una compiuta disamina dell’attuale quadro socio politico di riferimento pur essendo tenuto a verificare tramite le country of origin information (COI) la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; prosegue stigmatizzando l’errore commesso dal “Tribunale” (pagina 15) che avrebbe condiviso apoditticamente le motivazioni della Commissione territoriale e deduce una serie di criticità desumibili dal sito del Ministero degli esteri “viaggiare sicuri” e dal report di Amnesty, come l’emergenza terrorismo, la pena di morte, l’emergenza sanitaria e le falle del sistema giudiziario.

Il motivo è inammissibile, poiché generico e non pertinente alle motivazioni rese dalla Corte, che ha assunto informazioni sulle condizioni del paese di origine, desumendole da fonti affidabili espressamente indicate in sentenza, con la relativa data (Cass. n. 4557 del 19/02/2021), mentre di contro le censure del ricorrente sono rivolte alla decisione del Tribunale e non a quelle della Corte, ed enunciano in termini generici una serie di criticità del paese di origine (come l’estrazione illegale di oro, la pena di morte, il trattamento dei disabili psichici) che non hanno nesso con la vicenda individuale; oltre a ciò si enunciano precedenti giurisprudenziali, uno dei quali in favore di altro cittadino ghanese, che tuttavia non può di per sé essere esteso al caso presente, dal momento che l’esame della domanda è su base individuale.

4.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. La parte deduce che il giudice ha omesso l’esame di elementi fattuali di indiscutibile rilevanza ai fini della domanda di protezione internazionale e di quella di protezione umanitaria e censura il fatto che “il Tribunale” (pag. 22) ometta ogni tipo di pronuncia circa gli ulteriori elementi di vulnerabilità soggettiva e oggettiva allegati dal richiedente: giovanissima età, violenze subite, assenza di legami sociali con il paese d’origine, clima di diffusa insicurezza nella regione di provenienza, integrazione socio culturale nel territorio italiano.

Il motivo è inammissibile. Anche in questo caso si tratta di un motivo assolutamente non pertinente alla decisione della Corte che ha invece rilevato come il soggetto abbia legami familiari in patria e come non siano state evidenziate condizioni di vulnerabilità né di integrazione nel paese di accoglienza; il motivo è standardizzato e la censura è rivolta non già avverso la decisione della Corte ma alla decisione del Tribunale.

Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Nulla sulle spese in difetto di regolare costituzione da parte del Ministero.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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