LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26637/2020 proposto da:
W.I., rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Biondino;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE MILANO;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 08/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Milano, con decreto depositato in data 8/8/2020, ha respinto la richiesta di W.I., cittadino *****, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.
In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese temendo di essere arrestato avendo partecipato, nel 2015, ad *****, ad una protesta organizzata dal leader del movimento *****, nella quale vi erano stati morti e feriti) non era credibile (anche in ordine alla provenienza del richiedente dalla citta di *****), per genericità ed incoerenza, interna ed esterna, e non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a) e b); che, quanto alla protezione sussidiaria, l'*****, regione di effettiva provenienza del richiedente, *****, dove la sua famiglia si trasferì e risiede da anni, non era interessata da violenza indiscriminata (secondo i report di Human Rights Watch ed EASO 2018); non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità, oggettive o soggettive, considerato anche che il richiedente ha in ***** la sua famiglia di origine, costituita dai genitori e da un fratello ed una sorella.
Avverso il suddetto decreto, W.I. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 23/10/2020, affidato a tre motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo ed il secondo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione al giudizio di non credibilità, in difetto di nuova audizione del richiedente; 3) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, art. 19, comma 1, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 3, lett. c) e comma 4, sia l’illogica motivazione, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti, avendo lo stesso allegato di provenire dallo Stato di ***** dove è nato e cresciuto ed essendosi omesso di vagliare la situazione socio-politica in detta area, ai fini della verifica della sussistenza di una vulnerabilità oggettiva.
2. I motivi sono tutti inammissibili.
3. Il primo e il secondo motivo sono inammissibili, considerato che, avendo il Tribunale esaminato sia le dichiarazioni rese dal richiedente, sia la situazione del Paese d’origine, le doglianze espresse nei motivi in esame, al di fuori dei limiti dell’attuale formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, mirano a sostituire le proprie valutazioni con quella svolta insindacabilmente dal giudice di merito; ed inoltre tutti gli aspetti significativi della vicenda narrata dal richiedente sono stati esaminati e si è espresso un giudizio di complessiva inattendibilità del racconto, che costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio nella specie non ritualmente articolato.
Invero, quanto alla violazione di legge, si è già chiarito che, in tema di protezione internazionale, la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate (cfr. Cass. 27593/2018 e Cass. 29358/2018).
Anche di recente (Cass. 11925/2020), si è affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.
4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile, per assoluta genericità ed inconferenza, avendo il Tribunale motivatamente ritenuto il richiedente proveniente da altra area della *****.
5. L’inammissibilità delle censure, giustificando la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione della invalidità della procura rilasciata dal richiedente al difensore, apposta su foglio separato e materialmente congiunto all’atto, priva della certificazione dal secondo della data di rilascio, ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35bis, comma 13 (recando unicamente l’autenticazione della firma con la seguente formula: “E’ firma vera ed autentica”), per effetto della sentenza n. 15177 delle Sezioni Unite di questa Corte, e sulla correlata questione di legittimità costituzionale del suddetto D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, ritenuta, con ordinanza interlocutoria 23 giugno 2021, n. 17970 di questa Corte, rilevante e non manifestatamente infondata, con rimessione alla Corte Costituzionale.
6. In conclusione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso. Non v’e’ luogo a provvedere sulle spese processuali non avendo l’intimato svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021