LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1293-2021 proposto da:
A.M.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCA VARONE;
– ricorrente –
e contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimati –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
contro
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI MILANO;
– intimata –
avverso il decreto n. cronol. 8471/2020 del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.
RITENUTO
che:
A.M.I., nato in Bangladesh, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Milano ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente aveva narrato di essere fuggito a causa dell’inasprimento di questioni ereditarie con uno zio che non aveva rispettato l’impegno di dividere equamente i fondi relitti; a seguito di una denuncia sporta dal ricorrente, erano insorti degli scontri tra le famiglie ed era deceduto un cugino, del cui omicidio era stato ingiustamente accusato proprio il ricorrente, spinto, a seguito di ciò, a lasciare il paese.
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati non fossero credibili e non integrassero persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e che, pertanto, non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha valutato le fonti internazionali (EASO 2017/2018), in ragione delle quali ha ritenuto che nella zona di provenienza del richiedente non vi era un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili per la sola presenza dell’area in questione.
Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine, rimarcando anche la mancanza di integrazione in Italia.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso, articolato in quattro motivi, è inammissibile.
Il primo, con cui si denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, individuato nella mancata considerazione della falsa accusa di avere ucciso il cugino e dei rischi connessi alle conseguenze penali della stessa, è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, fondata sulla complessiva inattendibilità di tutto il racconto relativo all’insorgere delle questioni ereditarie ed alla decisione di fuggire dal Bangladesh.
Il secondo motivo, con cui si denuncia la nullità della sentenza e del procedimento e la violazione di norme di diritto per avere il giudice di merito escluso l’illegittimità del provvedimento impugnato in relazione alla mancata costituzione dell’amministrazione statale convenuta D.Lgs. n. 25 del 2008, ex lege art. 35-bis, comma 7, e per avere escluso l’illegittimità del provvedimento impugnato assunto in assenza di videoregistrazione, è inammissibile perché è formulato in maniera astratta e generale, mediante la mera indicazione della normativa invocata, senza alcun riferimento alla vicenda processuale ed alle statuizioni concernenti il ricorrente: ciò ne conferma l’inammissibilità perché privo di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass. n. 4905 del 2020; Cass. n. 13066 del 2007).
Il terzo motivo, con il quale si critica la valutazione di non credibilità del racconto concernente le ragioni di fuga, è inammissibile perché non censura adeguatamente detta valutazione alla luce del principio fissato da Cass. n. 3340/2019 e non considera che il potere-dovere di cooperazione istruttoria è correlato all’attenuazione del principio dispositivo quanto alla dimostrazione, e non anche all’allegazione, dei fatti rilevanti, ed è stato rettamente esercitato, benché la vicenda personale narrata sia stata ritenuta non credibile dai giudici di merito (Cass. n. 14283 del 2019).
Il quarto motivo, con il quale si deduce il mancato assolvimento del dovere officioso di cooperazione istruttoria circa le condizioni socio/politiche del paese di provenienza e l’omessa motivazione circa il mancato riconoscimento della protezione umanitaria, è inammissibile. Sotto il primo profilo, va rimarcato che non illustra con la dovuta specificità la tempestiva allegazione di fonti internazionali diverse da quelle esaminate dal Tribunale – che peraltro risultano aggiornate al 2018 – e sollecita impropriamente una revisione dell’accertamento di fatto compiuto dal Tribunale circa la situazione socio/politica del Bangladesh, senza indicare alcuna COI specifica, tempestivamente dedotta e non esaminata.
Sotto il secondo profilo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, conforme a Cass. Sez. U. n. 24413 del 9/9/2021; Cass. Sez. U. n. 29459/2019; Cass. n. 7599/2020; Cass. n. 4455/2018. In particolare, il Tribunale ha affermato che il ricorrente non aveva rappresentato situazioni personali di vulnerabilità e non aveva provato un’effettiva integrazione in Italia, a fronte di ciò la censura è assolutamente generica e non indica nemmeno circostanze o fatti personali ed individualizzanti, tempestivamente dedotti dinanzi al Tribunale e non valutati.
2. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. n. 17970 del 2021).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass. Sez. U. n. 23535 del 2019).
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021