LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22063-2020 proposto da:
S.G., in proprio e quale ex amministratore della società
***** s.r.l., domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall’avvocato PIETRO FLORIS;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO 176/2019 ***** s.r.l., C. F. & C s.p.a.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 22/2020 della Corte d’appello di Cagliari depositata il 13/7/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Pazzi Alberto.
RILEVATO
che:
1. Il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 179/2019, dichiarava il fallimento di ***** s.r.l. su istanza del creditore C., F. & C. s.p.a.
2. La Corte d’appello di Cagliari riteneva che la società debitrice non avesse fornito adeguata prova del possesso congiunto dei requisiti dimensionali di esenzione dal fallimento e di conseguenza, con sentenza pubblicata in data 13 luglio 2020, rigettava il reclamo presentato da S.G., in proprio e quale ex amministratore della società fallita.
3. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso lo stesso S.G. prospettando due motivi di doglianza.
Gli intimati fallimento di ***** s.r.l. e C., F. & C. s.p.a. non hanno svolto difese.
CONSIDERATO
che:
4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione della L. fall., art. 1, dell’art. 116 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c., in combinato disposto con l’art. 2709 c.c., nonché l’omessa valutazione di fatti e documenti: la Corte d’appello, dopo aver erroneamente rilevato che i registri prodotti erano incompleti, ha omesso – a dire di parte ricorrente – non solo l’analisi di tutta la documentazione versata in giudizio dal reclamante a dimostrazione del mancato superamento delle soglie di cui alla L. fall., art. 1, ma anche di provvedere sulla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio che all’uopo era stata presentata.
In questo modo la Corte di merito – in tesi – non ha concesso al debitore la possibilità di fornire la prova in maniera alternativa rispetto alla produzione dei bilanci, finendo così per attribuire agli stessi valore di prova legale, valore che invece deve essere negato.
5. Il motivo è inammissibile.
5.1. Secondo la giurisprudenza di questa Corte i bilanci degli ultimi tre esercizi depositati ai sensi della L. fall., art. 15, comma 4, non assurgono a prova legale al fine di dimostrare i requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, perché il debitore può assolvere l’onere che gli incombe con strumenti probatori alternativi, avvalendosi delle scritture contabili dell’impresa come di qualunque altro documento, anche formato da terzi, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e patrimoniali dell’impresa (v. Cass. 25025/2020, Cass. 24138/2019).
Il debitore, quindi, può certo fare ricorso a strumenti probatori alternativi ai bilanci già approvati e depositati nel registro delle imprese, quali bilanci privi di questi requisiti o differenti documenti contabili di pertinenza della società.
Gli assunti dell’odierno ricorrente a questo proposito coincidono, però, con le considerazioni sviluppate dalla Corte di merito, la quale, dopo aver ritenuto non attendibili i bilanci informali prodotti (“elaborati in occasione e in funzione del reclamo proposto”, dato che gli stessi non erano sottoscritti, non risultavano approvati né erano stati depositati presso il registro delle imprese), ha espressamente riconosciuto la possibilità per il debitore di offrire la prova dell’esenzione dal fallimento attraverso strumenti probatori alternativi.
5.2 La critica proposta finisce così per l’appuntarsi sulle valutazioni espresse dal giudice di merito rispetto alla portata dimostrativa delle prove alternative ai bilanci offerte dal reclamante.
Al riguardo questa Corte ha già avuto occasione di precisare che i dati contabili contenuti nei documenti depositati dal debitore, siano essi bilanci o materiali di altra natura, rimangono sempre soggetti a una valutazione di attendibilità da parte del giudice di merito, secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità (v. Cass. 33091/2018, Cass. 13746/2017).
La valutazione di attendibilità della documentazione prodotta al fine di dimostrare il ricorrere dei requisiti di non fallibilità di cui alla L. fall., art. 1, comma 2, rientra, dunque, nel giudizio di fatto demandato al giudice di merito e non può essere rivista in questa sede ove congruamente motivata.
Non può perciò essere censurata la valutazione del giudice di merito secondo cui i documenti alternativi ai bilanci prodotti dal reclamante non risultavano significativi (dato che il registro I.V.A. e il libro giornale erano stati prodotti in “copie informali, prive di vidimazione, ed anche incomplete”), trattandosi di giudizio rientrante nei compiti istituzionali della Corte di merito, non rivedibile in questa sede di legittimità e fondato su una motivazione che indica chiaramente le ragioni in forza delle quali l’apprezzamento è stato espresso.
Ne’ è possibile predicare un omesso esame dei documenti prodotti, in quanto, in realtà, un vaglio di tali documenti e delle circostanze di fatto dagli stessi emergenti è stato compiuto, seppur con risultati – di inattendibilità piuttosto che di compiuta dimostrazione – non coincidenti con quelli auspicati dalla parte onerata della prova.
6. Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, e con riferimento all’art. 112 c.p.c., l’omessa pronuncia sulla richiesta di espletamento di consulenza tecnica avanzata nel giudizio di merito e comunque, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’assenza di una motivazione rispetto al mancato accoglimento di tale istanza.
7. Il motivo risulta in parte inammissibile, in parte infondato.
7.1 Nessun vizio di omessa pronuncia può essere prospettato in conseguenza del mancato esame della richiesta di espletamento di C.T.U.
In vero il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si configura esclusivamente con riferimento a domande attinenti al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorie, per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass. 13716/2016).
7.2 Quanto al vizio di motivazione dedotto occorre, invece, considerare che la consulenza tecnica d’ufficio è mezzo istruttorio diverso dalla prova vera e propria, sottratto alla disponibilità delle parti e affidato al prudente apprezzamento del giudice di merito, rientrando nel suo potere discrezionale la valutazione di disporre la nomina dell’ausiliario e potendo la motivazione dell’eventuale diniego del giudice di ammissione del mezzo essere anche implicitamente desumibile dal contesto generale delle argomentazioni svolte e dalla valutazione del quadro probatorio unitariamente considerato (Cass. 326/2020).
Desunzione che può essere compiuta anche nel caso di specie, giacché la valutazione di inaffidabilità della documentazione alternativa ai bilanci prodotta dal reclamante lasciava chiaramente intendere che la Corte di merito ritenesse del tutto inutile l’espletamento di un’attività di indagine fondata sull’analisi di simili atti.
8. In forza delle ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere respinto.
La mancata costituzione in questa sede degli intimati esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 16 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021