LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15941/2019 proposto da:
S.A., elettivamente domiciliato in Roma V.le Angelico 38 presso lo studio dell’avvocato Maiorana Roberto, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto n. 963/2019 del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 16/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Catanzaro, con decreto depositato in data 16/4/2019, ha respinto la richiesta di S.A., cittadino del *****, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, il Tribunale ha osservato, ritenendo non necessaria una nuova audizione del richiedente, attesa la natura della vicenda allegata e l’esaustività dell’audizione effettuata in sede amministrativa, che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine per problemi economici, non essendo sufficienti i soldi guadagnati con un’attività di pasticceria, essendosi la madre ammalata e necessitando la stessa di costose cure, nonché avere lo stesso richiedente subito un giorno un’aggressione ad opera di criminali e avere il padre contratto un debito e venduto la casa, pagando poi con il ricavato i trafficanti che avevano provveduto all’espatrio del figlio) non era credibile, perché generico e contraddittorio, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) stessa legge, il paese di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni (secondo i report consultati di EASO 2017 e del Ministero degli esteri); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive (essendo state poi allegate del tutto genericamente alluvioni in quel Paese) e non essendo documentata una effettiva integrazione in Italia (in difetto di allegazione di un contratto di lavoro o di buste paga o di una buona conoscenza della lingua).
Avverso il suddetto decreto, S.A. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 14/5/2019, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 8 e ss., in relazione all’obbligatorietà dell’audizione del richiedente in assenza di videoregistrazione dell’audizione in sede amministrativa; 2) con il secondo motivo, l’omesso/errato esame delle dichiarazioni del richiedente e delle allegazioni istruttorie, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5;
3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, in relazione alla mancata essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti.
2. Il primo motivo è inammissibile.
Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.
Questa Corte ancora da ultimo (Cass. 21584/20) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile”. Si è poi precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.
Nella specie, il Tribunale ha rilevato che non erano stati allegati fatti nuovi in ricorso, con conseguente non necessità di nuova audizione, ed in ricorso ci si limita a dolere della mancata possibilità di chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni.
3. Il secondo motivo è infondato.
La sentenza non risulta infatti affetta da un vizio di radicale carenza di motivazione o motivazione apparente. Invero, il Tribunale ha ritenuto che il racconto del richiedente era sotto vari profili (per incoerenza e genericità) non credibile.
Come osservato dalle S.U. di questa Corte (Cass. S.U. 22232/2016) “La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture”.
In realtà, i motivi sottendono una censura di insufficienza motivazionale che non può essere più avanzata, in sede di legittimità, attesa la nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Si tratta di una motivazione che non può considerarsi meramente apparente, in quanto esplicita le ragioni della decisione.
Inoltre, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).
4. Il terzo motivo è inammissibile.
In ordine alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, è vero che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534).
Nella specie, a fronte di una motivazione che ha ritenuto di escludere la ricorrenza in ***** di una situazione di “violenza generalizzata provocata da una guerra civile in atto” sulla base “dei più accreditati siti di informazione”, il ricorrente si limita, del tutto genericamente, a lamentare che non si sia tenuto conto della situazione aggiornata del ***** né di fonti attendibili, affermando che nel Paese mancano le condizioni minime di sicurezza e vi è un’incontestabile violenza diffusa.
Il ricorrente manca pertanto di indicare quali siano i fatti alternativi desumibili da fonti informative successive, dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui ” il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”.
La doglianza è altresì inammissibile perché, in maniera peraltro del tutto generica, mira a sostituire (al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5) le proprie valutazioni con quella, svolta sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente dal giudice di merito.
5. Anche l’ultima doglianza è inammissibile.
Il ricorrente censura il rigetto della richiesta di protezione umanitaria, lamentando genericamente che la Corte d’appello non avrebbe vagliato la condizione di particolare vulnerabilità cui egli sarebbe esposto, in caso di rientro nel Paese.
Il Tribunale ha motivatamente ritenuto che i fatti lamentati non costituiscano un ostacolo al rimpatrio né integrino un’esposizione seria alla lesione dei diritti fondamentali: la censura sul punto risulta generica anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2018.
Con tale pronuncia, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria (alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113) e del contenuto della valutazione comparativa, affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già esaminato dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.
Ora, nel presente giudizio, il Tribunale ha escluso una situazione personale di vulnerabilità soggettiva ed oggettiva, meritevole di protezione per ragioni umanitarie, rilevando che non era stata neppure allegata documentazione dal richiedente, al fine di integrare il requisito della integrazione effettiva, sociale e lavorativa, nel nostro Paese.
Il richiamo all’arti Cost. ed all’omessa applicazione di tale principio costituzionale è quindi inconferente.
6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021