LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9987/2020 proposto da:
S.M., ALIAS S.M., elettivamente domiciliato in Mazara del Vallo, piazza Regina 35 presso lo studio dell’avv. Luciano Asaro che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 489/2020 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 11/02/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal Consigliere Rita RUSSO.
RILEVATO
CHE:
Il ricorrente, cittadino del Ghana, ha chiesto la protezione internazionale, domanda che la competente Commissione territoriale ha respinto. Il Tribunale di Venezia, adito dal ricorrente, ha rigettato il ricorso. Il richiedente ha proposto appello, che la Corte veneta ha dichiarato inammissibile per tardività, rilevando che l’ordinanza impugnata, resa ex art. 702 bis c.p.c., è stata pronunciata in udienza, il 17 aprile 2018, e quindi alla data di presentazione dell’appello, proposto con atto di citazione notificato e depositato il 29 giugno 2018, era decorso il termine per la impugnazione, posto che, qualora l’ordinanza sia pronunciata in udienza senza l’assunzione della causa in riserva, il termine per l’impugnazione decorre dalla suddetta pronuncia in udienza, che equivale alla comunicazione.
Rileva inoltre la Corte che per quanto l’appellante abbia dedotto di avere ricevuto comunicazione dell’ordinanza il 6 giugno 2018, non ha provato tale circostanza, non avendo prodotto copia alcuna del provvedimento impugnato.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il richiedente asilo affidandosi a due motivi.
L’Avvocatura dello Stato, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione ad eventuale discussione orale.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta la violazione degli artt. 133 e 327 c.p.c. per aver la Corte d’appello erroneamente ritenuto che il termine di 30 giorni di cui all’art. 702 quater c.p.c..
decorresse dalla pronuncia in udienza. Deduce che, contrariamente a quanto rilevato dalla Corte, la causa è stata posta in riserva, come si evince dal verbale in atti, e che l’ordinanza è stata oggetto di successiva pubblicazione in data 6 giugno 2018. Di conseguenza il termine decorre non già dalla data della udienza, ma dalla data della pubblicazione e comunicazione avvenuta in data 6 giugno 2018.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 347 c.p.c., comma 2 per avere la Corte dato rilievo al mancato deposito di copia della sentenza impugnata, senza assegnare alla parte un termine per provvedere al deposito di una copia completa della sentenza impugnata.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono fondati.
1.2.- L’appello avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. è esperibile entro trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione dell’ordinanza stessa, ma, nel caso in cui l’ordinanza sia stata resa mediante lettura in udienza ed inserita a verbale, dalla data della stessa udienza, equivalendo la pronuncia in tale sede a “comunicazione” ai sensi degli artt. 134 e 176 c.p.c., norme applicabili anche al processo sommario di cognizione (Cass. n. 14669 del 26/05/2021).
Pertanto al fine di computare il decorso del termine a far data dell’udienza, è necessario accertare che del provvedimento impugnato sia stata data lettura in udienza. Ciò non risulta invece dal verbale, dal quale si evince soltanto che in esito alla discussione il giudice ha provveduto come da separata ordinanza, disponendone la comunicazione.
La parte inoltre deduce che l’ordinanza impugnata è stata pubblicata solo in data 6 giugno 2018; la circostanza che la copia completa di detto provvedimento mancasse non comporta, diversamente da quanto ritenuto dal giudice d’appello, una dichiarazione di inammissibilità, posto che la Corte avrebbe dovuto accertare se la verifica fosse possibile in base agli atti e comunque dare termine all’appellante per produrre una copia completa della sentenza impugnata (Cass. n. 16938 del 25/07/2006; Cass. 24437 del 30/11/2016Cass. n. 23713 del 22/11/2016) Ne consegue, in accoglimento del primo e secondo motivo del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, per un nuovo esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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