LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
G.M., e B.E., rappresentati e difesi per procura alle liti allegata all’atto di costituzione di nuovo difensore dell’1.10.2021 dagli Avvocati Salvatore Padua, e Katia Ricci, elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma, via A.
Maiorana n. 48;
– ricorrente –
contro
L.M., rappresentata e difesa per procura alle liti allegata al controricorso dagli Avvocati Gaetano Barone, e Angela Barone, domiciliata presso gli indirizzi di pec dei difensori ivi indicati;
– controricorrente – ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 969 della Corte di appello di Catania, depositata il 16.6.2016;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22.11.2021 dal consigliere relatore Dott. Mario Bertuzzi.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 445/2011 il Tribunale di Ragusa, decidendo sulle domande proposte da G.M. e B.E. nei confronti della proprietaria dell’immobile confinante L.M. e su quelle avanzate in via riconvenzionale da quest’ultima, condannò, per quanto qui ancora interessa, la convenuta a ripristinare l’originario tetto di copertura del proprio immobile, rilevando che la nuova copertura non rispettava la distanza prevista dall’art. 907 c.c. dalla veduta esistente sul lato ovest dell’immobile degli attori. Interposto gravame, con sentenza n. 969 del 16.6.2016 la Corte di appello di Catania riformò tale capo della decisione, limitando la pronuncia di condanna di demolizione o arretramento “esclusivamente alla falda del nuovo tetto per quelle parti che distano frontalmente ed in altezza, meno di tre metri dalla ringhiera del balcone sito sul lato ovest dell’immobile degli appellati”. La Corte distrettuale confermò per il resto le altre statuizioni della sentenza impugnata, rigettando gli altri motivi dell’appello principale proposto da L.M. e l’appello incidentale.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 17.7.2017, ricorrono G.M. e B.E., sulla base di due motivi.
L.M. resiste con controricorso e ricorso incidentale, articolato su un unico motivo, cui resistono con controricorso le controparti.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.
L.M. ha depositato memoria.
Il primo motivo del ricorso principale proposto da G.M. e B.E., denunziando nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132c.p.c., n. 4 e art. 118 disp. att. cit. codice, investe il capo della decisione con cui il giudice di appello ha riformato la statuizione di primo grado, limitando la condanna alla demolizione o arretramento del tetto dell’immobile della convenuta alle sole parti frontali. Si assume, in particolare, che la sentenza sul punto ha una motivazione carente o solo apparente, essendosi la Corte limitata a richiamare, a fondamento della conclusione accolta, i rilievi fotografici in atti ed i motivi espressi nell’ordinanza collegiale del 9-14. 2. 2012, la quale a sua volta era del tutto carente o insufficiente.
Il motivo è infondato.
Va premesso che la sentenza impugnata ha accolto il secondo motivo di appello, paragrafo c), con cui la L. aveva dedotto che dal balcone delle controparti era possibile l’esercizio della sola veduta diretta, non anche di una veduta obliqua o laterale, con l’effetto che la distanza di 3 metri avrebbe dovuto essere osservata solo frontalmente, “alla luce dei rilievi fotografici in atti, per i motivi espressi nell’ordinanza collegiale del 9-14.2.2012, da ritenersi qui integralmente trascritta”. L’ordinanza richiamata è quella assunta dalla stessa Corte di appello sull’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza di primo grado, ove si legge: “Appare anche fondata la censura indicata con la lett. c) del secondo motivo, deducendosi dall’esame delle fotografie in atti che gli appellanti non godevano di una veduta obliqua sul fondo dell’appellante dal loro balcone ma solo di veduta diretta”.
Tanto premesso, il mezzo merita di essere disatteso in quanto il rinvio operato in sentenza ai motivi e quindi al contenuto della precedente ordinanza emessa nel corso del medesimo grado di giudizio appare idoneo, in forza del riferimento allo stato dei luoghi rappresentato dalle fotografie in atti, ad esplicitare le ragioni della decisione e quindi a far comprendere sulla base di quali considerazioni la Corte abbia ritenuto di dover accogliere il motivo di appello. In particolare, va sottolineato, a tal fine, l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale, laddove ha limitato il rispetto della distanza a tutela della veduta solo frontalmente, in ragione del rilievo che la conformazione del balcone da cui era esercitata non consentiva un prospetto laterale.
Ne’ in contrario può ravvisarsi il vizio di omessa motivazione per il solo fatto che la Corte di appello abbia richiamato il contenuto della propria precedente ordinanza. Questa Corte ha precisato che l’obbligo di motivazione della decisione può ritenersi assolto mediante il richiamo al contenuto di un’ordinanza istruttoria (Cass. n. 27415 del 2018, con riferimento, nella specie, all’ordinanza di rigetto di una istanza di prova). Ed invero, ai fini di considerare rispettato da parte del giudice l’obbligo di motivare la propria decisione, appare assorbente la considerazione che attraverso il richiamo a propri precedenti provvedimenti, che in quanto assunti nello stesso giudizio debbono reputarsi conosciuti dalle parti, risultino in modo chiaro e esaustivo le ragioni della decisione adottata (Cass. n. 18754 del 2016).
A tali rilievi merita aggiungere che la motivazione della sentenza per relationem a provvedimenti assunti dallo stesso organo giudicante nel corso del giudizio non appare in contrasto con il disposto di cui all’art. 118 disp. att. c.p.c., comma 1 che consente al giudice di motivare le ragioni giuridiche della propria decisione mediante rinvio a precedenti conformi, sia di legittimità che di merito, cioè a provvedimenti di contenuto decisorio e non di natura endoprocessuale o comunque di natura cautelare e quindi privi del carattere di definitività, una volta tenuto conto che tale limite trova giustificazione nella considerazione che il precedente cui fa riferimento la disposizione in discorso si è formato in altro giudizio, laddove nel caso di specie il provvedimento cui la decisione fa rinvio è stato emesso dallo stesso giudice nel medesimo giudizio.
Il secondo motivo del ricorso principale denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e nullità della sentenza ai sensi dell’art. 156 cit. codice, per non avere la Corte territoriale esaminato e quindi per non essersi pronunciata sulla domanda degli appellati che chiedeva la demolizione del tetto dell’immobile della convenuta anche ai sensi dell’art. 1067 c.c., comma 2, atteso che la nuova struttura realizzata comportava una riduzione dell’ampiezza angolare della loro venduta, per come costituita dall’originario costruttore. Tale domanda, da ritenersi assorbita in ragione della conclusione accolta dal primo giudice, era stata infatti regolarmente riproposta dagli appellati con il proprio atto di costituzione, sicché il giudice di appello, una volta riformata la decisione sul punto, avrebbe dovuto pronunciarsi su di essa.
Il motivo è inammissibile in quanto muove da un presupposto di fatto, vale a dire la preesistenza di una servitù di veduta in favore dell’immobile della ricorrente, che si assume costituita per destinazione del padre di famiglia dal comune costruttore degli edifici delle parti, la cui ricorrenza non risulta né dalla sentenza impugnata, che non ha compiuto alcun accertamento sul punto né dallo stesso ricorso, che omette di indicare gli atti del giudizio e le risultanze istruttorie da cui emergerebbe la prova della costituzione di detta servitù, nonché di descriverne i caratteri, il suo contenuto, la sua reale conformazione e consistenza, aspetti tutti necessari al fine di valutare la decisività del vizio denunziato.
L’unico motivo del ricorso incidentale denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 907 e 1062 c.c. ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la sentenza impugnata non abbia considerato il fatto che il preesistente tetto dell’unità edilizia di proprietà della L., realizzato dall’unico costruttore venditore, era già posto a distanza inferiore a quella legale, disattendendo così il principio secondo cui quando una veduta costituita per destinazione del padre di famiglia sia limitata dalla presenza di manufatti realizzati dal costruttore venditore a distanza inferiore di quella prescritta, si costituisce una servitù avente ad oggetto il diritto di mantenere i manufatti a distanza inferiore a quella legale.
Il motivo è infondato ed in parte anche inammissibile.
Infondato con riferimento alla censura di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, atteso che la doglianza è stata esaminata dalla Corte di appello, a pag. 4 della sentenza, e quindi ritenuta infondata, avendo la Corte precisato che il principio di diritto invocato non può applicarsi nel caso in cui la modifica apportata all’edificio riguardi la sopraelevazione, nella specie del tetto. La decisione sul punto appare corretta e non risulta investita dal motivo da critiche specifiche.
Sotto altro profilo la censura è anche inammissibile, in quanto muove da presupposti di fatto che non sono stati oggetto di accertamento da parte della sentenza impugnata e della cui esistenza il ricorso incidentale omette di indicare la fonte di prova.
Entrambi i ricorsi vanno pertanto respinti.
Le spese di giudizio, attesa la reciproca soccombenza, si dichiarano interamente compensate.
Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso principale e quello incidentale, con integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali e della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021