LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 4742/2021 R.G. proposto da:
Avv. C.M., in qualità di difensore del LABORATORIO DI ANALISI CHIMICO CLINICHE GUARDASCIONE S.R.L., da sé medesima rappresentata e difesa, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA LOCALE *****;
– intimata –
per la correzione dell’ordinanza della Corte di cassazione n. 297/21, depositata il 12 gennaio 2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Guido Mercolino.
RILEVATO
che:
l’Avv. C.M., in qualità di difensore del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Guardascione S.r.l., ha chiesto la correzione di un errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 297/21, emessa il 12 gennaio 2021, con cui, nel giudizio di separazione personale svoltosi tra la predetta società e l’Azienda Sanitaria Locale *****, questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione da quest’ultima proposto avverso la sentenza n. 673/18, emessa dalla Corte d’appello di Napoli il 12 febbraio 2018;
che a sostegno dell’istanza la ricorrente ha dedotto che, nel condannare la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità (liquidate in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge), questa Corte ha omesso di provvedere in ordine alla richiesta di distrazione delle stesse in suo favore, da lei avanzata nel controricorso;
che l’intimata non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il rimedio esperibile avverso il provvedimento che, nel condannare una parte al pagamento delle spese processuali, abbia omesso di disporne la distrazione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario, dev’essere individuato, in assenza di un’esplicita disposizione di legge, nel procedimento di correzione degli errori materiali previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., ammesso anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c.;
che l’esperibilità del predetto rimedio, prevista dall’art. 93 c.p.c., comma 2, ai fini della revoca della distrazione, nell’ipotesi in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore, trova giustificazione nella natura giuridica della richiesta in esame, non qualificabile come un’autonoma domanda, ponendosi altresì in linea con il rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, in quanto consente al difensore di ottenere con maggiore rapidità un titolo esecutivo (cfr. Cass., Sez. Un., 7/07/2020, n. 16037; Cass., Sez. VI, 17/05/2017, n. 12437; 11/3/2021 Data pubblicazione 21/12/2021 04/2014, n. 8578);
che, nella specie, all’istanza di correzione risulta allegato l’originale del controricorso notificato e depositato dall’Avv. C. in qualità di difensore del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche Guardascione nel giudizio di legittimità promosso dall’Asl *****, nelle cui conclusioni sono espressamente riportate la dichiarazione di avvenuta anticipazione delle spese processuali da parte dell’istante e la conseguente richiesta di distrazione in suo favore;
che è stata altresì prodotta copia autentica dell’ordinanza n. 297/21, emessa il 12 gennaio 2021, dalla cui lettura emerge che questa Corte, nel pronunciare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, ha omesso di prendere in esame la richiesta di distrazione avanzata dal difensore della controricorrente;
che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale, con l’aggiunta della pronuncia di distrazione al dispositivo dell’ordinanza, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese del presente procedimento, la cui natura amministrativa esclude la possibilità di individuare una parte soccombente in senso proprio (cfr. Cass., Sez. VI, 22/06/2020, n. 12184; 4/01/2016, n. 14; 17/09/2013, n. 21213).
PQM
dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 297/21, emessa il 12 gennaio 2021, nel senso che laddove, nel dispositivo, si legge “condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge”, debba invece leggersi ed intendersi “condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. C.M., antistataria”.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021