Corte di Cassazione, sez. I Civile, Sentenza n.41134 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24760/2015 proposto da:

Santander Consumer Bank S.p.a., (già Santander Consumer Finanzia S.r.l. e già FC Factor S.r.l.) con Socio Unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Celimontana n. 38, presso lo studio dell’avvocato Panariti Paolo, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato Betti Stefano, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco n. 6, presso lo studio dell’avvocato Elmi Nicola, rappresentata e difesa dall’avvocato Paneri Gianfranco, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

Banca IFIS S.p.a., IFIS NPL S.p.a.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1057/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 30/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2021 dal cons. Dott. FIDANZIA ANDREA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MISTRI CORRADO, che ha concluso per l’accoglimento del nono motivo (come da conclusioni scritte);

udito, per la ricorrente, l’Avvocato Stefano Betti, che ha chiesto l’accoglimento;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato Nicola Elmi, con delega, che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza del 30 luglio 2014, la Corte d’appello di Genova ha respinto le impugnazioni, principale ed incidentale, proposte avverso la decisione del Tribunale della stessa città in data 12 giugno 2008, la quale aveva revocato il decreto ingiuntivo dell’importo di Euro 18.500,94, oltre interessi al tasso del 17,57% annuo, emesso su istanza della FC Factor s.r.l. contro P.A. a titolo di rate insolute, capitale residuo, interessi moratori e penale, relativi ad un finanziamento concesso con contratto di credito al consumo stipulato il 23 aprile 2002, ed aveva condannato quest’ultima al pagamento della minor somma di Euro 12.294,01.

La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha affermato di aver condiviso l’impostazione del giudizio di primo grado in ordine al carattere vessatorio delle clausole contenute negli artt. 4 ed 8 delle condizioni generali di contratto – le quali avevano imposto al debitore inadempiente l’immediato pagamento di tutte le rate scadute ed a scadere, comprensive d’interessi, nonché dell’ulteriore interesse di mora al tasso dell’1,5% mensile (18% annuo), della penale pari al 30% degli importi insoluti e di un’ulteriore penale di Euro 250,00 – ritenendo, altresì, l’invalidità del tasso di mora ivi previsto, non avendo, peraltro, la società creditrice fornito la prova ex art. 1469-ter c.c., u.c., relativa alla negoziazione individuale delle clausole stesse. Infine, il giudice di secondo grado ha ritenuto la debitrice tenuta al pagamento della sola sorte capitale residua, individuata alla data dell’ultimo pagamento risalente al mese di ottobre 2003.

In proposito, la Corte d’Appello dopo aver ritenuto l’applicabilità della L. 7 marzo 1996, n. 108 agli interessi moratori, sul rilievo che era stato pattuito un interesse di mora del 18% annuo (superiore al cd. tasso soglia), ha ritenuto la relativa clausola nulla, ai sensi dell’art. 1815 c.c., comma 2, non rilevando il tasso in concreto applicato, pari al 17,57% annuo, evidenziando comunque la nullità della stessa clausola per vessatorietà.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Santander Consumer Bank s.p.a., in qualità di avente causa della Banca Ifis s.p.a. (per effetto della retrocessione del credito precedentemente ceduto) affidandolo a dieci motivi. P.A. ha resistito con controricorso.

Entrambi le parti hanno depositato le memorie conclusive.

Con ordinanza interlocutoria del 22 ottobre 2019, n. 26946, la prima Sezione ha rimesso la causa al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, sulla questione, sollevata fra le altre nel ricorso, relativa all’applicabilità della disciplina antiusura agli interessi moratori ed alle conseguenze dell’avvenuto superamento del tasso soglia.

Le Sezioni Unite, con sentenza n. 19597/2020, hanno deciso la causa limitatamente ai primi sette motivi proposti dalla Santander Consumer Bank s.p.a, (rigettando il primo, secondo, quarto e quinto, accogliendo il terzo ed il sesto, dichiarando l’assorbimento del settimo), enunciando, all’uopo, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, i principi di diritto contenuti nel punto 9 della predetta sentenza.

Le Sezioni Unite hanno, infine, rimesso la decisione dell’ottavo, nono e decimo motivo alla prima sezione civile.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’ottavo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 156 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c..

La ricorrente ha, in primo luogo, premesso che il Tribunale di Genova, dopo aver ritenuto l’inefficacia degli artt. 4 e 8 di cui alle condizioni generali del contratto di finanziamento per vessatorietà (essendo dirette ad imporre al consumatore il pagamento di un importo manifestamente eccessivo), pur ponendosi la questione se tale vessatorietà comportasse o meno l’inefficacia anche della sola previsione degli interessi moratori, prevista dall’art. 4 del contratto, non si era pronunciato su tale questione, essendo stata “assorbita” da quella ritenuta avente natura pregiudiziale dell’eccepita natura usuraria dell’interesse moratorio (che aveva risolto in senso affermativo).

La ricorrente ha, altresì, premesso che, in sede di intervento in appello, la Banca Ifis aveva rinunciato alle penali stabilite dagli artt. 4 e 8 del contratto di finanziamento, ribadendo la sola applicazione degli interessi di mora, con la conseguenza che rimaneva attuale la sola questione se dall’inefficacia della clausola vessatoria derivasse l’inapplicabilità del tasso di mora ovvero se la previsione di tale tasso avesse comunque una “autonoma rilevanza” (vedi pag. 50, ult. capoverso del ricorso) che ne preservava l’operatività.

Si duole la banca ricorrente che la Corte d’Appello ha ritenuto l’interesse di mora invalido per vessatorietà della clausola, richiamando all’uopo le argomentazioni del Tribunale, senza, tuttavia, considerare che il giudice di primo grado non dichiarato l’inefficacia della misura degli interessi moratori per vessatorietà della clausola, ma solo la sua nullità per superamento del tasso soglia.

La ricorrente rimprovera quindi alla Corte d’Appello di aver effettuato d’ufficio la valutazione di vessatorietà ed inefficacia degli interessi moratori, senza, tuttavia, motivare le ragioni per cui aveva ritenuto tali interessi manifestamente eccessivi.

In sostanza, il giudice di secondo grado aveva del tutto omesso la motivazione in tema di vessatorietà ed inefficacia degli interessi moratori applicati.

2. Il motivo è fondato.

Va premesso che la sentenza di primo grado, pur dando atto del carattere vessatorio del complesso di previsioni, di cui agli artt. 4 e 8 delle condizioni generali di contratto, poste a sanzione dell’inadempimento del mutuatario (penali varie, oltre all’interesse di mora), aveva, tuttavia, espressamente omesso di prendere posizione sulla specifica questione (che pure aveva in astratto prospettato) se tale vessatorietà comportasse inefficacia anche della sola previsione degli interessi moratori (gli unici del resto ancora pretesi in giudizio, data la espressa rinuncia in appello alle penali) o se quest’ultima non avesse, invece, una propria “autonoma rilevanza” (v. pag. 50, ult. capoverso, del ricorso), che la sottraesse, per così dire, alla complessiva vessatorietà del coacervo delle previsioni.

Tale questione era stata, infatti, ritenuta assorbita per effetto dell’accertamento della natura usuraria del tasso di mora.

La Corte d’Appello di Genova si è invece espressamente pronunciata sulla questione in oggetto, ritenendo inefficace per vessatorietà la clausola determinativa del tasso degli interessi di mora, ma senza, tuttavia, indicare la ratio decidendi di tale statuizione, atteso che essa non può risiedere nel rinvio, pur dichiaratamente operato dalla Corte d’Appello, alla sentenza di primo grado, che, come già evidenziato, nulla aveva invece osservato sul merito di tale questione.

La sentenza impugnata, pertanto, nel richiamare per relationem la sentenza di primo grado che non aveva affrontato nel proprio percorso argomentativo la questione dell’autonomia rilevanza del tasso di mora (in quanto ritenuta assorbita in conseguenza della sua natura usuraria), e con evidenza incorsa nel vizio di omessa motivazione.

3. Con il nono motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 101 c.p.c. per violazione del principio del contraddittorio.

Espone la ricorrente che la sig.ra P., in sede d’appello, non aveva riproposto l’eccezione di inefficacia degli interessi in relazione alla ritenuta vessatorietà, ex art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 6 previgente, della clausola ex art. 4 del contratto di finanziamento.

Se non vi è dubbio, da un lato, che la Corte d’Appello fosse legittimata a rilevare d’ufficio la questione ex art. 1469 quinques c.c. allora vigente, dall’altro, tuttavia, lo stesso giudice avrebbe dovuto stimolare il contraddittorio sul punto, mentre invece, non aveva invitato le parti a dibattere su tale questione e non aveva assegnato un termine per depositare memorie, e ciò in violazione dell’art. 101 c.p.c..

4. Con il decimo motivo è stata dedotta la violazione dell’art. 1469 quinques c.c. e art. 1469 bis c.c., comma 3, n. 6 vigenti al tempo, art. 1815 c.c., comma 2 e art. 1224 c.c., comma 1.

Espone la ricorrente che se gli interessi dovessero essere ritenuti manifestamente eccessivi, ma non usurari, l’eventuale inefficacia della clausola di cui all’art. 4 del contratto di finanziamento comporterebbe, al limite, ai sensi dell’art. 1224 c.p.c., comma 1 l’applicazione dell’interesse corrispettivo stabilito nel contratto, come peraltro già osservato dal giudice di primo grado, e non la debenza di alcun interesse, come ritenuto dalla Corte di Appello.

5. Sia il nono che il decimo motivo sono assorbiti per effetto dell’accoglimento dell’ottavo motivo.

Deve, pertanto, cassarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, per nuovo esame in relazione alle censure accolte non solo nella presente sentenza, ma anche in quella delle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020 nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie l’ottavo motivo, assorbiti il nono ed il decimo, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame in relazione alle censure accolte anche dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 19597/2020 alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, nonché per statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 dispone, per ogni caso di diffusione a terzi del presente provvedimento, l’oscuramento delle generalità delle parti.

Così deciso in Roma, il 9 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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