Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.41125 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9730/2020 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Biondino;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 3633/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 05/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 da Dott. IOFRIDA GIULIA.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 3633/2019, depositata il 5/9/2019, ha respinto l’appello di O.J., cittadino *****, avverso la decisione di primo grado, che aveva respinto, a seguito di diniego della competente Commissione Territoriale, la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e per ragioni umanitarie.

In particolare, la Corte di merito ha osservato che la vicenda personale narrata dal medesimo (essere stato costretto a lasciare il proprio Paese temendo di essere arrestato dalla polizia per fatti inerenti ad una vicenda di omicidio e rapina, avendo egli preso parte ad un gruppo criminale) era di scarsa attendibilità, considerata la mancata offerta di riscontri probatori anche minimi, e comunque non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, in difetto di episodi gravi accertati di persecuzione e di elementi sufficienti per ritenere il rischio effettivo di un danno grave nel ritorno in patria; quanto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), la regione di provenienza in ***** (l'*****, nel Sud del Paese) non era interessata, come già ritenuto in primo grado, da conflitti interni o situazione di violenza generalizzata, secondo “le fonti internazionali”; non ricorrevano neanche i presupposti della protezione umanitaria, dovendosi escludere condizioni di vulnerabilità e non essendo sufficiente la documentazione allegata a dimostrare un’effettiva integrazione sociale e lavorativa in Italia.

Avverso il suddetto decreto, O.J. propone ricorso per cassazione, notificato via PEC il 4/3/2020, affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno, che dichiara di costituirsi al solo fine di partecipare all’udienza pubblica di discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3,D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e art. 27, sia l’omessa ed apparente motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al diniego di protezione, malgrado le vicende personali narrate; 2) con il secondo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 nn. 3 c.p.c., D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, e D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, comma 1, lett. c), sia l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione al rigetto della richiesta di protezione sussidiaria, in mancanza di valutazione della sussistenza di un danno grave e delle condizioni del Paese d’origine; 3) con il terzo motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 6, art. 14, lett. b) e art. 17, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27, sia la nullità della sentenza per omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione alla mancata valutazione della situazione personale di pericolo di un danno grave, ai fini della chiesta protezione sussidiaria; 4) con il quarto motivo, sia la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, sia il difetto di motivazione, in punto di protezione umanitaria, essendo stata omessa la verifica dei presupposti richiesti dalle norme vigenti ed un esame specifico della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, non essendosi effettuato alcun esame comparativo con le condizioni di vita raggiunte in Italia.

2. Le prime tre censure, riguardanti le c.d. protezioni maggiori richieste, da trattare unitariamente in quanto connesse, sono fondate. Anche di recente (Cass. 11925/2020), questa Corte ha affermato che “la valutazione di affidabilità del richiedente è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione che deve essere svolta alla luce dei criteri specifici, indicati dal D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, oltre che di quelli generali di ordine presuntivo, idonei ad illuminare circa la veridicità delle dichiarazioni rese; sicché, il giudice è tenuto a sottoporre le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda, i cui esiti in termini di inattendibilità costituiscono apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Ora, in ricorso si lamenta un mancato esame delle dichiarazioni rese dal richiedente e della situazione generale di instabilità politica del Paese d’origine e si deduce che la storia personale avrebbe dovuto comunque comportare l’accoglimento della chiesta protezione internazionale, per il fatto che il richiedente verserebbe in caso di rientro in condizione di serio pericolo.

Si deduce anche l’omessa motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4 per non avere la Corte di merito esaminato puntualmente sia le dichiarazioni rese dal richiedente sia la situazione del Paese d’origine.

In effetti, la Corte distrettuale, in merito alla vicenda personale narrata ed al rischio paventato dal richiedente di essere arrestato, in *****, per fatti inerenti ad una vicenda di omicidio e rapina -crimini sanzionabili in detto Paese anche con la pena di morte- (oltre a quello di subire la vendetta del correo gambizzato da lui per errore), si è limitata ad affermare che “la credibilità dei fatti” non era stata dal richiedente dimostrata “neppure in via indiziaria”, non essendo stati da lui indicati o prodotti documenti in merito.

In tal modo, non si è proceduto al necessario vaglio della credibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del richiedente.

Il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 dispone infatti che, qualora gli elementi della dichiarazione non sono suffragati da prove sono comunque considerati veritieri se l’autorità giudiziaria ritiene che: “a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente e’, in generale, attendibile”.

Il giudice è quindi tenuto ad operare, anzitutto, un corretto esame delle dichiarazioni del richiedente asilo, al fine di valutarne la completezza, la tempestività e la attendibilità secondo i criteri procedimentali posti dall’art. 3 e, quindi, ad assumere informazioni sul paese di origine (in acronimo COI) aggiornate e pertinenti, alla luce della quali valutare le dichiarazioni rese; le dichiarazioni così valutate ed analizzate possono anche – di per sé sole – costituire prova dei fatti dedotti, in deroga all’ordinario principio dispositivo (Cass. 9815/2020; Cass. 29056/2019; Cass. 29056/2019; Cass. 13897/2019; Cass. 28990/2018).

La sola assenza di riscontri documentali non può valere a rendere il racconto in sé non credibile ed a rendere superfluo l’esame delle vicende narrate, alla luce dei criteri sopra indicati di coerenza interna ed esterna (cfr. Cass. n. 19716/2018).

A ciò deve aggiungersi: – che del tutto priva di specifica motivazione si mostra la esclusione del danno grave in relazione alle ipotesi previste dall’art. 14, lett. a), b) essendosi limitata la Corte di merito ad escludere apoditticamente il relativo rischio, per motivare poi sul difetto di prova dei soli atti di persecuzione, rilevanti ai soli fini della misura del rifugio; – che, quanto alla ipotesi prevista dall’art. 14, lett. c), la motivazione della Corte di merito di esclusione del relativo rischio nella zona di provenienza del ricorrente non rispetta l’esigenza, espressa dal D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, di specifica e completa indicazione delle fonti di informazione consultate (cfr. Cass. n. 4557/2021; n. 29147/2020).

3. L’ultima doglianza, inerente alla protezione umanitaria, è assorbita.

4. Per tutto quanto sopra esposto, vanno accolti i primi tre motivi di ricorso, con assorbimento dell’ultimo motivo, e va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbito il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche in punto di liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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