LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 6234/2019 proposto da:
O.B., elettivamente domiciliato in Roma Via Emilio Faà Di Bruno, 15 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata il 09/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 9/01/2019, ha respinto la richiesta, in data 30/11/2018, di O.B., cittadino *****, di “rimessione della causa sul ruolo e di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti”, con la quale il ricorrente assumeva di non avere ricevuto, in merito ad un ricorso volto a conseguire, a fronte del diniego della competente Commissione territoriale, il riconoscimento della protezione internazionale, alcuna comunicazione, da parte della Cancelleria, del provvedimento di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti e del successivo decreto di rigetto dell’istanza formulata, adottato dal Tribunale, in data 26/4/2018. In particolare, il Tribunale ha rilevato anzitutto che, quanto alla doglianza relativa all’omessa comunicazione dell’udienza di comparizione delle parti, il Collegio non aveva fissato alcuna udienza, avendo aderito all’orientamento giurisprudenziale in ordine alla sua non necessità, cosicché doveva essere dedotto un vizio del predetto decreto del Tribunale come motivo di ricorso per cassazione; quanto all’istanza di rimessione della causa sul ruolo, la stessa doveva essere respinta, essendo stato il giudizio definito in primo grado con decreto di rigetto, mentre, quanto al vizio relativo all’omessa comunicazione della decisione del Tribunale, lo stesso, parimenti, doveva essere dedotto nelle opportune sedi con la proposizione di ricorso per cassazione.
Avverso il suddetto decreto, O.B. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 10/2/2019, affidato ad unico motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che non svolge difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente lamenta, con l’unico motivo, la “violazione e falsa applicazione di norme di diritto”, ex art. 360 c.p.c., n. 3, deducendo che doveva essere fissata l’udienza di comparizione delle parti, nel procedimento volto al riconoscimento della protezione internazionale, in assenza di videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, con conseguente nullità del provvedimento decisorio adottato dal Tribunale.
2. L’unica censura sollevata è inammissibile, in quanto non pertinente al decisum, concernendo un vizio del distinto decreto del Tribunale del 26/4/2018, di diniego, nel merito, della richiesta di protezione internazionale, e non un vizio del decreto, in questa sede impugnato, del Tribunale, adottato, in rito, il 9/1/2019, inerente a declaratoria di inammissibilità di istanza di rimessione della causa sul ruolo.
3. L’inammissibilità della censura, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione della data di rilascio ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “si certifica…l’autografia della sottoscrizione”), per effetto della sentenza n. 15177/2021 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13 e art. 13, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.
4. In conclusione, va dichiarato inammissibile il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021