LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –
Dott. RUSSO Rita – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 18332/2019 proposto da:
O.I.B., elettivamente domiciliato in Benevento via F.lli Addabbo n. 3 presso lo studio dell’avv. Domenico Russo, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 586/2019 della Corte d’appello di Napoli depositata il 05/02/2019;
Vuol dire la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 07/10/2021 dal consigliere dottor Russo Rita.
RILEVATO
Che:
Il ricorrente cittadino della ***** ha chiesto la protezione internazionale dichiarando che, in quanto simpatizzante del partito ***** dell’ex presidente G., è stato picchiato violentemente e rinchiuso in una gendarmeria insieme ad altri compagni, perché trovati in possesso di armi; riferiva di essere riuscito a scappare e di non avere avuto più notizie né di essersi informato della sorte degli altri compagni anche se sua madre e le sorelle vivono ancora nel villaggio di origine. La competente Commissione territoriale ha respinto la domanda. Il richiedente ha presentato ricorso al Tribunale di Napoli che ha riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria. Il Ministero dell’interno ha quindi proposto appello, rilevando la contraddittorietà della sentenza di primo grado e deducendo che l’attuale situazione socio politica della ***** non comporta alcun pericolo di danno grave. Il richiedente asilo ha presentato appello incidentale che è stato respinto dalla Corte sul rilievo che il narrato è fantasioso, vago, generico, privo di logica interna e gli episodi riferiti non trovano alcun riscontro nelle informazioni relative al paese di provenienza. La Corte ha invece accolto l’appello del Ministero rilevando che la ***** è al momento un paese stabile politicamente, con un governo democraticamente eletto. La Corte rileva inoltre, sulla protezione umanitaria, che nell’atto di appello incidentale non viene indicata la personale situazione di vulnerabilità idonea a fondare la richiesta.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il richiedente asilo affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato non si è costituita.
La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 7 ottobre 2021.
RITENUTO
CHE:
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, la violazione degli artt. 112,132, e 342 c.p.c. nonché dell’art. 118 disp. att. c. p.c. per la apparente o omessa motivazione su una eccezione di inammissibilità dell’appello.
La parte deduce che a fronte di una specifica censura sulla rilevata inammissibilità dell’atto d’appello in quanto formulato in violazione del disposto dell’art. 342 c.p.c. la Corte ha omesso qualsiasi valutazione e rilievo e di conseguenza deve ritenersi fondata l’eccezione di passaggio in giudicato dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, per difetto di specifica censura da parte dell’appellante.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello ha implicitamente considerato l’appello ammissibile dando atto del contenuto della censura proposta dal Ministero, relativa alla protezione sussidiaria per assenza di danno grave, in relazione alla attuale situazione socio politica del paese di origine. Si tratta di una censura dotata di sufficiente specificità ed in quanto tale esaminata nel merito dalla Corte, come peraltro si evince anche da quanto esposto dalla parte stessa a pagina 8 del ricorso: il ricorrente trascrive infatti la censura del Ministero appellante laddove si evidenzia la contraddittorietà del ragionamento del giudice di primo grado che da un lato ha ritenuto inattendibile la storia narrata dall’altro poi ha riconosciuto la protezione sussidiaria in ragione delle discriminazioni politiche per i sostenitori del partito del presidente.
2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3, 5 e 14, nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Deduce che la Corte d’appello, con un sintetico accenno alla vicenda di vita del ricorrente e con apodittica ed apparente motivazione, ha eluso le norme indicate in rubrica, fondando il giudizio su una soggettiva valutazione del vissuto riferito in Commissione. Inoltre la Corte, pur negando la verosimiglianza della storia di persecuzione riferita, ha però ritenuto plausibile l’attivismo politico, strumentalmente definito di “basso profilo”. Di contro le norme in esame, introducendo evidenti deroghe ai principi generali in materia di onere probatorio, impongono al giudice un’attività istruttoria officiosa, che era stata adeguatamente svolta dal giudice di primo grado il quale, nel valutare le informazioni desunte dai rapporti informativi prodotti dall’odierno ricorrente, aveva riconosciuto il diritto alla protezione sussidiaria, ponendo a fondamento della decisione un rapporto di Amnesty del 26 Febbraio 2013 che denuncia massicce violazioni dei diritti umani nei confronti dai sostenitori dell’ex presidente.
Con il terzo motivo del ricorso si lamenta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. Deduce la irragionevole ed apparente motivazione in merito al fatto decisivo inerente la credibilità soggettiva delle minacce e violenze allegate dal ricorrente, che quale simpatizzante del partito dell’ex presidente era stato picchiato violentemente.
I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. La parte omette di considerare che i poteri ufficiosi da essa invocati impongono al giudice di compiere un accertamento sulle condizioni di rischio in caso di rimpatrio che sia aggiornato all’attualità (Cass. n. 17075 del 28/06/2018). La ragione principale dell’accoglimento dell’appello del Ministero non è tanto la ritenuta genericità e assenza di logica interna degli episodi riferiti dal ricorrente, quanto la verifica della non attualità del rischio, sulla base dei dati desumibili dalle valutazioni dell’UNHCR e del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni unite negli anni 2014 e 2015.
La Corte specifica che dopo l’arresto dell’ex presidente si è conclusa la fase più acuta del conflitto civile e sono state progressivamente ripristinate condizioni di sicurezza; di conseguenza anche a voler ritenere effettivamente svolta l’attività politica da parte del ricorrente, trattandosi di un profilo politico basso, si è ritenuto che il mutamento della situazione politica escludesse il rischio individuale.
La motivazione della Corte pertanto dà adeguata contezza delle ragioni della decisione e applica un principio corretto e cioè quello della valutazione del rischio all’attualità. Di contro la censura si fonda, oltre che su generici argomenti a sostegno della credibilità, sulla deduzione di un rischio desumibile dalle informazioni tratte da un report di Amnesty International dell’anno 2013 e quindi meno aggiornato delle informazioni assunte dalla Corte.
3.- Con il quarto motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 nonché del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32.
Il ricorrente deduce che ha errato la Corte a non ritenere rilevanti le dedotte ragioni di carattere umanitario derivanti da una situazione di persistente violazione dei diritti umani fondamentali da parte delle autorità locali; il giudice ha omesso di indagare sul nesso tra la condizione di estrema precarietà propria del ricorrente e i soprusi e le violenze maturati in un contesto di assoluto degrado umano e di violazione dei diritti fondamentali, e non ha contestualizzato la vicenda tenendo conto delle caratteristiche sociali economiche etniche del paese d’origine.
Il motivo è inammissibile.
Esso consiste principalmente in una rassegna del contenuto di alcuni rapporti e strumenti di soft law – peraltro datati – su questioni inconferenti con la storia qui narrata, quali l’accesso alla terra nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, il diritto all’accesso all’acqua e ai servizi igienico sanitari. La parte si dilunga poi a descrivere la natura giuridica degli strumenti di soft low e in conclusione censura genericamente l’errore ricognitivo in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello per avere aprioristicamente escluso situazioni di vulnerabilità che invece sarebbero sottese ai documenti da lui citati, senza nulla dedurre in concreto sulla specifica situazione di vulnerabilità del richiedente né sulla sua (eventuale) integrazione nel contesto socio economico del paese di accoglienza.
La parte non si confronta pertanto con la ratio decidendi della sentenza impugnata ove si è affermato che non è stata allegata alcuna situazione di vulnerabilità personale.
Le condizioni del paese di origine – che comunque la Corte ha indagato ritenendole migliorate in tempi più recenti di quelli cui fa riferimento il ricorrente – non rilevano in astratto, ma soltanto se rapportate ad una vicenda individuale. Il richiedente non può infatti limitarsi ad allegare una situazione di generica pericolosità del paese di origine, che non consente una proiezione individualizzata idonea a consentire al giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due contesti di vita da parte dello straniero rispetto alla deprivazione nel godimento dei diritti fondamentali a cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio (Cass. n. 22274 del 04/08/2021).
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Nulla sulle spese in difetto di costituzione del Ministero.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposto per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio da remoto, il 7 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021
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