LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9867/2020 proposto da:
R.R., elettivamente domiciliato in Roma Viale Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 90/2020 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 10/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza n. 90/2020, depositata il 10/1/2020, ha respinto l’appello di R.R., cittadino *****, avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, la Corte di merito ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio paese per sfuggire alle minacce di sciiti del suo villaggio, i quali avevano scoperto che egli, su incarico dell’Imam sunnita, aveva distrutto i libri sacri ed il simbolo della mano di Fatima nell’abitazione dell’Imam sciita) non era credibile, per genericità ed incoerenza, interna ed esterna, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, la zona di provenienza, lontana dall’Afghanistan e dal Kashmir indiano, non era interessata da conflitti interni o situazione di violenza generalizzata, secondo i report consultati (sito Amnesty International 2015/2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità e non essendo sufficiente la documentazione allegata a dimostrare un’effettiva integrazione sociale e lavorativa in Italia.
Avverso il suddetto decreto, R.R. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 9/3/2020, affidato a cinque motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, in punto di credibilità del richiedente; 2) con il secondo motivo, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni del richiedente e delle allegazioni istruttorie, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; 3) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14 in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria stante la mancata verifica delle condizioni socio-politiche del paese d’origine, sia la motivazione apparente e contraddittoria sul punto e sotto il profilo delle fonti citate nonché l’omesso esame di fonti attualizzate; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 2,3,4,5,6 e 14, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, nonché il difetto di motivazione ed il travisamento dei fatti, sempre in relazione alla mancata concessione della protezione sussidiaria; 5) con il quinto motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il primo ed il secondo motivo sono infondati.
La sentenza non risulta infatti affetta da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente. Invero, la Corte territoriale ha ritenuto che il racconto del richiedente era sotto vari profili (per incoerenza e genericità) non credibile.
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.
Inoltre, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).
Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
3. Il terzo ed il quarto motivo sono inammissibili.
In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).
Tuttavia nella specie, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in ***** e nell’area di provenienza di una situazione di “violenza generalizzata provocata da una guerra civile in atto” sulla base di fonti specificamente indicate, il ricorrente si limita a lamentare genericamente che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del Paese né di fonti attendibili, affermando che nel ***** mancano le condizioni minime di sicurezza. Il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti diversi desumibili da fonti informative successive, dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui ” il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”.
Le doglianze del ricorrente sono altresì inammissibili perché (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) mirano a sostituire le proprie valutazioni con quella, svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente dal giudice di merito.
4.Anche l’ultima doglianza è inammissibile.
Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando genericamente che la Corte d’appello non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui sarebbe esposto il richiedente, in caso di rientro nel Paese. Ora la Corte territoriale ha motivatamente ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali.
Le Sezioni Unite (Cass. 24413/2021) si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria, alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e del contenuto della valutazione comparativa affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già condiviso dalle Sezioni Unite, con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Ora, nella specie, la Corte d’appello ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie. Il ricorso risulta del tutto generico sul punto, anche in relazione all’integrazione effettiva in Italia del richiedente, limitandosi ad affermare che egli vive nel nostro Paese dal 2015 ed ha sempre lavorato, reperendo anche un alloggio, senza far riferimento a specifiche allegazioni e documentazioni a riscontro in sede di giudizio di merito.
5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.
Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021