Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41120 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27253/2020 proposto da:

R.S., rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Biondino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MILANO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 15/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 8/8/2020, ha respinto la richiesta di R.S., cittadino del *****, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale, ritenuta non necessaria una nuova audizione in difetto di allegazione di nuovi elementi nel narrato personale, ha osservato che la vicenda personale dal medesimo (in una prima versione: essere stata costretto a lasciare il proprio Paese perché minacciato dai membri del partito *****, avendo poi subito l’incendio del suo allevamento, con perdita di tutti i capi di bestiame e venendo continuamente minacciato di morte da tale gruppo di giovani; in una successiva versione: avere contratto un prestito da un cognato) era in parte non credibile, per genericità ed incoerenza, interna ed esterna, in altra parte credibile ma non integrante i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, il ***** non era interessato da violenza indiscriminata (secondo i report di Human Rights Watch ed EASO 2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, nonché considerato che non si evidenziavano traumi derivanti dalle violenze subite in Libia che avessero compromesso la sua salute psico-fisica.

Avverso il suddetto decreto, R.S. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 29/10/2020, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al giudizio di non credibilità, in difetto di nuova audizione del richiedente; 2) con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, , sia il difetto di motivazione, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti e della necessaria valutazione comparativa, avendo lo stesso allegato di avere subito violenze in Libia, dove è transitato ed è rimasto per un non breve periodo, ai fini della verifica della sussistenza di una vulnerabilità oggettiva.

2. I motivi sono tutti inammissibili.

3. Il primo motivo è inammissibile, considerato che, avendo il Tribunale esaminato sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine, le doglianze in esame, al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mirano a sostituire le proprie valutazioni con quella svolta insindacabilmente dal giudice di merito; ed inoltre tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è espresso neppure un giudizio di complessiva e totale inattendibilità del racconto, che costituisce, in ogni caso, apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 vizio nella specie non ritualmente articolato.

Invero, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Quanto poi alla questione della mancata audizione, il Tribunale ha ritenuto motivatamente non necessario l’incombente.

Al riguardo, questa Corte ha di recente affermato (Cass. 5973/2019) che “nel giudizio d’impugnazione, innanzi all’autorità giudiziaria, della decisione della Commissione territoriale, ove manchi la videoregistrazione del colloquio, ancorché non obbligatoria in base alla normativa vigente “ratione temporis” (anteriore alle modifiche intervenute con il D.L. n. 13 del 2017 conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017), all’obbligo del giudice di fissare l’udienza, non consegue automaticamente quello di procedere all’audizione del richiedente, purché sia garantita a costui la facoltà di rendere le proprie dichiarazioni, o davanti alla Commissione territoriale o, se necessario, innanzi al Tribunale. Ne deriva che il Giudice può respingere una domanda di protezione internazionale che risulti manifestamente infondata sulla sola base degli elementi di prova desumibili dal fascicolo e di quelli emersi attraverso l’audizione o la videoregistrazione svoltesi nella fase amministrativa, senza che sia necessario rinnovare l’audizione dello straniero”.

Questa Corte ancora da ultimo (Cass. 21584/20) ha chiarito che “nei giudizi in materia di protezione internazionale il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinnanzi alla Commissione territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che: a) nel ricorso vengano dedotti fatti nuovi a sostegno della domanda; b) il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) quest’ultimo nel ricorso non ne faccia istanza, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire i predetti chiarimenti, e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile “. Si è poi precisato (Cass. 25312/2020) che il ricorso per cassazione con il quale sia dedotta, in mancanza di videoregistrazione, l’omessa audizione del richiedente che ne abbia fatto espressa istanza, deve contenere l’indicazione puntuale dei fatti che erano stati dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura.

Nella specie, il Tribunale ha rilevato che tutti gli elementi necessari erano stati già raccolti e non erano stati allegati fatti nuovi in ricorso, con conseguente non necessità di nuova audizione.

4. Il secondo motivo è pure inammissibile, per assoluta genericità ed inconferenza, avendo il Tribunale motivatamente ritenuto non rilevante la dedotta violenza subita nel Paese di transito, non essendovi alcuna evidenza di traumi che possano avere compromesso la salute psico-fisica del richiedente.

Il ricorrente poi lamenta la mancata considerazione, ai fini del giudizio di comparazione necessario per la protezione umanitaria, della vulnerabilità personale anche correlata al debito contratto.

Ma il tema del debito, seppure tardivamente allegato dal richiedente, è stato esaminato dalla Corte distrettuale nell’ottica del dovere di cooperazione istruttoria del giudice nella materia; tuttavia si è motivatamente ritenuto che il racconto sul punto fosse del tutto generico e che quindi la situazione delineata non comportasse una grave violazione di diritti umani, “quali la tratta e il grave sfruttamento dei migranti, i tassi di prestito usurari, il patto commissorio, le violenze”.

Trattasi di motivato apprezzamento di fatto non sindacabile in questa sede di legittimità.

5. L’inammissibilità delle censure, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “”E’ firma vera ed autentica”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, , ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970 di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.

6. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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