Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41121 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24755/2020 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in Roma Viale Delle Milizie 76 presso lo studio dell’avvocato Di Tullio Marta, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 05/08/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Roma, con decreto depositato in data 5/8/2020, ha respinto la richiesta di O.D., cittadino della *****, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine in quanto, durante una festa, era stato sottoposto ad un rito di iniziazione in una confraternita ed era stato picchiato allorché si era rifiutato di partecipare ai furti commessi dai membri della setta, essendo stato successivamente minacciato di morte) non era credibile, per vari elementi di incoerenza, interna ed esterna, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); quanto alla protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. c) stessa legge, il paese di provenienza del richiedente non era interessato da conflitti armati interni (secondo i report consultati di Amnesty International ed EASO 2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive (anche in relazione al periodo trascorso in Libia ed essendo inidoneo il certificato medico rilasciato da medico privato) e non essendo il solo svolgimento di un’attività lavorativa – bracciante agricolo – sintomatico di per sé di una effettiva integrazione in Italia, conservando il richiedente nel suo Paese – nel quale ha svolto anche l’attività di muratore – affetti non trascurabili, quali il padre e ventidue fratelli di padre.

Avverso il suddetto decreto, O.D. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 17/9/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, art. 16 Direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, per non avere il Tribunale proceduto ad una corretta valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente ed alla mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi; 2) con il secondo motivo, si denuncia poi la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 5, 7 e art. 14, lett. b), in relazione al diniego di protezione sussidiaria, per mancata valutazione degli estremi del danno grave in conseguenza dell’allegata persecuzione ad opera di soggetti non statuali, che il tribunale avrebbe dovuto accertare avvalendosi dei poteri istruttori officiosi; 3) con il terzo motivo, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti; 4) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), in relazione alla mancata valutazione della situazione oggettiva di violenza indiscriminata esistente nel Paese d’origine.

2. Tutti i motivi sono inammissibili.

3. Il primo motivo è inammissibile, considerato che tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e il giudizio di complessiva inattendibilità del racconto, in ogni caso costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Invero, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).

Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

4. Il secondo motivo è manifestamente infondato, in quanto l’accertata inattendibilità c.d. intrinseca del racconto del richiedente esclude la necessità di verifica della attendibilità c.d. estrinseca (cfr. ex multis Cass. n. 16925/18).

5. Il terzo motivo risulta inammissibile, per assoluta genericità anche alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 24413/2021 sulla protezione per ragioni umanitarie, ante Novella 2018.

Invero, le Sezioni Unite si sono nuovamente pronunciate sul tema della protezione umanitaria (alla stregua del testo del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, anteriore alle modifiche recate dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113) e del contenuto della valutazione comparativa, affidata al giudice, tra la situazione che, in caso di rimpatrio, il richiedente lascerebbe in Italia e quella che il medesimo troverebbe nel Paese di origine, già esaminato dalle Sezioni Unite con la precedente sentenza n. 29459/2019, affermando il seguente principio di diritto: “In base alla normativa del T.U. Imm. anteriore alle modifiche introdotte dal D.L. n. 113 del 2018, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, occorre operare una valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta in Italia. Tale valutazione comparativa dovrà essere svolta attribuendo alla condizione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese d’origine un peso tanto minore quanto maggiore risulti il grado di integrazione che il richiedente dimostri di aver raggiunto nel tessuto sociale italiano. Situazioni di deprivazione dei diritti umani di particolare gravità nel Paese d’origine possono fondare il diritto del richiedente alla protezione umanitaria anche in assenza di un apprezzabile livello di integrazione del medesimo in Italia. Per contro, quando si accerti che tale livello sia stato raggiunto, se il ritorno in Paesi d’origine rende probabile un significativo scadimento delle condizioni di vita privata e/o familiare, sì da recare un vulnus al diritto riconosciuto dall’art. 8 della Convenzione EDU, sussiste un serio motivo di carattere umanitario, ai sensi dell’art. 5 T.U. cit., per riconoscere il permesso di soggiorno”.

Orbene, a fronte di un accertamento in fatto, nella decisione qui impugnata, in ordine all’insussistenza di situazioni di vulnerabilità correlate al pericolo di compromissione di diritti umani fondamentali meritevoli di protezione, il ricorso si limita a mere affermazioni astratte e generiche.

6. Il quarto motivo è pure inammissibile, atteso che, avendo il Tribunale esaminato sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine, attivando i poteri di acquisizione officiosa delle informative, il ricorrente manca di indicare quali siano i fatti di diverso segno desumibili da fonti informative successive, dovendosi confermare il principio di diritto già espresso da questa Corte (Cass. 30105/2018) secondo cui ” il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “Ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati…” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”.

Le doglianze del ricorrente, al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mirano in realtà a sostituire le proprie valutazioni con quella svolta, sulla base di informazioni tratte da fonti attuali, insindacabilmente dal giudice di merito.

7. L’inammissibilità e manifesta infondatezza delle censure, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “si certifica..l’autografia della sottoscrizione”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970, di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.

8. In conclusione, va rigettato il ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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