Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.41135 del 21/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8922-2017 proposto da:

P.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS n. 101, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO SANSONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GENNARO UVA;

– ricorrente –

contro

– D.B.C., e S.A., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F. PAULUCCI DE’ CALBOLI 1, presso lo studio dell’avvocato TOMMASO MARVASI, che la rappresenta e difende;

– PE.RE., elettivamente domiciliato in ROMA via ODERISI DA GUBBIO n. 214, presso lo studio dell’avv. DOMENICO MARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 380/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione ritualmente notificato P.R. conveniva in giudizio Pe.Re. e R.O. innanzi il Tribunale di Roma, invocando l’accertamento della natura simulata di un contratto di compravendita avente ad oggetto un immobile sito in territorio del Comune di Roma, stipulato in data 28.1.2001 tra C.A., madre dell’attore e del convenuto Pe.Re., e R.O., o comunque della natura fiduciaria dell’intestazione del bene realizzata mediante detto negozio. In subordine, chiedeva dichiararsi la nullità, l’annullamento e la risoluzione del negozio di cui anzidetto, con condanna dei convenuti al rilascio del bene immobile che ne costituiva oggetto ed al risarcimento del danno.

Nella resistenza dei convenuti, che spiegavano a loro volta domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno, il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la natura simulata del contratto di cui è causa.

Interponevano appello avverso detta decisione Pe.Re. e R.O. e la Corte di Appello di Roma, nella resistenza di P.R., con la sentenza impugnata, n. 380/2017, accoglieva il gravame, rigettando la domanda proposta dall’originario attore.

Quest’ultimo propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a quattro motivi.

Resistono con separati controricorsi Pe.Re., da un lato e D.B.C. e S.A., quali eredi di R.O., dall’altro lato.

Con memoria di costituzione del 1.6.2008, con allegata procura speciale autenticata nella firma per atto del notaio S. in Roma, in data 31.5.2018, il ricorrente si è costituito con il ministero di nuovo difensore.

In data 2.12.2021 è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia al ricorso, completo di sottoscrizione, per accettazione, di tutti i controricorrenti e dei relativi difensori.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Per effetto della rinuncia al ricorso, accettata dalle parti controricorrenti, il presente giudizio di legittimità va dichiarato estinto.

Nulla per le spese, avendo le parti, in atto di rinuncia ed accettazione, espressamente convenuto la loro compensazione.

PQM

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 10 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2021

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