Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.41133 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10151-2016 proposto da:

F.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO 7, presso lo studio dell’avvocato RODOLFO CORONATI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE IANNOTTA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

L.S., F.L., F.S., quali eredi di F.E. DECEDUTO, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 101, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO DENICOLAI, rappresentate e difese dall’avvocato AMILCARE GIARDINA;

C.F., C.G., C.F.M., F.M., CA.GA., rappresentate e difese dall’avvocato TULLIO SCIRE’, giusta procura in calce al controricorso;

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAN TOMMASO D’AQUINO 116, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO DIERNA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GABRIELE MAJORCA, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 500/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 23/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2021 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dottor MISTRI CORRAD, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’inammissibilità del ricorso incidentale;

Lette le memorie della ricorrente principale e delle eredi di F.E..

RAGIONI IN FATTO DELLA DECISIONE Con citazione del 6 novembre 2003 F.D. conveniva in giudizio i fratelli Ma., M., G. ed E., deducendo che in data ***** era deceduta la madre A.L., e per l’effetto chiedeva accertare che la compravendita intervenuta tra la defunta madre ed il figlio G. del terreno in ***** del 13 gennaio 1979 simulava una donazione e che analogamente il contratto di vitalizio per notar Fr. dell’1 ottobre 1982 costituiva una donazione in favore del fratello G., nulla per vizio di forma, ovvero che entrambi gli atti costituivano delle donazioni indirette, sub specie di negotium mixtum cum donatione.

Aggiungeva che in ogni caso gli atti erano affetti da nullità per contrasto con la normativa urbanistica.

Chiedeva anche di accertare che la sorella M., avvalendosi di una procura, aveva incassato la somma di Euro 258.228,50 quale corrispettivo per la vendita di un bene di proprietà della madre senza che tale somma fosse stata versata alla genitrice. Inoltre, la sorella Ma. aveva beneficiato della donazione della somma di Lire 150.000.000 nel 1991.

Quindi, individuate le numerose donazioni che a suo dire erano state effettuate in favore dei fratelli nonché di essa attrice, chiedeva che, previa declaratoria di inefficacia del legato disposto nel testamento della defunta in favore dell’attrice e dei fratelli E. e Ma., atteso che il bene che ne era oggetto era stato alienato prima della morte, i fratelli fossero tenuti alla collazione delle donazioni ricevute, procedendosi alla divisione dell’asse relitto, disponendosi la riduzione delle eventuali disposizioni lesive della sua quota di riserva pari a 2/15.

Nella resistenza di E. nonché degli altri fratelli, G., M. e Ma., che a loro volta proponevano domanda riconvenzionale quanto alla corretta composizione dell’asse, in particolare anche F.M. chiedeva accertarsi la lesione della propria quota di legittima, disponendosi la conseguente riduzione delle disposizioni lesive.

Il Tribunale di Modica, con sentenza non definitiva del 27/9/2007, dichiarava l’inefficacia del legato di cui al testamento olografo pubblicato il 7/3/2003, quanto all’immobile sito in *****, al foglio *****; rigettava le ulteriori eccezioni preliminari e pregiudiziali, disponendo con oseparata ordinanza per il prosieguo della causa.

Avverso tale sentenza proponeva appello F.D., cui resistevano con appello incidentale G., Ma. e F.M..

Resisteva all’appello anche F.E..

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza non definitiva n. 125 del 18 gennaio 2013, dichiarava non esservi luogo a provvedere sull’appello incidentale di Fo.Ma.; dichiarava inammissibile l’appello incidentale di F.M. quanto al mancato accoglimento della domanda riconvenzionale volta a far dichiarare la nullità della clausola testamentaria di esclusione dall’eredità; dichiarava inammissibile l’appello incidentale di F.M. nella parte in cui sosteneva l’erroneità del rigetto della domanda riconvenzionale volta a far accertare delle donazioni di beni mobili in favore dell’attrice; dichiarava infondati gli appelli incidentali di Ma. e F.G., quanto al rigetto della domanda volta a far dichiarare che gli appartamenti di ***** e di ***** erano oggetto di donazione indiretta in favore dell’attrice; rigettava i motivi di appello principale, ad eccezione di quello diretto a far dichiarare che erano oggetto di donazione indiretta gli immobili di cui agli atti del 13/1/1979 e del 1 ottobre 1982, disponendo a tal fine la rimessione della causa in istruttoria.

Quanto al motivo di appello che lamentava il rigetto delle richieste istruttorie, circa i redditi del fratello G., la Corte d’appello riteneva che il mezzo fosse del tutto generico e quindi inammissibile.

Era infondato il secondo motivo di appello che censurava il rigetto della richiesta di accertare che l’acquisto del terreno in ***** p.lla ***** fosse simulato, non potendosi desumere che le circostanze addotte dall’appellante comprovassero il mancato versamento del corrispettivo.

Del pari era rigettato il terzo motivo dell’appello principale quanto al mancato versamento della rendita vitalizia, costituendo tale circostanza un’ipotesi di inadempimento, ma non anche la dimostrazione della simulazione dell’atto.

Era però da approfondire la questione relativa alla differenza tra il valore dei beni e la somma che negli atti risultava essere stata corrisposta, occorrendo verificare se effettivamente sussistesse tale significativo divario di valore, e pertanto la causa era rimessa in istruttoria per una CTU.

Il quinto motivo dell’appello era inammissibile in quanto investiva un punto sul quale la sentenza del Tribunale non definitiva non si era pronunciata.

Quanto invece ai motivi di appello che concernevano la posizione dell’altra sorella M., la Corte d’Appello riteneva che del pari fosse inammissibile, non essendosi il Tribunale pronunciato, la questione relativa alla mancata restituzione della somma costituente il prezzo della vendita eseguita quale procuratrice della madre.

Era inammissibile il motivo che investiva la domanda di accertamento che l’acquisto dell’appartamento di ***** fosse una donazione, trattandosi di domanda nuova, poiché formulata solo con la memoria di cui all’art. 183 c.p.c., comma 5.

In merito all’appello principale indirizzato verso Fo.Ma., la sentenza riteneva inammissibile la censura che investiva la pretesa donazione della somma di Lire 150.000.000 del 1991, poiché era domanda sulla quale il Tribunale non si era pronunciato.

Risultava infondato l’appello teso ad accertare che la compravendita dell’appartamento di ***** era una donazione indiretta, e ciò perché tale domanda era stata avanzata in primo grado solo nella memoria di replica.

Quanto all’appello principale indirizzato verso F.E., la Corte reputava inammissibile la richiesta, avanzata solo in sede di precisazione delle conclusioni in appello, di accertare la natura donativa dell’attribuzione dell’appezzamento di terreno in ***** di circa 45.000 mq, bene trasferito con verbale di conciliazione del 10 febbraio 1960, in quanto si trattava di domanda anche questa nuova rispetto a quella formulata in citazione in primo grado.

Era poi del tutto inammissibile la richiesta dell’appellante di includere nell’asse anche i beni mobili, trattandosi di richiesta del tutto estranea rispetto a quelle contenute in citazione.

Stante il rigetto dell’appello principale per l’immobile di *****, era assorbito l’appello incidentale avanzato da Fo.Ma., per fare accertare le donazioni indirette in favore dell’appellante principale, mentre era inammissibile l’impugnazione incidentale di F.M., in quanto investiva una statuizione che la sentenza non definitiva del Tribunale non aveva reso.

Erano invece infondati gli appelli incidentali con cui Ma. e F.G. chiedevano la riforma della sentenza del Tribunale nella parte in cui era stata rigettata la domanda riconvenzionale volta a far dichiarare che gli appartamenti di ***** e di ***** erano stati oggetto di donazioni indirette in favore dell’attrice, in quanto non erano idonei a sovvertire la valutazione del giudice di prime cure che aveva anche ribadito che era loro onere quello di dimostrare l’incapacità reddituale della sorella. In ogni caso la domanda non poteva essere decisa in quanto si trattava di donazioni, ove ritenute tali, provenienti oltre che dalla madre anche dal padre, la cui successione non era oggetto di causa.

Formulata riserva di ricorso avverso la sentenza non definitiva della Corte d’Appello, nel frattempo il Tribunale di Modica, con sentenza definitiva del 7 maggio 2012, rigettata ogni diversa domanda, accoglieva la sola riconvenzionale di riduzione avanzata da F.M., per l’effetto revocando la disposizione testamentaria con la quale la de cuius attribuiva a titolo di legato al figlio G. il bene sito alla ***** par.lle *****, e lo attribuiva alla detta convenuta, disponendo che la somma di denaro depositata su di un libretto bancario fosse distribuita in quattro parti eguali tra Ma., M., D. e G., avendo F.E. ed i suoi eredi rinunciato all’eredità.

Avverso tale sentenza hanno proposto appello Ma. e F.M., cui hanno resistito E. e F.G..

D. F. proponeva a sua volta appello incidentale.

Quindi riunito il secondo appello con quello già pendente, e depositata la CTU, la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 500 del 23 marzo 2015 rigettava tutti gli appelli, e condannava F.D. al rimborso della metà delle spese del doppio grado in favore di F.G.; inoltre condannava F.G. al rimborso della metà delle spese del doppio grado in favore di F.M., compensando per il resto le spese di lite.

Nell’esaminare prioritariamente il primo motivo dell’appello incidentale di F.D., che insisteva per la collazione di tutte le donazioni riportate in citazione, procedendo, anche alla luce di una nuova consulenza d’ufficio, alla divisione dei beni, ed all’assegnazione alla stessa della quota di un quinto dei beni o comuni, i giudici di appello ne negavano la fondatezza.

Infatti, l’attrice in primo grado, senza graduare la domanda di divisione, previa collazione, e quella di riduzione, le aveva congiuntamente avanzate, in via principale e concorrente.

Tuttavia, secondo la Corte distrettuale, tali domande, che hanno ad oggetto le medesime donazioni, erano tra loro incompatibili, in quanto se opera la collazione, la redistribuzione dei beni che la stessa determina impedisce a monte la ricorrenza della lesione cui pone rimedio l’azione di riduzione.

Il Tribunale aveva esaminato solo quella di riduzione e quindi non poteva ravvisarsi alcuna omissione di pronuncia.

Comunque, l’appello era generico, in quanto si fondava sull’affermazione che andasse disposta la divisione essendovi un relictum, senza cogliere l’eventuale errore del primo giudice che aveva dato prevalenza alla domanda di riduzione, escludendo la divisione.

Inoltre, l’appello era inammissibile anche perché la richiesta di divisione avrebbe richiesto di colmare un vuoto che presentava la domanda in quanto, poiché il testamento non conteneva alcuna istituzione di erede, non era dato sapere come la successione fosse regolata, non comprendendosi quindi perché l’attrice reclamasse la quota di un quinto.

Inoltre, non era stato specificamente dedotto quali donazioni fossero dispensate da collazione e quali no, e non era impugnato il capo decisorio che aveva negato, per l’intervenuta rinuncia, la qualità di erede al fratello E..

Atteso il rigetto della domanda di divisione, doveva esser rigettata anche quella di riduzione, in quanto, a fronte della valutazione resa sul punto dal Tribunale, le critiche dell’appellante erano del tutto generiche. Ne’ poteva ravvisarsi una lesione in re ipsa alla luce dei valori degli immobili oggetto della CTU disposta in appello, in quanto l’appellante non aveva chiesto di imputare tali donazioni al donatum, ma solo quelle effettuate con dispensa da collazione.

L’impossibilità di procedere alla decisione sulla domanda di divisione e di riduzione rendeva carente di interesse la censura già mossa in occasione dell’impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale, in quanto una volta esclusa la collazione e la riduzione, non vi è un concreto interesse a sentire accertato se tali beni siano stati oggetto di donazioni indirette.

Analogamente vi era carenza di interesse a sentire accertata la nullità degli atti di trasferimento per la violazione delle norme in tema di lottizzazione abusiva.

Erano quindi inammissibili per carenza di interesse anche tutti gli altri motivi avanzati da F.D..

Quanto all’appello promosso da F.M., con il quale si lamentava la quantificazione della lesione della quota di legittima, la censura era inammissibile in quanto, anche ove mal calcolata, si chiedeva la reintegra con delle modalità impraticabili in quanto suppongono la validità della rinuncia all’eredità da parte del fratello G..

Invece, la sua qualità di erede era stata riconosciuta con sentenza passata in cosa giudicata, ed in ogni caso la rinuncia all’eredità non equivale a rinuncia al legato, per cui la proprietà del bene legato resterebbe in capo al fratello, senza che sia quindi possibile far rientrare tale bene nel relictum.

Ne conseguiva che non poteva avere seguito la richiesta dell’appellante di procedere alla reintegra non già con l’assegnazione del bene interessato dal legato, ma riducendo le donazioni.

La considerazione per la quale non era stata impugnata la decisione circa l’affermazione dell’esistenza di quattro eredi, imponeva il rigetto del motivo di appello proposto da M. e Ma. con il quale si chiedeva di ripartire le somme cadute in successione in tre quote anziché in quattro.

Era poi da disattendere il motivo di appello con il quale si lamentava il mancato accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da F.M. verso la sorella D..

Con un unico ricorso F.D. chiede la cassazione della sentenza non definitiva della Corte d’Appello sulla base di un motivo, nonché della sentenza definitiva sulla base di quattro motivi.

F.G., F.E. hanno resistito con autonomi controricorsi.

Del pari hanno resistito con controricorso F.M. nonché C.G., F.C.M., C.F. e Ca.Ga., quali eredi di Fo.Ma..

A seguito del decesso di F.E. hanno depositato controricorso anche i suoi eredi, L.S., F.L., e F.S..

La ricorrente, nonché L.S., F.L., e F.S., hanno depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Il ricorso è stato quindi esaminato in camera di consiglio senza l’intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, secondo la disciplina dettata dal D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, inserito dalla Legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e D.L. 23 luglio 2021, n. 105, art. 7 convertito, con modificazioni, dalla L. 16 settembre 2021, n. 126, non essendo stata formulata da nessuno degli interessati richiesta di discussione orale.

RAGIONI IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Esigenze di ordine logico impongono la previa disamina dei motivi di ricorso proposti avverso la sentenza definitiva della Corte d’Appello.

Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., del principio di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c.; contraddittoria ed insufficiente motivazione su di un aspetto decisivo della controversia; violazione e falsa applicazione degli artt. 713,737 e 555 c.c.; violazione e falsa applicazione degli artt. 457,565 e 588 c.c.

Si lamenta l’erroneità della sentenza definitiva di appello nella parte in cui ha ritenuto infondato il motivo di appello incidentale con il quale si lamentava che il Tribunale non si fosse pronunciato sulla richiesta di divisione della massa comune, previa collazione delle donazioni.

Secondo i giudici di appello, tale decisione era incensurabile in quanto in maniera inammissibile l’attrice in primo grado aveva proposto in maniera cumulativa, e senza graduazione, sia la domanda di divisione e collazione che quella di riduzione, senza avvedersi del fatto che ove ritenuta fondata quella di collazione, sarebbe risultata assorbita la domanda di riduzione.

Ne derivava che non poteva ravvisarsi un vizio di omessa pronuncia nel fatto che il Tribunale si fosse soffermato solo sulla domanda di riduzione.

Ha altresì aggiunto che la censura si palesava inammissibile per genericità, in quanto non aveva censurato la scelta (erronea o meno che fosse) del Tribunale di privilegiare la domanda di riduzione rispetto a quella di divisione.

Inoltre, altra causa di inammissibilità derivava dal fatto che si chiedeva la divisione in cinque quote, senza però colmare il vuoto assertivo scaturente dal fatto che, non contenendo il testamento olografo un’istituzione di erede, occorreva chiarire per quale ragione fossero cinque le quote di cui si chiedeva la divisione. Ancora, l’attrice non aveva indicato quali fossero le donazioni dispensate da collazione e quelle che invece lo erano.

Assume la ricorrente che in realtà dal contenuto dell’atto di citazione doveva evincersi la volontà di graduare le domande proposte, nel senso che la riduzione avrebbe operato solo nel caso in cui, anche in ragione dell’esistenza di donazioni dispensate da collazione, la sola collazione non fosse stata in grado di assicurare la reintegra del valore della quota di riserva.

Deve quindi ritenersi erronea l’affermazione della Corte d’Appello anche in relazione alla pretesa incompatibilità tra le due domande, essendo l’una destinata a supplire all’eventuale incapacità della prima di assicurare la reintegra del diritto della ricorrente.

Il motivo è fondato.

Infatti, ancorché la censura si riveli inammissibile nella parte in cui denuncia il vizio di contraddittoria ed insufficiente motivazione sulla base della previgente, e non più applicabile, formula dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ricorrono le dedotte violazioni di legge.

Rileva il Collegio di dover far riferimento alla propria più recente giurisprudenza che, al fine di chiarire i rapporti tra azione di riduzione e richiesta di collazione delle medesime donazioni, ha affermato che, mentre la riduzione sacrifica i donatari nei limiti di quanto occorra per reintegrare la legittima lesa ed è quindi imperniata sul rapporto fra legittima e disponibile, la collazione, nei rapporti indicati nell’art. 737 c.c., pone il bene donato, in proporzione della quota ereditaria di ciascuno, in comunione fra i coeredi che siano il coniuge o discendenti del “de cuius”, donatario compreso, senza alcun riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile. Nondimeno, il rilievo che la collazione può comportare di fatto l’eliminazione di eventuali lesioni di legittima, consentendo agli eredi legittimi di conseguire nella divisione proporzioni uguali, non esclude che il legittimario possa contestualmente esercitare l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che solo l’accoglimento di tale domanda assicura al legittimario leso la reintegrazione della sua quota di riserva con l’assegnazione di beni in natura, privando i coeredi della facoltà di optare per l’imputazione del relativo valore. Al contempo, e in modo speculare, deve riconoscersi che l’azione di riduzione, una volta esperita, non esclude l’operatività della collazione con riguardo alla donazione oggetto di riduzione, fermo restando che mentre la collazione, ove richiesta in via esclusiva, comporta il rientro del bene donato nella massa, senza riguardo alla distinzione fra legittima e disponibile, nel caso di concorso con l’azione di riduzione essa interviene in un secondo tempo, dopo che la legittima sia stata reintegrata, al fine di redistribuire l’eventuale eccedenza, e cioè l’ulteriore valore della liberalità che esprime la disponibile (così Cass. n. 28196/2020; in senso in parte anticipatore delle conclusioni espresse dal più recente precedente, si veda Cass. n. 22097/2015).

Come si ricava peraltro dal contenuto dell’atto di citazione, fedelmente riprodotto in ricorso, l’attrice, dopo avere enumerato tutte le varie donazioni compiute dalla madre in favore dei vari figli, individuando anche quelle che, a suo dire, sebbene in apparenza atti a titolo oneroso, concretavano delle donazioni indirette o simulate, ha chiesto disporsi la divisione dell’asse relitto, anche eventualmente con il recupero alla massa di quei beni che, sempre a detta dell’attrice, erano oggetto di atti affetti da nullità in favore del fratello G., previa collazione delle donazioni stesse. In via sempre principale e concorrente, ha altresì chiesto disporsi la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che fossero risultate lesive della propria quota di riserva. Proprio l’eventualità che non tutte le donazioni siano suscettibili di collazione, per essere state dispensate, pone come possibile che, malgrado la collazione di altre donazioni, la divisione non consenta di assicurare alla legittimaria il pieno recupero della propria quota di riserva, o comunque una tutela di carattere reale (come invece assicurata dall’azione di riduzione), essendo quindi del tutto legittimo il ricorso in via concorrente ad entrambe le forme di tutela, senza che possa ravvisarsi, come invece erroneamente ritenuto dal giudice di merito, un’incompatibilità tra le due iniziative.

Ritiene la Corte di dover far proprio il ragionamento e gli argomenti che sorreggono il precedente costituito da Cass. n. 28196/2020, e che quindi debba riscontrarsi la fondatezza della censura della ricorrente.

Non si tratta di domande alternative ed incompatibili, ma di domande suscettibili di proposizione cumulativa, in quanto la loro complementarietà è in grado di assicurare al legittimario che sia anche coerede il pieno soddisfacimento dei propri diritti successori, sicché non poteva il Tribunale esimersi dal decidere anche sulla domanda di divisione, naturalmente previa collazione della donazioni non dispensate, onde poi verificare se, all’esito di tali operazioni, fosse ancora residuata una lesione da elidere con il rimedio della riduzione.

In tal senso si veda anche Cass. n. 20143/2013, secondo cui, in considerazione dell’autonomia e della diversità dell’azione di divisione ereditaria rispetto a quella di riduzione, il giudicato sullo scioglimento della comunione ereditaria in seguito all’apertura della successione legittima non comporta un giudicato implicito sulla insussistenza della lesione della quota di legittima, sicché ciascun coerede condividente, pur dopo la sentenza di divisione divenuta definitiva, può esperire l’azione di riduzione della donazione compiuta in vita dal “de cuius” in favore di altro coerede dispensato dalla collazione, chiedendo la reintegrazione della quota di riserva e le conseguenti restituzioni.

Ne’ può trarsi argomento per la tesi della incompatibilità tra le due domande dai precedenti di questa Corte che sembrano porre un nesso di subordinazione tra la domanda di riduzione e quella di divisone, trattandosi di decisioni che afferiscono alla diversa ipotesi in cui, una volta conseguita la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni che si assumono lesive della legittima, si chiede la divisione estesa anche a quei beni che, a seguito dell’accoglimento dell’azione di riduzione, rientrano a far parte del patrimonio ereditario divisibile (così da ultimo Cass. n. 19284/2019, trattandosi all’evidenza di ipotesi nelle quali non preesiste la comunione, ma nasce ovvero si accresce a seguito del vittorioso esperimento dell’azione di riduzione).

Del pari fondate appaiono poi le censure volte a criticare le argomentazioni poste ad ulteriore supporto della decisione da parte del giudice di appello.

Quanto alla critica circa la genericità del motivo di ricorso, la stessa si fonda evidentemente sul presupposto, rivelatosi erroneo, che le domande proposte cumulativamente fossero tra loro incompatibili, sicché fosse necessario non già denunciare la mancata pronuncia su entrambe, ma criticare la scelta compiuta dal giudice di merito (scelta peraltro nemmeno esplicitamente manifestata ed argomentata in sentenza dal Tribunale), nell’avere dato preferenza all’una piuttosto che all’altra.

Del pari censurabile è poi la soluzione del giudice di appello che ha ritenuto che il motivo di appello fosse inficiato a monte da una lacuna non colmata dall’appellante, quanto alla regola che avrebbe retto la successione oggetto di causa.

Infatti, pur dandosi atto che tutti i cinque figli fossero sopravvissuti alla madre (il che, in ragione del principio della cristallizzazione della quota di riserva, consentiva di determinare la legittima dell’attrice in misura pari ad un quinto dei due terzi della massa risultante all’esito della riunione fittizia), si richiamava il fatto che il testamento non contenesse un’espressa istituzione di erede, imputandosi alla parte di non avere indicato quale fosse la regola di devoluzione dei beni ereditari, trascurandosi tuttavia la regola posta dall’art. 457 c.c., che prevede che, in assenza di una successione testamentaria, in tutto o in parte, operi in via sussidiaria la successione legittima.

Non può quindi imputarsi alla parte un’omissione colpevole nel non avere correttamente indicato quale fosse la fonte della successione devoluta all’esame del giudice, essendo invece compito dello stesso giudice, alla luce della prospettazione compiuta dalla parte, verificare se vi fosse o meno una valida istituzione di erede per testamento, occorrendo, in assenza, ritenere la successione regolata dalla legge (per l’impossibilità di ritenere che la deduzione della diversa fonte della successione equivalga alla proposizione di una diversa domanda, si veda Cass. n. 24184/2019, secondo cui, proposta in primo grado la domanda di divisione dell’eredità basata sulla prospettazione di una successione legittima, non costituisce domanda nuova ed e’, pertanto, ammissibile in appello, quella diretta a ottenere la divisione in forza di un testamento olografo successivamente ritrovato, atteso che il titolo regolatore della successione prevale sulla disciplina legale in materia ed, inoltre, la sua deduzione non altera gli elementi essenziali del “petitum”, relativo ai beni ereditari da dividere, e della “causa petendi”, fondata sull’esistenza della comunione del diritto di proprietà in dipendenza della successione “mortis causa”).

Peraltro, che la successione trovasse il proprio fondamento nella legge e che i chiamati a partecipare alla comunione, ed in quote eguali, fossero solo quattro fratelli, stante la rinuncia all’eredità da parte di E. e dei suoi eredi, lo si ricava dallo stesso contenuto della sentenza definitiva del Tribunale, confermata in parte qua dalla Corte d’Appello, che, in relazione alle somme cadute in successione e giacenti su di un libretto bancario, ne ha disposto la ripartizione in quattro quote eguali, mostrando in tal modo di avere evidentemente colmato quella che la Corte d’Appello reputava essere una lacuna ancora esistente (e che rende quindi irrilevante la circostanza che la stessa ricorrente non avesse impugnato il capo della sentenza del Tribunale relativo alla ripartizione della somma caduta in successione, escludendo dal riparto F.E.).

Ne’ può incidere sull’ammissibilità della domanda di divisione la sola circostanza che l’appellante non avesse individuato quali delle donazioni fossero o meno dispensate da collazione, posto che, una volta richiamate in citazione le numerose donazioni, formali e non, che si riteneva fossero state poste in essere dalla de cuius in favore dei figli, era onere del giudice di merito, sulla base del contenuto degli atti di donazione, come versati in atti, riscontrare l’esistenza o meno di eventuali dispense da collazione.

Infine, va evidenziata la necessità per il giudice di rinvio, a seguito della cassazione della sentenza di merito, di dover procedere alla decisione sulla domanda, Ma, quanto alla deduzione del controricorrente F.E., secondo cui non vi sarebbe un asse relitto da dividere (cfr. al riguardo Cass. n. 509/2021, secondo cui la collazione presuppone l’esistenza di una comunione ereditaria e, quindi, di un asse da dividere, mentre, se l’asse è stato esaurito con donazioni o con legati, o con le une e con gli altri insieme, sicché viene a mancare un “relictum” da dividere, non vi è luogo a divisione e, quindi, neppure a collazione, salvo l’esito dell’eventuale azione di riduzione), trattasi di verifica che deve essere compiuta in sede di rinvio, consistendo evidentemente in un accertamento di fatto nemmeno operato in precedenza, in ragione della ritenuta incompatibilità tra la domanda di riduzione e quella di divisione e collazione. Non può non aggiungersi tuttavia che la stessa appare prima facie priva di fondamento, e ciò in ragione dello stesso contenuto della sentenza definitiva del Tribunale che ha provveduto a ripartire tra i quattro fratelli F., che avevano adito l’eredità materna, una somma di denaro giacente su di un libretto bancario, che costituisce evidentemente una componente residua dei beni appartenenti alla de cuius.

2. Il secondo motivo di ricorso avverso la sentenza definitiva denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., e del principio di specificità dei motivi di appello nonché dell’art. 112 c.p.c., per non avere la sentenza deciso sulla domanda di riduzione, con motivazione contraddittoria.

Si rileva che la Corte d’Appello, dopo aver disatteso il motivo concernente l’omessa decisione sulla domanda di divisione, ha ritenuto che fosse del tutto generico il motivo di appello che investiva il mancato accoglimento della domanda di riduzione, che si limitava a contestare genericamente le valutazioni del CTU, essendo invece necessario, per soddisfare l’onere di specificità, dimostrare, calcoli alla mano, la lesione della quota di riserva.

Si deduce che però in appello la ricorrente aveva puntualmente esposto le ragioni in base alle quali dissentiva dalla soluzione del Tribunale, che aveva a sua volta aderito alle conclusioni del CTU. Il motivo è fondato.

Come si ricava dalla lettura del quarto motivo di appello avverso la sentenza definitiva del Tribunale, come riportato in ricorso alla pag. 27, la ricorrente aveva criticato le risultanze della consulenza d’ufficio, richiamando in senso contrario i criteri invece utilizzati nella perizia di parte, espressamene indicando il diverso valore della massa che, a suo dire, ammontava ad Euro 4.492.179,98, sostenendo che invece il valore delle donazioni ricevute sarebbe stato pari ad Euro 480.000,00, e non anche alla maggior somma di Euro 600.000,00, invece individuata dal CTU.

Risulta evidente, quindi, che, contrariamente all’assunto della Corte d’Appello, la censura risulta anche corredata da un richiamo a dati numerici, sicché era compito del giudice riscontrare se le critiche, anche mediante il riferimento all’elaborato tecnico di parte, fossero o meno meritevoli di accoglimento, non potendosi invece risolvere la censura in ragione della violazione del criterio di specificità di cui all’art. 342 c.p.c.

3. Il terzo motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva denuncia la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., con insufficiente e contraddittoria motivazione quanto all’interpretazione della domanda, in ordine al rigetto della domanda di riduzione avanzata, con riferimento al fatto che la riunione fittizia dovesse includere anche il valore dei beni oggetto degli atti stipulati tra la de cuius ed il figlio G. in data 13/1/1979 e 1/10/1982, o quanto meno con riferimento al valore della donazione risultante dalla differenza tra il valore effettivo ed il corrispettivo versato.

La Corte d’Appello, pur avendo con la sentenza non definitiva ritenuto necessario disporre un supplemento istruttorio, concretatosi in una CTU al fine di determinare quale fosse il reale valore dei beni, mettendo a raffronto tale valore con il corrispettivo degli atti che li riguardavano, ha escluso che fosse possibile ravvisare una lesione in re ipsa della quota di riserva, poiché nelle conclusioni la ricorrente non aveva espressamente chiesto di imputare al donatum tali pretese liberalità non donative, ma solo le donazioni effettuate con dispensa da collazione.

Anche tale motivo è meritevole di accoglimento.

Ed, infatti, ribadita l’inammissibilità della censura quanto alla denuncia del vizio di motivazione, si palesa però fondata la deduzione circa la violazione del principio della domanda.

Nel richiamare le considerazioni espresse in occasione della disamina del primo motivo, circa il rapporto tra le domande di riduzione e collazione, ancorché la ricorrente si dolesse dalla mancata decisione sulla domanda di divisione, risulta però altrettanto pacifico che la stessa avesse insistito anche per l’accoglimento della domanda di riduzione, chiaramente per l’ipotesi in cui la collazione non avesse già assicurato la reintegra della quota di riserva.

La proposizione della domanda di riduzione implica poi evidentemente la necessità ai fini della riunione fittizia, operazione necessaria per determinare quale sia l’ammontare della quota di riserva, che si tenga conto di tutte le eventuali donazioni poste in essere dal de cuius, sia dirette che indirette (e nelle varie forme in cui queste ultime possono manifestarsi), essendo altresì indifferente se le donazioni siano state effettuate a favore del destinatario dell’azione di riduzione ovvero a terzi, in quanto tutte concorrono alla formazione del donatum, e cioè di uno degli elementi che unitamente al relictum (al netto dei debiti), consente di stabilire l’entità della riserva.

Il contenuto dell’atto di citazione, per come riportato sempre in ricorso, consente di verificare che l’attrice sin dal primo grado aveva sostenuto che i beni oggetto dei due atti di cui in motivo fossero da prendere in considerazione, in via principale quali componenti del relictum in quanto interessati da atti affetti da radicale nullità (per violazione delle prescrizioni poste a tutela della normativa urbanistica), e comunque come atti destinati, in tutto o in parte, ad integrare il donatum.

La sorte di tali atti era già stata interessata dall’appello avverso la sentenza non definitiva del Tribunale, e la Corte distrettuale con la prima sentenza, se aveva escluso che fossero affetti da simulazione assoluta (ed opinato che il tema della nullità non fosse stato oggetto di decisione ad opera della prima sentenza del Tribunale), ha ritenuto però necessario disporre un approfondimento istruttorio onde verificare se fosse effettiva la notevole sproporzione tra le prestazioni dei due contratti, sproporzione dalla quale poter inferire, anche in via presuntiva, l’esistenza di una donazione indiretta.

La reiterazione in appello, in occasione dell’impugnazione della sentenza definitiva del Tribunale, della sussistenza di una lesione alla quota di legittima, imponeva quindi alla Corte d’Appello di dover verificare la fondatezza delle ragioni dell’appellante procedendo alla riunione fittizia, e ciò sulla scorta di tutte le donazioni effettivamente poste in essere dalla de cuius, anche alla luce dell’approfondimento istruttorio disposto con la sentenza non definitiva, e senza che tale operazione di carattere necessario potesse essere esclusa da una limitazione espressa in sede di conclusioni alle donazioni effettuate con dispensa da collazione, trascurandosi peraltro la necessità di dover statuire circa la corretta qualificazione giuridica degli atti de quibus, ai fini della tutela dei diritto della ricorrente, già scaturente dall’avvenuta impugnazione della sentenza non definitiva.

4. Il quarto motivo del ricorso avverso la sentenza definitiva denuncia la violazione degli artt. 99,100 e 112 c.p.c. quanto all’affermazione della Corte distrettuale secondo cui l’impossibilità di accoglimento della domanda di divisione e di quella di riduzione rendeva priva di interesse la parte all’esame dei motivi dell’appello proposti avverso la sentenza non definitiva in ordine al carattere di liberalità indiretta dei due atti di cui al motivo che precede, nonché all’esame del motivo di appello incidentale avverso la sentenza definitiva, quanto al mancato accoglimento della domanda di nullità degli stessi atti.

Si contesta che analoga declaratoria di carenza di interesse sia stata prevista per l’impugnazione del mancato accoglimento della richiesta di accertare l’illegittimità del trattenimento da parte della sorella M. della somma ricavata dalla vendita, quale procuratrice della madre, di un bene appartenente alla genitrice, della richiesta di accertare che la sorella Ma. avesse ricevuto nel 1991 una donazione in denaro, e per l’impugnazione della decisione del Tribunale circa l’assenza di beni mobili relitti, di giacenze bancarie e di un terreno in *****.

La censura è fondata in ragione dell’accoglimento dei precedenti motivi di ricorso, per effetto dei quali si impone per il giudice di rinvio la necessità di dover delibare sia la domanda di divisione, previa collazione, sia quella di riduzione, risultando quindi attuale e concreto l’interesse della ricorrente alla decisione su tutte le censure, invece ritenute ormai superate dal mancato accoglimento delle medesime domande.

5. Il quinto motivo di ricorso, ed unico motivo proposto avverso la sentenza non definitiva, si duole della declaratoria di inammissibilità che la Corte d’Appello ha pronunciato sulla domanda della ricorrente volta a fare accertare la natura donativa del trasferimento in favore del fratello E. da parte della madre di un appezzamento di terreno tramite il verbale di conciliazione del 10 febbraio 1960, con violazione degli artt. 99,112 e 345 c.p.c., con insufficiente e contraddittoria motivazione.

Nella sentenza non definitiva n. 125 del 2013, la Corte distrettuale, nell’esaminare i motivi di appello principale proposti dalla ricorrente nei confronti del fratello E., ha ritenuto che fosse inammissibile l’accertamento della natura donativa dell’attribuzione del suddetto appezzamento di terreno con il richiamato verbale di conciliazione, posto che si tratterebbe di domanda non solo estranea all’atto di appello (non essendo stata avanzata alcuna domanda nei confronti di E.) ma nuova anche rispetto alla domanda articolata in citazione.

Assume però la ricorrente che in citazione tale atto di trasferimento era stato espressamente indicato tra quelli che erano idonei a concretare delle donazioni in favore del fratello E..

Ribadita anche in relazione a tale mezzo di impugnazione l’inammissibilità della deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ragione della non più applicabile formula normativa utilizzata, ritiene la Corte che lo stesso sia parimenti meritevole di accoglimento nei limiti di cui in motivazione.

Ed, infatti, ancorché nell’atto di appello non risulti specificamente avanzata una domanda di riduzione nei confronti del germano E., ed anche laddove si opini nel senso che in ragione della rinuncia all’eredità, lo stesso sia estraneo alla comunione ereditaria (e quindi all’obbligo di collazione), è pur vero che, come si ricava dal contenuto dell’atto di citazione, l’attrice aveva le donazioni ricevute in vita e quelle che, pur non apparendo tali, reputava concretassero delle donazioni (indirette o simulate).

Anche l’atto di cui al motivo in esame risulta indicato in citazione (cfr. sul punto il contenuto dell’atto di citazione, come riportato in ricorso alla pag. 2, ove alla lett. 2/B, si richiama il verbale di conciliazione del 10/2/1960 sul presupposto che la transazione nascondesse una causa donandi).

La richiesta di riduzione, ancorché non indirizzata anche nei confronti del fratello E., legittimava tuttavia la richiesta di accertamento dell’effettiva natura di tale atto, posto che una volta accertatane la natura liberale, tale riscontro si sarebbe ripercosso sulla quantificazione del donatum, e quindi di riflesso sulla determinazione della quota di riserva.

Il richiamo in citazione alla necessità di verificare l’effettiva natura dell’atto non consente quindi di affermare che si tratti di domanda nuova, palesandosi quindi erronea la conclusione del giudice di appello.

Per l’effetto anche tale motivo deve essere accolto.

6. Rileva altresì il Collegio che F.M., C.G., F.C.M., C.F. e Ca.Ga., nel loro controricorso, pur ribadendo l’inammissibilità del ricorso principale, hanno altresì dedotto che la sentenza definitiva sarebbe affetta da errori, assumendo la necessità di dover cassare la stessa.

Tuttavia, ove anche intesa tale richiesta come volta a supportare un ricorso incidentale, di cui però le stesse parti non danno atto, un ricorso siffatto si palesa come evidentemente inammissibile, mancando del tutto del requisito di specificità, sia quanto all’indicazione dello specifico vizio di cui la sentenza sarebbe affetta, sia quanto all’individuazione delle ragioni che deporrebbero per l’invalidità della decisione.

7. Le sentenze impugnate devono essere quindi cassate in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e cassa le sentenze impugnate, in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di Catania in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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