LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso n. 32391/2020 proposto da:
D.I., elettivamente domiciliato in Roma, via Teofilo Folengo n. 49, presso lo studio dell’avv. Giovanni Maria Facilla che lo rappresenta e difende per procura in calce al ricorso per cassazione;
– ricorrente –
nei confronti di:
Ministero dell’Interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 9342/2020 del Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, depositato il 29 ottobre 2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA SCALZA.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35-bis, depositato il 13 aprile 2018, D.I., nato a ***** (Costa d’Avorio), ha adito il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, impugnando il provvedimento con cui la Commissione territoriale competente per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
2. Nel richiedere il riconoscimento della protezione internazionale e di quella umanitaria, il ricorrente esponeva: a) di essere nato e vissuto a ***** sino all’età di 17 anni, per poi trasferirsi ad *****; b) che dal 21 aprile 2011 nel quartiere ***** dove viveva ad ***** e dove lavorava come sarto vi era una situazione di violenza fra etnie che lo aveva costretto a trasferirsi nel quartiere *****, dove vivevano persone della sua etnia (*****) e dove era rimasto sino a quando il quartiere di ***** non era stato “pacificato”, epoca in cui egli faceva ritorno alla sua sartoria, che era stata saccheggiata, e dove aveva subito ancora minacce e intimidazioni. In particolare un giorno tre persone armate, tra cui un amico del ricorrente, si erano presentate nel suo atelier e gli avevano consegnato una borsetta con dentro del denaro da nascondere.
Da allora aveva ricevuto minacce da militari che lo avevano anche rapito per ottenere indietro il denaro.
Tanto esposto il ricorrente aveva dichiarato di aver lasciato il Paese di origine per timore di non poter restituire interamente la somma, avendone spesa una parte, e tanto, mentre la moglie e i figli erano andati a vivere presso i suoi genitori.
3. Il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per il riconoscimento di ogni forma di protezione, rilevando che, seppure in linea generale la narrazione del ricorrente apparisse precisa, coerente e credibile quanto alle vicende personali legate al lavoro di sarto nel quartiere di ***** ad *****, alla fuga in altro quartiere durante gli scontri e alla devastazione del proprio laboratorio a causa dei medesimi-, tuttavia il racconto si presentava estremamente lacunoso, generico e poco credibile con riferimento alla vicenda connessa alla consegna del denaro e alle minacce subite e ancor di più incongruente quanto agli ulteriori eventi che sarebbero seguite.
Il Tribunale ha altresì ritenuto non sussistenti i requisiti per la protezione ai sensi dell’art. 14, lett. c) sulla base delle COI consultate e menzionate e, ancora, specifici elementi di vulnerabilità in capo al ricorrente, così escludendo la ricorrenza dei requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6.
4. Avverso il predetto decreto il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
5. L’intimata Amministrazione dell’Interno ha depositato atto di costituzione al fine di poter partecipare alla discussione orale.
6. Il ricorso è stato assegnato all’adunanza in Camera di consiglio non partecipata del 30 settembre 2021 ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..
7. Con il primo motivo il ricorrente, richiamando l’attenuazione dell’onere probatorio, censura la valutazione di non credibilità del racconto da parte del Tribunale.
8. Con il secondo motivo la difesa censura il decreto per aver omesso di considerare la presenza di conflitti interreligiosi e politici presenti in Costa d’Avorio come risulta dagli ultimi rapporti delle fonti internazionali citate, che attribuiscono credibilità alla vicenda narrata dal richiedente asilo che aveva dichiarato di non voler tornare temendo per la propria incolumità in ragione di una seria minaccia di persecuzione da parte dei militari, il cui dominio soffocava le libertà fondamentali.
9. Con il terzo motivo il ricorrente censura il mancato riconoscimento del diritto di asilo ex art. 10 Cost., richiamando le fonti COI in termini di violazioni dei diritti fondamentali in Costa d’Avorio e ritiene sussistenti i requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.
10. Il primo ed il terzo motivo di ricorso si prestano, entrambi, ad una valutazione di inammissibilità per loro genericità.
Per costante giurisprudenza di questa Corte il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato possa rientrare nelle categorie logiche previste dall’art. 360 c.p.c., essendo, pertanto, inammissibile la critica generale e inevitabilmente generica della sentenza impugnata, formulata con una articolazione di doglianze non riferibili al provvedimento impugnato, e quindi non chiaramente individuabili (Cass. n. 11603 del 2018).
Le proposte censure, come articolate, fanno chiaro, piuttosto, lo scopo del ricorrente di contestare globalmente le motivazioni poste a sostegno della decisione impugnata, risolvendosi, in buona sostanza, nella richiesta di una inammissibile generale (ri)valutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, in senso antagonista rispetto a quella compiuta dal giudice di appello (Cass. n. 1885 del 2018).
Resta in tal modo inammissibilmente rimesso al giudice di legittimità il compito di isolare le singole doglianze teoricamente proponibili, per ricondurle a uno dei mezzi di impugnazione enunciati dal citato art. 360 c.p.c., per poi ricercare quali disposizioni possano essere utilizzabili allo scopo; in sostanza, dunque, cercando di attribuire al giudice di legittimità il compito di dar forma e contenuto giuridici alle generiche censure del ricorrente, per poi decidere su di esse (Cass. n. 8658 del 2021; Cass. n. 22355 del 2019; Cass. n. 2051 del 2019).
In ricorso non sono presenti riferimenti al caso concreto ed alla storia specifica della ricorrente e manca ogni dettaglio nei termini di cui agli artt. 360 e 366 c.p.c., atteso, per ciascuno, il fugace riferimento nella titolazione, ai profili che si vorrebbero di volta in volta di rilievo (“Mancata assunzione dell’onere probatorio”; “Sussistenza dei diritto di asilo”) con apodittico richiamo ai principi in materia affermati da questa Corte ed in alcun modo correlati e conformati al fatto di specie, per articolazione di specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito (Cass. n. 1479 del 22/01/2018).
12. Il secondo motivo, titolato “Erronea e parziale valutazione dei fatti dichiarati dal ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5” è inammissibile da una parte, perché diretto a porre in contestazione il racconto reso dal richiedente protezione che oggetto di valutazioni di fatto non è come tale censurabile in cassazione se non per i contenuti della motivazione apparente (Cass. n. 13578 del 02/07/2020) e dall’altra in quanto non finalizzato ad individuare il “fatto” storico o naturalistico mancato, ai sensi del citato art. 360, comma 1, n. 5, nella valutazione del tribunale, ma una diversa valutazione del merito della dedotta vicenda (Cass. n. 34476 del 27/12/2019).
13. Il ricorso è pertanto in via conclusiva inammissibile.
14. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Non occorre provvedere sulle spese nella tardività della costituzione dell’Amministrazione.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021