Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41108 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10528/2019 proposto da:

H.I., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 12/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Salerno, con decreto depositato in data 12/2/2019, ha respinto la richiesta di H.I., cittadino del Bangladesh, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto, dopo che un’ alluvione nel 2007 aveva distrutto il suo allevamento di pesci, cosicché egli era stato costretto a contrarre un prestito in banca per intraprendere nuovamente l’attività, ed un’altra alluvione nel 2009 aveva ancora distrutto l’allevamento, egli non era stato più in grado di far fronte al suo debito) non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) stessa legge, il paese di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni (secondo i report consultati di EASO 2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive (essendo le stesse alluvioni dedotte un evento molto comune in quel Paese) e non essendo il solo svolgimento di un’attività lavorativa sintomatico di per sé di una effettiva integrazione in Italia.

Avverso il suddetto decreto, H.I. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 22/3/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge difese).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 3, comma 3, lett. a) e b) per non avere il Tribunale proceduto ad una valutazione della situazione generale del Paese d’origine, sulla base di informazioni precise ed aggiornate; 2) con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, in relazione al mancato rispetto, nella valutazione della credibilità, dei criteri di legge ed alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi; 3), con il terzo motivo, si lamenta la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 4 in relazione alla mancata valutazione della situazione oggettiva di violenza indiscriminata esistente nel Paese d’origine; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti.

2. Tutti i motivi sono inammissibili.

3. Il primo e il terzo motivo sono inammissibili, considerato che, avendo il Tribunale esaminato sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine, attivando i poteri di acquisizione officiosa delle informative in merito, il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti di diverso segno desumibili da fonti informative successive, dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”.

Le doglianze del ricorrente (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) mirano in realtà a sostituire le proprie valutazioni con quella svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente dal giudice di merito.

4. Il secondo motivo è del pari inammissibile, considerato che tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e non si è espresso neppure un giudizio di complessiva inattendibilità del racconto, che, in ogni caso, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

5. Il quarto motivo risulta parimenti inammissibile, per assoluta genericità, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2018.

Invero, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria (alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. n. 4 ottobre 2018, n. 113) e del contenuto della valutazione comparativa, affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Orbene, a fronte di un accertamento in fatto, nella decisione qui impugnata, in ordine all’insussistenza di situazioni di vulnerabilità correlate al pericolo di compromissione di diritti umani fondamentali meritevoli di protezione (essendosi evidenziata solo una situazione di povertà e costituendo le stesse “alluvioni indicate come causa della povertà” un evento molto comune nel Paese d’origine), il ricorso si limita a mere affermazioni astratte e generiche.

6. L’inammissibilità delle censure, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “si certifica…l’autografia della sottoscrizione”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, suddetto art. 35 bis, comma 13, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970 di questa Corte, rilevante e non manifestamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.

7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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