LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18811/2020 R.G., proposto da:
“ROGI S.r.l.”, in liquidazione, con sede in *****, in persona del liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Guido Gaeta, con studio in Napoli, elettivamente domiciliata presso la
“E.P. S.p.A.”, con sede in Roma, giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente procedimento;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 10 febbraio 2020 n. 1327/25/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
CHE:
La “ROGI S.r.l.”, in liquidazione, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania il 10 febbraio 2020 n. 1327/25/2020, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IVA ed IRAP relative all’anno 2012, in dipendenza della detrazione di costi inerenti ad operazioni ritenute inesistenti, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dalla medesima nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caserta il 4 ottobre 2018 n. 4131/02/2018, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha pronunziato l’absolutio ab instantia sul presupposto che la notifica dell’atto di appello fosse tardiva. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
CHE:
Con unico motivo, si denuncia falsa applicazione del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente dichiarata dal giudice di secondo grado l’inammissibilità dell’appello per tardiva proposizione a causa della ritenuta inapplicabilità della sospensione straordinaria dei termini di impugnazione D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, per l’omessa presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia.
Ritenuto che:
1. Il motivo è fondato.
1.1 Nella specie, si deve verificare la tempestività del ricorso in appello, che è stata esclusa dal giudice del gravame in ragione della ritenuta inapplicabilità della sospensione straordinaria D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136 (“Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”), a causa dell’omessa presentazione dell’istanza di definizione agevolata della controversia da parte della contribuente.
1.2 Secondo tale disposizione, per le controversie definibili con il pagamento di un importo pari al valore della controversia, “(…) sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto (24 ottobre 2018) ed il 31 luglio 2019”.
E’ evidente che il testo normativo dispone la “sospensione dei termini processuali” – che è diversa dalla “sospensione del processo” pendente su istanza del solo contribuente (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 10, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136) – in base alla mera “proponibilità” (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio” (D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6, comma 1, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla fruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pratica, il termine di impugnazione, di riassunzione e di proposizione del controricorso è procrastinato di nove mesi (Cass., Sez. 6-5, 29 marzo 2021, n. 8681).
1.3 Tanto è stato espressamente riconosciuto anche dalla circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate 11. aprile 2019 n. 6 (“Definizione agevolata delle controversie tributarie – D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 e art. 7, comma 2, lett. b) e comma 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136”), nella quale (paragrafo 9) si legge, per l’appunto, che “se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso per nove mesi il termine – breve o lungo – per impugnare, in via principale o incidentale, le pronunce, quello per riassumere la causa a seguito di rinvio e quello per proporre il controricorso innanzi alla Corte di cassazione, purché spiranti nel periodo ricompreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019”. Per cui, “la sospensione è rileva bile d’ufficio dal giudice e opera senza necessità che le parti facciano richiesta”.
1.4 La sentenza impugnata ha contravvenuto a tale principio, avendo ritenuto che la sospensione dei termini di impugnazione sia concessa al contribuente soltanto per le controversie in cui la domanda di definizione agevolata sia stata presentata ed il pagamento delle somme dovute sia stato eseguito entro il 31 maggio 2019. “Solo in questo caso, secondo quanto previsto dal successivo comma 10 del cennato articolo, il contribuente potrà effettuare apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del D.L. n. 119 del 2018, art. 6. In tal caso il processo verrà sospeso fino al 10 giugno 2019. Solo in tale ipotesi, dunque, a norma del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 11 sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del decreto e il 21 luglio 2019”.
1.5 Pertanto, considerando che la sentenza di primo grado era stata depositata il 4 ottobre 2018 e che il termine lungo di impugnazione (in assenza di notifica) era destinato a scadere il 4 aprile 2019, in pendenza dell’operatività (24 ottobre 2018 – 31 luglio 2019) della sospensione straordinaria D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. 17 dicembre 2018, n. 136, l’appello era astrattamente proponibile fino al 4 gennaio 2020. Ne consegue che la notifica del 26 giugno 2019 era assolutamente tempestiva.
2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021