LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 1292/2021 R.G. proposto da:
O.O.D., rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Migliaccio, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 20 novembre 2020;
Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 30 settembre 2021 dal Consigliere Mercolino Guido.
RILEVATO
che O.O.D., cittadino della Nigeria, ha proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, avverso il decreto del 20 novembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli ha rigettato la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari da lui proposta;
che il Ministero dell’interno ha resistito mediante il deposito di un atto di costituzione, ai fini della partecipazione alla discussione orale.
CONSIDERATO
che è inammissibile la costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, avvenuta mediante il deposito di un atto finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla discussione orale, dal momento che nel procedimento in Camera di Consiglio dinanzi alla Corte di cassazione il concorso delle parti alla fase decisoria deve realizzarsi in forma scritta, attraverso il deposito di memorie, il quale postula che l’intimato si costituisca mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato (cfr. 25/10/2018, n. 27124; Cass., Sez. V, 5/10/2018, n. 24422; Cass., Sez. III, 20/10/2017, n. 24835);
che con l’unico motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia l’omesso esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, sostenendo che, nel rigettare la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato non ha tenuto conto della crisi umanitaria che ha colpito la regione da cui proviene, del viaggio lungo e pericoloso da lui affrontato in giovane età, del periodo di tempo trascorso in Libia, nel corso del quale ha subito anche un sequestro di persona, e del livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, dove lavora con contratto a tempo indeterminato;
che il motivo è solo parzialmente fondato;
che, ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento della protezione umanitaria, il decreto impugnato non si è infatti limitato a ribadire l’inattendibilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente, escludendo la possibilità di desumere dalle stesse una condizione di vulnerabilità personale idonea a legittimare l’applicazione della misura invocata, ma ha ritenuto, sulla base delle informazioni richiamate in riferimento alle altre forme di protezione, che le problematiche di ordine economico e sociale che affliggono la Nigeria non risultassero di per sé sufficienti a giustificare l’accoglimento della domanda, in mancanza dell’allegazione da parte del ricorrente di un collegamento con le proprie condizioni di vita, idoneo ad evidenziare una grave violazione dei diritti fondamentali;
che tale ragionamento si pone in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in favore del cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, postula un confronto tra la situazione soggettiva ed oggettiva in cui il richiedente versava prima dell’allontanamento dal Paese d’origine ed il livello d’integrazione da lui raggiunto in Italia, volto a verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (cfr. Cass., Sez. I, 14/08/2020, n. 17130; 23/02/2018, n. 4455);
che, nell’ambito della predetta valutazione, la situazione generale del Paese di origine può assumere rilievo esclusivamente in relazione alla sua incidenza sulla vita privata e familiare del richiedente, quale riflesso di una condizione di vulnerabilità personale da lui vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe nuovamente esposto in caso di rimpatrio, prendendosi altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, (cfr. Cass., Sez. I, 3/04/2019, n. 9304; Cass., Sez. VI, 7/02/2019, n. 3681; 28/06/2018, n. 17072);
che tra le circostanze di fatto di cui il ricorrente lamenta l’omessa valutazione non può dunque attribuirsi una portata decisiva alla crescente diffusione dell’epidemia da virus Covid-19 nel continente africano, trattandosi di un fenomeno che, ancorché idoneo ad esporre a rischio la sua salute, non incide specificamente sulla sua situazione personale, riguardando l’intera popolazione del Paese di origine, e non dà pertanto luogo ad una particolare condizione di vulnerabilità, nel senso inteso dalla giurisprudenza interna e da quella comunitaria;
che parimenti ininfluenti risultano le vicissitudini asseritamente affrontate dal ricorrente nel corso del suo soggiorno in Libia, non essendo stato dedotto né dimostrato che le violenze subite, per la loro gravità o per la durevolezza dei loro effetti, si siano tradotte in una condizione di vulnerabilità personale, nel senso inteso dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (cfr. Cass., Sez. I, 16/12/ 2020, n. 28781; 3/07/2020, n. 13758);
che, come ripetutamente precisato da questa Corte, la protezione umanitaria non può essere infatti accordata automaticamente per il solo fatto che il richiedente abbia subito violenze o maltrattamenti nel paese di transito, dal momento che, dovendo il rimpatrio essere disposto verso il Paese di origine (o verso quello di dimora abituale, ove si tratti di un apolide), è in riferimento a quest’ultimo che occorre accertare l’esposizione del richiedente al rischio di persecuzioni o danni gravi (cfr. Cass., Sez. III, 5/06/2020, n. 10835; Cass., Sez. I, 6/12/2018, n. 31676; Cass., Sez. VI, 20/11/2018, n. 29875);
che la giovane età del ricorrente non può considerarsi a sua volta idonea ad orientare in senso diverso la decisione, non risultando neppur essa sufficiente ad integrare una situazione di particolare vulnerabilità, avuto riguardo alla circostanza, emergente dalla narrativa del ricorso, che all’epoca dell’espatrio (agosto 2016) egli era già da tempo maggiorenne, essendo nato il 15 marzo 1996;
che la motivazione del decreto impugnato non risulta invece condivisibile nella parte in cui ha ritenuto non provato il livello d’integrazione economica e sociale raggiunto in Italia, trascurando la documentazione prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe l’avvenuta stipulazione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato;
che le Sezioni Unite di questa Corte, nel confermare che l’applicazione della misura in questione postula una comparazione tra la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine ed il livello d’integrazione raggiunto in Italia, hanno recentemente precisato, anche alla luce delle innovazioni introdotte dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132, che, nell’ambito di tale valutazione, occorre attribuire alla condizione del richiedente nel paese di provenienza un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado d’integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nella società italiana, aggiungendo che, qualora si accerti che tale livello è stato raggiunto e che il ritorno nel paese d’origine renda probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare tale da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della CEDU, debbono ritenersi sussistenti i seri motivi di carattere umanitario richiesti dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, ai fini del riconoscimento del permesso di soggiorno (cfr. Cass., Sez. Un., 9/09/2021, n. 24413);
che il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dalle censure accolte, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Napoli, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie parzialmente il ricorso, cassa il decreto impugnato, in relazione alle censure accolte, e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021