Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41109 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15306/2020 proposto da:

Y.Q., elettivamente domiciliato in Roma Viale G. Mazzini, 6 presso lo studio dell’avvocato Agnitelli Manuela che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositato il 21/04/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia, con decreto depositato in data 21/4/2020, ha respinto la richiesta di Y.Q., cittadino cinese, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese – con un volo di linea -, in quanto fedele alla Chiesa di Dio Onnipotente ed essendo stato perseguitato dalle autorità cinesi, come il proprio padre, arrestato nel 2012 e condannato ai lavori forzati per due anni, tanto da essere stato egli stesso, nel 2016, mentre svolgeva attività di proselitismo, arrestato e torturato per sette giorni, fino alla scarcerazione) non era credibile, per genericità ed incoerenza, interna ed esterna, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, il ricorrente si era limitato ad allegare la violazione in Cina di diritti fondamentali, esclusivamente in relazione al profilo religioso e discriminatorio della propria vicenda personale, ritenuto del tutto inattendibile ed incoerente; non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive.

Avverso il suddetto decreto, Y.Q. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 21/5/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1.Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di norme di diritto, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 11, lett. e) ed f) sia l’illogica, contraddittoria ed apparente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al diniego del riconoscimento dello status di rifugiato, malgrado la minaccia e persecuzione per motivi religiosi; 2) con il secondo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a, artt. 2, 3, 5, 8 e 9 CEDU, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria in mancanza di valutazione della sussistenza di un danno grave e delle condizioni del Paese d’origine; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) e art. 3, comma 3, lett. a) e b), artt. 3 e 7 CEDU, in relazione alla mancata valutazione della situazione oggettiva di criticità e di persecuzione per chi si discosta dalla religione di Stato, esistente nel Paese d’origine; 4) con il quarto motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4 sia l’illogica motivazione, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti, avendo lo stesso allegato di svolgere in Italia attività lavorativa, seppure non regolare.

2. Tutti i motivi sono inammissibili.

3. Il primo ed il secondo motivo sono inammissibili in quanto tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati ed il giudizio di complessiva inattendibilità del racconto costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile, considerato che, avendo il Tribunale esaminato sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine, attivando i poteri di acquisizione officiosa delle informative, il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti di segno diverso desumibili da fonti informative successive (si fa richiamo solo richiamo al rischio, in Cina, di persecuzione delle religioni che si discostano “dalla religione di Stato”), dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui ” il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”.

Le doglianze del ricorrente mirano in realtà, al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente dal giudice di merito.

5. Il quarto motivo risulta parimenti inammissibile, per assoluta genericità, anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2018.

Invero, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria (alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113) e del contenuto della valutazione comparativa, affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già esaminato dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Orbene, a fronte di un accertamento in fatto, nella decisione qui impugnata, in ordine all’insussistenza di situazioni di vulnerabilità correlate al pericolo di compromissione di diritti umani fondamentali meritevoli di protezione (anche in relazione alla ritenuta non credibilità), il ricorso si limita a mere affermazioni astratte o generiche (l’avere intrapreso un attività lavorativa “seppure non regolare”, l’assenza di precedenti penali, la frequenza di corsi di formazione).

6. L’inammissibilità delle censure, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “E’ autentica”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, suddetto art. 35 bis, comma 13, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.

7. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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