LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 5074-2017 proposto da:
TELECAPRI SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. SIACCI 38, presso lo studio dell’avvocato SILVIO TONAZZI, rappresentato e difeso dagli avvocati MARCO IMBIMBO, LUCIANO DAFFARRA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI NAPOLI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 174/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/11/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.
udito il Procuratore Generale Dott. Alessandro Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città, di rigetto dell’opposizione proposta da Telecapri S.p.A. contro ordinanza ingiunzione emessa l’11 aprile 2008 dalla Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Napoli, con la quale, sulla scorta del verbale della Guardia di Finanza del 6 maggio 2003, è stata inflitta, alla società opponente, la sanzione di Euro 641.739,01, per la violazione dalla L. n. 633 del 1941, art. 174 bis, perché venivano rinvenuti, presso la sede della società, esercente attività radiotelevisiva, “2.596 supporti (…) contenenti films, cartoni animati e opere filmiche in genere, privi del previsto contrassegno S.I.A.E. e pertanto da ritenersi illecitamente riprodotti”.
Contro la sentenza Telecapri ha S.p.A. ha proposto ricorso affidato a undici motivi.
Il Ministero dell’Interno e la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli hanno resistito con controricorso.
La causa, in primo tempo fissata per la trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza.
In prossimità dell’udienza camerale Telecapri ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Si impone in via prioritaria l’esame del primo e del terzo motivo di ricorso, da esaminare congiuntamente in ragione della loro connessione. Con il primo motivo si censura la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che la disapplicazione, derivante dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007 (Causa C-20/05), della regola tecnica relativa all’apposizione del contrassegno SIAE sui supporti, riguardasse la sola sanzione penale, con esclusione della sanzione amministrativa prevista per i medesimi fatti; con il terzo motivo si censura la decisione, sempre in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, perché la Corte d’appello ha confermato la sanzione, inflitta con l’ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, per un fatto diverso da quello contestato: non già per l’illecita riproduzione di supporti privi del contrassegno SIAE, ma per la mancanza della licenza SIAE e in carenza della prova del pagamento dei diritti.
2. I motivi sono fondati e il loro accoglimento determina l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi (del secondo motivo, con il quale si pone la questione della inapplicabilità della sanzione per i supporti detenuti per finalità esclusivamente tecnica; del quarto e del quinto motivo, che pongono la questione dell’efficacia, nel giudizio civile, del giudicato penale di assoluzione del legale rappresentante di Telecapri, imputato per i medesimi fatti; del sesto motivo, che pone il problema della connessione, L. n. 689 del 1981, ex art. 24, dell’illecito amministrativo con il reato; del settimo motivo, che denuncia, sempre in relazione all’intervenuto accertamento in sede penale, la violazione dell’art. 649 c.p.p.; dell’ottavo motivo, con il quale si sostiene che la Corte d’appello non ha tratto le debite applicazioni dalla morte del legale rappresentante di Talecapri, da cui conseguiva l’estinzione della violazione; del nono motivo, che pone la questione delle legittimità della doppia punibilità, in sede amministrativa e penale, del medesimo fatto; del decimo motivo, con il quale si censura la sentenza in ordine alla valutazione delle ragioni della mancata produzione della licenza SIAE; dell’undicesimo motivo, riguardante la misura della sanzione).
3. In tema di sanzioni amministrative, sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata, previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 14, tutte le volte in cui la sanzione venga comminata per una fattispecie diversa, nei suoi elementi costitutivi e nelle circostanze rilevanti delineate dalla norma, da quella attribuita al trasgressore in sede di contestazione, posto che in tali casi viene leso il diritto di difesa del trasgressore medesimo (Cass. n. 18883/2017; n. 9790/2011).
4. La sentenza della Corte di Giustizia Europea dell’8 novembre 2007, Causa C-20/05 (nota come la sentenza “Schwibbert”), ha affermato il principio secondo cui “l’obbligo di apporre sui dischi compatti contenenti opere d’arte figurativa il contrassegno Siae in vista della loro commercializzazione nello Stato membro interessato rientra nel novero delle “regole tecniche”, ai sensi della suddetta normativa (i.e. la direttiva 83/189/CEE, n.d.r.) che devono essere notificate dallo Stato alla Commissione della Comunità Europea, la quale deve poter disporre di informazioni complete al fine di verificare la compatibilità dell’obbligo con il principio di libera circolazione delle merci, con la conseguenza che qualora tali regole tecniche non siano state notificate alla Commissione non possono essere fatte valere nei confronti dei privati e devono essere disapplicate dal giudice nazionale”.
L’effetto di questa decisione è principalmente consistito, in concreto, nell’aver reso non opponibile ai privati l’obbligo di apposizione del contrassegno, con l’inevitabile conseguenza di aver privato di efficacia vincolante il relativo precetto normativo.
E’ stato poi emanato il D.P.C.M. n. 31 del 2009, recante una nuova disciplina dei termini e delle modalità di richiesta, rilascio ed apposizione del contrassegno SIAE. Le disposizioni contenute in tale decreto, essendo state oggetto di preventiva notifica alla Commissione Europea, sono quindi pienamente efficaci: l’obbligo in materia di contrassegno SIAE è pertanto attualmente opponibile nei confronti dei privati.
5. La presente fattispecie riguarda fatti accaduti prima dell’entrata in vigore del Decreto del 2009, e dunque da collocarsi nella precedente situazione in cui, in assenza della preventiva notificazione alla Commissione Europea, le disposizioni in merito all’apposizione del contrassegno SIAE non potevano essere fatte valere nei confronti dei privati (Cass. pen. 23678/2016).
Secondo la cassazione penale, la non opponibilità ai privati della normativa sul contrassegno SIAE, quale effetto della mancata comunicazione dello stesso alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”, comporta il venir meno unicamente dei reati caratterizzati dalla sola mancanza del contrassegno suddetto, continuando dunque ad essere vietata e sanzionata penalmente qualsiasi attività che comporti l’abusiva diffusione, riproduzione o contraffazione delle opere dell’ingegno. Di conseguenza, se la violazione si riferisce alla sola mancanza del contrassegno SIAE, trova applicazione la sentenza “Schwibbert”. Ove invece la violazione del diritto d’autore si riferisca all’abusiva riproduzione o duplicazione di opere tutelate dal diritto d’autore, sotto profilo diverso da quello L. n. 633 del 1941, ex art. 171 ter, lett. d), i principi espressi dalla sentenza “Schwibbert” non possono trovare applicazione (Cass. pen. 14415/2013).
La Cassazione penale ha inoltre chiarito che la sola mancanza del contrassegno Siae, che non sia stato comunicato dallo Stato italiano alla Commissione Europea in adempimento della normativa comunitaria relativa alle “regole tecniche”, nel senso affermato dalla Corte di giustizia CE, non può valere neppure come mero indizio della illecita duplicazione o riproduzione. La mancanza del contrassegno SIAE, in tale situazione integra così una mera circostanza oggettiva, lecita, priva di alcuna rilevanza penale (Cass. pen. 2376/2011; n. 24823/2011). In altre parole, funzione del contrassegno SIAE è quella di garantire l’originalità e autenticità dell’opera; funzione che tuttavia non è possibile continuare ad attribuire al contrassegno SIAE stante la mancata comunicazione della relativa “regola tecnica” alla Commissione Europea.
6. La sentenza impugnata è in disarmonia con tali principi. La Corte d’appello di Napoli, nonostante abbia riconosciuto la disapplicazione della regola tecnica, ha nondimeno desunto l’illecita duplicazione dall’assenza del bollino. In pratica, nonostante la affermata disapplicazione, essa ha applicato indirettamente le norme sul contrassegno Siae, considerando la sua mancanza come sintomo dell’illecita duplicazione o riproduzione (Cass. n. 14415/2013 cit.) (illecita duplicazione ricavata dall’assenze del bollino Siae è l’espressione testuale che si legge nella sentenza impugnata). In verità la Corte d’appello ha poi aggiunto che la disapplicazione della regola tecnica non determinava il venir meno della fattispecie illecita, perché il legale rappresentante di Telecapri non era stato in grado di esibire la licenza Siae e dimostrare con documenti “l’assolvimento dei diritti d’autore e il pagamento dei diritti connessi”. Ma è chiaro che, in questo modo, la Corte d’appello è incorsa nella violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e fatto assunto a base della sanzione irrogata. Nella contestazione, infatti, l’illecito, consistente nell’abusiva riproduzione, fu posto in correlazione con la mancanza dei contrassegno; esso fu affermato e riconosciuto esclusivamente in conseguenza di quella mancanza, che ne costituiva il solo ed essenziale presupposto.
6. Conclusivamente sono accolti il primo e il terzo motivo di ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con l’annullamento della ordinanza opposta.
Le spese dell’intero giudizio sono a carico dell’amministrazione.
PQM
accoglie il primo e il terzo motivo, dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza in relazione ai motivi accolti e decidendo nel merito annulla l’ordinanza emessa dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Napoli l’11 aprile 2008 contro la società Telecapri S.p.A. (Prot, n. 1561/2007/ILL.DEP/Area III Ter); condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese dell’intero giudizio, che liquida, per compensi, in complessivi Euro 32.000,00, di cui Euro 12.000,00 per il primo grado, Euro 12.000,00 per il giudizio d’appello e Euro 8.000,00 per il giudizio di legittimità, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% sui singoli importi sopra liquidati, agli esborsi, complessivamente liquidati in Euro 700,00 e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 11 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021