LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32389-2020 proposto da:
M.I., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE MERLINI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO *****, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso il decreto n. cronol. 1158/2020 del TRIBUNALE di TRIESTE, depositato il 21/04/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 30/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
che:
M.I., nato in Pakistan, impugnò la decisione della Commissione Territoriale, con cui era stata respinta la sua domanda di protezione internazionale e di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
Con il decreto in epigrafe indicato, il Tribunale di Trieste ha rigettato il ricorso avverso tale decisione.
Il ricorrente ha narrato di essere fuggito perché durante una riunione di propaganda del proprio partito, il PPP, erano arrivati aderenti al partito PMLN che avevano distrutto tutto; che, successivamente, in occasione delle elezioni, aderenti al PMLN avevano cercato di alterare il voto ed erano sorti litigi culminati in una sparatoria in cui era rimasto ferito un suo compagno; che le minacce e le aggressioni era proseguite e che egli era stato anche ingiustamente accusato di essere il mandante di un omicidio commesso dal fratello, circostanze tutte che lo aveva indotto alla fuga.
Il Tribunale ha ritenuto che i fatti narrati – sui quali il richiedente è stato ascoltato anche in sede giudiziale – non erano credibili, perché palesemente incoerenti e non attendibili, supportati da documenti falsi, e che quindi non integravano persecuzioni per motivi di razza, nazionalità, religione, opinioni politiche o appartenenza ad un gruppo sociale e non consentivano il riconoscimento dello status di rifugiato.
Ha valutato le fonti internazionali (EASO 2019) ed ha escluso, nella zona di provenienza del richiedente, la presenza di un grado di violenza così alto da comportare il concreto rischio della vita per i civili, per la sola presenza dell’area in questione.
Ha denegato la protezione umanitaria in quanto ha escluso fatti soggettivi di vulnerabilità relativi al Paese di origine.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con tre mezzi. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorso è articolato nei seguenti tre motivi:
I) Violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 8 e art. 14, lett. c): Il ricorrente si duole che la Commissione territoriale, nel respingere la domanda di protezione, non abbia fatto cenno ai fatti specifici posti a base della domanda, e sostiene che il giudizio impugnatorio deve avere per oggetto la sussistenza del diritto affermato dal ricorrente e non l’atto impugnato;
II) Violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9 e 14 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, lett. a), b), c), e artt. 4, 5 e 19. Il ricorrente si duole di non essere stato ritenuto credibile e che non sia stato considerato l’impedimento all’esercizio delle libertà democratiche nel suo paese;
III) Violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.
2. Il ricorso, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è inammissibile.
Il ricorrente – sentito anche in sede giudiziale – non è stato ritenuto credibile con motivata e logica statuizione, e non indica fatti di cui sia stato omesso l’esame; la situazione socio/politica è stata vagliata attraverso l’esame di fonti internazionali aggiornate ed autorevoli e la censura relativa al diniego della protezione umanitaria è generico e privo di riferimenti personalizzanti.
I motivi sono, inoltre, formulati in maniera astratta e generale, mediante la riproduzione di disposizioni normative e precedenti giurisprudenziali, senza alcun riferimento alla vicenda processuale ed alle statuizioni concernenti il ricorrente: ciò ne conferma l’inammissibilità perché privi di specificità, venendo meno, a cagione dell’oggettiva genericità delle contestazioni proposte, al comando in ragione del quale, costituendo il giudizio di cassazione un giudizio a critica vincolata da veicolarsi tassativamente attraverso uno dei motivi previsti dall’art. 360 c.p.c., l’illustrazione del motivo impone che in esso trovino espressione le ragioni del dissenso che la parte intende marcare nei riguardi della decisione impugnata, formulate in termini tali da soddisfare esigenze di specificità, di completezza e di riferibilità a quanto pronunciato proprie del mezzo azionato e, insieme, da costituire una critica precisa e puntuale e, dunque, pertinente delle ragioni che ne hanno indotto l’adozione (Cass. n. 4905/2020; Cass. n. 13066/2007).
3. Va, infine, osservato che la conseguente inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione concernente l’invalidità della procura ad litem, che appare – nel caso – priva della certificazione della data di rilascio, questione risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass. Sez. Un. 15177/2021), seguita dalla rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass. 17970/2021).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis (Cass. Sez. U. n. 23535/2019).
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021