LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
A. s.p.a., con sede in *****, in persona del legale rappresentante sig. A.G., e D.P.P., rappresentati e difesi per procura alle liti in calce al ricorso dagli Avvocati Emanuele Spinas, e Nicola Giancaspro, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Postumia n. 1;
– ricorrenti –
contro
M.L., rappresentata e difesa per procura alle liti in calce al controricorso dagli Avvocati Antonio Cabriolu, e Aldo De Montis, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Tuveri n. 84;
– Controricorrente –
avverso la sentenza n. 363 della Corte di appello di Cagliari, depositata l’8.5.2017;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22. 11. 2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso dell’11.9.2000 M.L. propose azione di manutenzione del possesso lamentando che D.P.P., titolare dell’omonima impresa edile, ed aggiudicatario in sede di esecuzione immobiliare di un terreno confinante con quello di sua proprietà, aveva apposto n. 8 picchetti sul suo terreno ancor prima che fosse emesso, in data 5.5.2000, il decreto di trasferimento dell’immobile in suo favore. Con ordinanza del 4.3.2002 il Tribunale, su richiesta della stessa ricorrente, in considerazione del fatto che in data 30.11.2000 il D. era stato immesso nel possesso del terreno, non adottò alcun provvedimento, ma dichiarò cessata la materia del contendere. Nel prosieguo del giudizio di merito il D. e la società A., che nel frattempo aveva acquistato il terreno, proposero domanda di reintegrazione del possesso contro la M., per avere ella posto sul proprio terreno una recinzione che includeva una porzione del fondo di loro proprietà, ricorso che fu accolto dal Tribunale con ordinanza del 14.6.2006.
Al termine della successiva fase di merito, con sentenza n. 2282/2011 il Tribunale dichiarò cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di manutenzione del possesso della M. e confermò l’ordinanza di reintegra, condannando quest’ultima al pagamento delle spese per entrambe le fasi del giudizio.
Interposto gravame, con sentenza n. 363 dell’8.5.2017 la Corte di appello di Cagliari riformò la decisione impugnata, rigettando la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dal D. e dalla società A., che condannò al pagamento delle spese legali. A sostegno di tale conclusione la Corte distrettuale, confermata la pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda di manutenzione, affermò, ai fini della regolamentazione delle spese, che, sulla base del criterio della soccombenza virtuale, il ricorso proposto dalla M. era fondato, per essere stata l’apposizione dei picchetti sul terreno da questa posseduto posta in essere dalla controparte ancor prima del decreto del 5.5.20000 che gli trasferiva la proprietà e prima dell’immissione nel possesso della stessa, avvenuta il 30.11.2000, e che tale condotta integrava una turbativa del pacifico possesso esercitato dalla ricorrente; che la domanda di reintegrazione nel possesso avanzata dal D. e dalla società A. era infondata, atteso che la recinzione apposta dalla M. seguiva la linea di una precedente recinzione delle aree già da lei detenute e che, sulla base dei rilievi della consulenza tecnica d’ufficio e dei testi escussi, non risultava la prova del possesso da parte dei ricorrenti dell’area in questione al momento del denunziato spoglio.
Per la cassazione di questa sentenza, notificata il 10.5.2017, con atto notificato l’11.7.2027 hanno proposto ricorso la s.p.a. A. e D.P.P., titolare dell’omonima impresa di costruzioni, sulla base di due motivi. M.L. ha resistito con controricorso.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 703 c.p.c., art. 1170 c.c., artt. 586 e 112 c.p.c. ed omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, censurando il capo della sentenza impugnata che, ai fini delle spese giudiziali, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, ha ritenuto fondato il ricorso di manutenzione del possesso proposto dalla controparte. In particolare, i ricorrenti lamentano che la Corte di appello non abbia tenuto conto che le attività poste in essere dal D. erano state eseguite legittimamente in virtù del decreto che gli trasferiva la proprietà del terreno, che l’apposizione dei picchetti era comunque attività non idonea a turbare l’altrui possesso e per avere, inoltre, affermato l’esistenza della turbativa anche con riferimento al periodo successivo al verbale di immissione in possesso del 30.11.2000, nonostante che la ricorrente avesse lamentato la molestia solo per il periodo precedente.
Il motivo appare inammissibile.
La lettura della sentenza impugnata mostra che la Corte di appello ha fondato il proprio convincimento sui rilievi che gli atti di turbativa denunziati erano stati posti in essere in data anteriore al decreto del 5.5.2000 che, in esito ad una procedura esecutiva, aveva aggiudicato la proprietà del bene al D., che la titolarità del bene non giustifica l’esecuzione di atti a tutela delle proprie ragioni di diritto che si rivelino eseguiti in danno dell’altrui possesso e che, infine, la situazione di possesso non era mutata per effetto del verbale di immissione in possesso del D. del 30.11.2000, essendosi esso risolto in un adempimento esclusivamente formale, non accompagnato o seguito da atti implicanti l’esercizio effettivo di un potere di fatto sul fondo acquistato.
Tanto precisato, le critiche rivolte dalla prima parte del motivo sono inammissibili perché non investono con specifiche censure tali affermazioni, ma si limitano a riproporre dati e fatti che il giudice di merito ha esaminato, senza evidenziare le violazioni di diritto denunziate. In particolare, di nessun rilievo appare il richiamo fatto dai ricorrenti al decreto in forza del quale al D. è stata trasferita la proprietà del fondo, atteso che la tutela possessoria ha per oggetto la situazione di fatto, non quella di diritto, che ha rilevanza nei giudizi di natura petitoria. La censura in ordine alla idoneità della condotta accertata ad integrare una turbativa del possesso investe, invece, un apprezzamento di fatto demandato dalla legge al giudice di merito e non censurabile in sede di giudizio di legittimità.
Inammissibile, per difetto di decisività, è anche la censura di violazione dell’art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, tenuto conto che, ferma e non contestata la declaratoria di cessazione della materia del contendere in ordine al procedimento di manutenzione, la Corte distrettuale ha esaminato la domanda nel merito al solo fine della regolamentazione delle spese, con l’effetto che deve reputarsi sufficiente, a tal fine, il positivo riscontro dei presupposti della tutela richiesta al momento della proposizione del ricorso. L’accertamento circa il protrarsi della turbativa oltre il 30.11.2000, data del verbale di immissione nel possesso del bene da parte del D., non assume pertanto carattere decisivo.
Il secondo motivo di ricorso denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 703 c.p.c., art. 1168 c.c., artt. 586 e 112 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, censurando la sentenza nella parte in cui ha ritenuto infondata la domanda di reintegrazione nel possesso. Sostiene in particolare il ricorso che tale capo della decisione è errato, avendo la Corte territoriale ritenuto non raggiunta la prova del possesso da ricorrenti dell’area oggetto di spoglio nonostante che la stessa M. lo avesse riconosciuto sia nell’atto di opposizione al precetto che le intimava il rilascio dell’area, sia nel giudizio di primo grado, in cui aveva chiesto la cessazione della materia del contendere rispetto alla sua domanda di manutenzione del possesso. Si assume, inoltre, che tale prova emergeva dalle dichiarazioni rese dagli informatori e dai testi, dalla stessa M. e dai documenti prodotti, in particolare dal decreto di trasferimento del 5.5.2000 e che il giudice di appello, nel pronunciarsi sul punto, ha violato il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunziato, ponendo a fondamento della sua decisione fatti diversi da quelli addotti in causa.
Anche questo secondo motivo va dichiarato inammissibile in quanto investe l’operazione di valutazione del materiale probatorio da parte del giudice di merito, non censurabile da parte di questa Corte, senza denunziare specifici errori di diritto. In particolare, si rileva che la Corte distrettuale ha posto a fondamento della sua decisione gli accertamenti della consulenza tecnica, che aveva riscontrato che la recinzione realizzata dalla M. coincideva perfettamente con il confine catastale “sul posto materializzato dai pilastrini di calcestruzzo e paletti in legno”, che le dichiarazioni testimoniali avevano confermato che la recinzione in ferro e rete metallica apposta nel 2005 correva lungo i confini dei due fondi già precedentemente delimitati dalla originaria recinzione, mentre le dichiarazioni dei testi introdotti dai ricorrenti per dimostrare l’esercizio del possesso dell’area erano risultate contraddittorie, incongrue e lacunose, oltre che contrastanti con gli accertamenti dello stato dei luoghi posti in essere dal consulente tecnico, aggiungendo altresì che il possesso da parte dei ricorrenti dell’area oggetto di reintegra, quale presupposto necessario della relativa domanda, risultava contraddetto dal precetto da loro notificato per il suo rilascio, che presupponeva l’occupazione della stessa ad opera della controparte. A sostegno della conclusione accolta va altresì richiamato l’accertamento relativo al valore esclusivamente formale attribuito al verbale di immissione in possesso, non seguito dal manifestarsi del potere di fatto sul bene.
Trattasi all’evidenza di apprezzamenti di fatto non sindacabili da parte del rientrando nella esclusiva competenza del giudice di merito la valutazione degli elementi istruttori su cui fondare il proprio convincimento e risultando per l’effetto le censure sollevate con il motivo dirette esclusivamente a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto respinto.
Le spese del giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
PQM
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in Euro 4.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021