Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41171 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1611-2020 proposto da:

CURATELA FALLIMENTO ***** SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO COSSA 13 presso lo studio dell’avvocato SCHEPIS BARBARA, rappresentato e difeso dall’avvocato ROSA SATURNO;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3334/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 27/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

CONSIDERATO IN FATTO

1.La soc. ***** srl in liquidazione (divenuta ***** srl e soggetta alla procedura concorsuale di fallimento) impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina l’avviso di liquidazione, notificato in data 15/9/2009, con il quale l’Agenzia delle Entrate recuperava l’IVA con aliquota ordinaria in relazione ad una operazione di trasferimento di proprietà di un immobile che era stato assoggettato ad IVA con aliquota agevolata.

2.La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso sul presupposto dell’intervenuta ordinanza sospensiva del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania dell’esecutività della variazione catastale.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia accoglieva l’appello rilevando che il provvedimento cautelare del giudice amministrativo non aveva alcuna incidenza nella presente controversia.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la contribuente sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con l’unico motivo la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1 per non avere la CTR esaminato tutte le altre questioni sollevate parte privata.

2. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

2.1 Deduce la ricorrente, appellata nel giudizio davanti alla Commissione Tributaria Regionale, che i giudici di seconde cure avrebbero completamente pretermesso di esaminare le questioni proposte nel giudizio di secondo grado relative alla eccezione di giudicato, alla carenza di legittimazione passiva e alla duplicazione dell’imposta.

2.2 La curatela del Fallimento era risultata completamente vittoriosa nel giudizio di primo grado sicché per poter pretendere dal Giudice di secondo grado l’esame delle proprie eccezioni, dichiarate assorbite in primo grado, avrebbe dovuto espressamente riproporle nel giudizio di appello.

2.3 Pertanto, per consentire a questo giudice la verifica del vizio ex art. 112 c.p.c. il denunciante avrebbe dovuto riportare nel corpo del ricorso per cassazione sia le difese e le eccezioni proposte in primo grado che quelle riproposte in appello.

2.4 Questa Corte sul punto ha chiarito che “In sede di giudizio di legittimità il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c. può essere dedotto anche in relazione ad un’eccezione, alla duplice condizione che essa risulti formulata inequivocabilmente, in modo da rendere necessaria una pronuncia su di essa e che sia stata riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta” (cfr. Cass. sez. 2, 16 febbraio 2018, n. 3845; Cass. sez. 6, ord. 28 novembre 2014, n. 25299)”.

2.5 Nel caso in esame il ricorrente non ha trascritto le domande ed eccezioni formulate in primo grado ed in appello, limitandosi a rappresentare -‘forma sintetica di aver esplicitato nel giudizio di appello le questioni non affrontate dal giudice di primo grado senza tuttavia riprodurre i motivi del ricorso di primo grado impedendo, quindi, a questa Corte di accertare se le difese dell’appellata investivano questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa al contribuente in sede di appello, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di primo grado né rilevabili di ufficio.

3. Va, quindi, dichiarata l’inammissibilità del ricorso.

4. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il Fallimento ***** srl al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 2.300,00 per compenso oltre spese a debito Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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