LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 470-2021 proposto da:
D.S., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO FIORE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1742/2020 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 20/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CLOTILDE PARISE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 1742/2020 pubblicata il 20-10-2020 la Corte d’Appello di Catania ha respinto l’appello proposto da D.S., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza del Tribunale di Catania che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria, all’esito del rigetto della stessa domanda da parte della competente Commissione Territoriale. La Corte d’appello ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale del Gambia, descritta con indicazione delle fonti di conoscenza, nonché condividendo il giudizio di non credibilità, espresso dal Tribunale, della vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva di essere fuggito dal suo Paese perché malmenato violentemente e minacciato di morte da suo padre, contrario alla relazione sentimentale che il ricorrente intratteneva con una ragazza di religione cristiana.
2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
3. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del giorno 9 novembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
4. I motivi primo e secondo, con i quali il ricorrente si duole del diniego della protezione umanitaria lamentando omesso esame di fatti decisivi e la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32, e del T.U. Imm., art. 5, possono esaminarsi congiuntamente per la loro connessione e sono inammissibili.
Le censure sono espresse in modo del tutto generico, con meri richiami al disposto normativo e a giurisprudenza di questa Corte non pertinente al caso di specie e sollecitano, in realtà, un improprio riesame del merito. La Corte d’appello ha esaminato l’allegazione relativa ai maltrattamenti asseritamente subiti in Libia dal ricorrente e ha ritenuto, con motivazione idonea, detta allegazione non credibile, per non avere il ricorrente riferito, nel corso dell’audizione avanti alla Commissione Territoriale, di aggressioni subite in Libia da parte di bande criminali, aggiungendo che il richiedente non aveva riferito di aver subito in Gambia aggressioni da parte delle autorità statali, contrariamente a quanto pure riportato nel documento esaminato (certificato medico della Croce Rossa *****).
Si tratta della valutazione di una risultanza istruttoria, effettuata in comparazione con gli altri elementi probatori acquisiti, che è incensurabile in sede di legittimità perché idoneamente motivata, né rileva a sostegno della censura la pronuncia di questa Corte richiamata in ricorso (Cass. n. 13565 del 2020) perché concerne una diversa fattispecie concreta (nell’altro caso, la circostanza delle violenze in Libia era stata ignorata dal giudice di merito).
Non conducenti sono i riferimenti al periodo di Emergenza Nord Africa, perché la situazione generale del Paese, isolatamente considerata, non rileva (Cass. S.U. n. 23745 del 2019), e del tutto generico e privo della benché minima precisazione è il riferimento all’integrazione in Italia, che la Corte di merito ha affermato non provata, avendo il ricorrente prodotto a tal fine solo una foto che raffigurava la sua partecipazione ad una cerimonia religiosa.
5. 5. E’ inammissibile anche il terzo motivo, con cui il ricorrente, nel lamentare, in modo, peraltro, non lineare, l’erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si duole della statuizione di manifesta infondatezza delle domande proposte mediante riferimento generico all’omessa considerazione dei fattori di vulnerabilità, svolgendo deduzioni non pertinenti al decisum sul punto. La Corte di merito, dopo avere ritenuto le pretese azionate del tutto prive di fondamento con decisione non censurabile per le considerazioni espresse nel precedente paragrafo, ha revocato l’ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato; tale statuizione, peraltro del tutto incertamente contestata, per Cass.10487/2020 non può essere oggetto di impugnabilità immediata con ricorso per cassazione. Il motivo è altresì inammissibile anche ove contesta l’applicazione del cd. raddoppio del contributo unificato, conseguentemente applicato dalla corte secondo il citato art. 13, comma 1-quater, alla fattispecie, una volta accertata la sussistenza del presupposto processuale previsto da detta norma. La doglianza di illegittimità sul punto, in ogni caso, è stato chiarito da Cass. Sez. Un. 4315/2020 essere di spettanza della giurisdizione del giudice tributario.
6. In conclusione, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, nulla dovendosi disporre in ordine alle spese del presente giudizio, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. S.U. n. 5314 del 2020).
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021