LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1623-2020 proposto da:
VPR PROGETTI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dagli avvocati MICHELE TROVESI, ALBERTO RIVA;
– ricorrente –
contro
REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANO BOSIN, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO CEDERLE, ALESSANDRO GIANELLI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2253/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 24/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.
RITENUTO
CHE:
1.La soc. VPR Progetti Immobiliari srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria di Milano l’avviso di accertamento nr ***** con il quale la Regione Lombardia intimava alla società, in qualità di proprietario del terreno, il pagamento del tributo speciale per il conferimento, in discarica, di rifiuti solidi pari ad Euro 26.996,13 comprensivi di sanzioni ed interessi.
2 La CTP rigettava il ricorso; sull’impugnazione della contribuente, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che non vi era alcuna discordanza, in punto di individuazione del soggetto passivo del tributo, tra la normativa regionale e quella statale di riferimento e che correttamente l’atto impositivo impugnato aveva individuato nel proprietario dei terreni uno dei soggetti fiscalmente obbligato.
3.Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo un unico motivo. La Regione Lombardia si è costituita depositando controricorso.
4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
CONSIDERATO
CHE:
1.Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione della L. n. 549 del 1995, art. 3, commi 26 e 32, e della L.R n. 10 del 2003, art. 52; si sostiene che, nel rispetto della ripartizione di competenze legislative tra Stato e Regione, sancito dagli artt. 117 e 119 Cost. e confermato da plurime sentenze della Corte di legittimità, all’Ente territoriale non è consentito apportare modifiche e/o integrazioni in materia fiscale regolamentata dalla legge statale pur se il gettito del tributo è attribuito alla Regione. Soggiunge la ricorrente che la normativa statale regionale riconosce la responsabilità fiscale nel proprietario del terreno solo in via sussidiaria e, quindi, solo a seguito dell’infruttuosità dei tentativi di attuare il prelievo fiscale nei confronti di colui che ha abbandonato materialmente i rifiuti.
2. Il motivo è infondato.
2.1 Sono corrette le considerazioni svolte dalla ricorrente circa la nozione di tributo proprio della Regione di cui all’art. 119 Cost., comma 2, così come novellato dalla L. Cost. n. 3 del 2001; la Corte Costituzionale ha, infatti, costantemente affermato che non possano essere definiti propri delle regioni, i tributi istituiti e disciplinati da leggi dello Stato anteriori alla modifica costituzionale e connotati dalla sola particolarità che il loro gettito è attribuito alle regioni.
2.2. In particolare, con riferimento alla materia trattata, è stato precisato che “la disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi rientra nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117 Cost., comma 2, lett. e), e, di conseguenza, l’esercizio della potestà legislativa delle regioni riguardo a tale tributo è ammesso solo nei limiti consentiti dalla legge statale. Si tratta, infatti, di un tributo che va considerato statale e non già “proprio” della Regione, nel senso di cui al vigente art. 119 Cost., senza che in contrario rilevino né l’attribuzione del gettito alle regioni ed alle province, né le determinazioni espressamente attribuite alla legge regionale dalla citata norma statale” (cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 85/2017) 2.3 Va, tuttavia, rimarcato che, come correttamente evidenziato dai giudici di secondo grado, la normativa regionale intervenuta in materia non abbia in alcun modo apportato modifiche, di natura additiva e/o integrativa, del tributo sotto il profilo dell’individuazione del soggetto passivo dell’imposta.
2.4 Al riguardo è sufficiente passare in rassegna le due disposizioni che sul punto sono perfettamente sovrapponibili: L. n. 549 del 1995, art. 3, comma 32 “Fermi restando l’applicazione della disciplina sanzionatoria per la violazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti di cui al D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni, e l’obbligo di procedere alla bonifica e alla rimessa in pristino dell’area, chiunque esercita, ancorché in via non esclusiva, l’attività di discarica abusiva e chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti, è soggetto al pagamento del tributo determinato ai sensi della presente legge e di una sanzione amministrativa pari a tre volte l’ammontare del tributo medesimo. Si applicano a carico di chi esercita l’attività le sanzioni di cui al comma 31. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della presente legge, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della regione, prima della costatazione delle violazioni di legge…”; L.R n. 10 del 2003, art. 52, commi 2 e 3 recante norme su “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali” “Il tributo è altresì dovuto da chiunque esercita l’attività di discarica abusiva e da chiunque abbandona, scarica o effettua deposito incontrollato di rifiuti. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie previste, ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva, prima della constatazione delle violazioni di legge, ai competenti uffici della provincia, come indicato al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 197".
2.5 Venendo all’esame dell’ulteriore articolazione della doglianza va rilevato che, contrariamente all’assunto del ricorrente, dall’analisi del testo delle norme statali e regionali si evince con assoluta certezza che la responsabilità solidale sussidiaria è circoscritta all'”utilizzatore” e al “proprietario” del terreno. Le espressioni fanno, quindi, riferimento a due figure giuridiche alternative ben precise: il titolare di un diritto reale diverso dalla proprietà o di un diritto personale di godimento sulla scorta di un titolo negoziale e il titolare del diritto di proprietà. E’ invece affermata la pura solidarietà tra l’autore del fatto e l’utilizzatore o il proprietario del terreno.
2.6 L’applicazione a questi ultimi dell’ecotassa è prevista solo nel caso in cui gli stessi non abbiano denunciato lo scarico abusivo agli organi regionali, a guisa che la responsabilità dominicale viene a configurarsi nei termini soggettivi della culpa.
2.7 Non essendo stati neanche dedotti ed allegati né l’esistenza della concessione del proprietario in favore de terzo dell’utilizzo del fondo; né l’assolvimento dell’obbligo di denuncia del proprietario dello scarico di rifiuti all’autorità competente, correttamente l’Ufficio ha indirizzato la propria pretesa tributaria nei confronti nel titolare del diritto dominicale del fondo all’interno del quale è stata realizzata una discarica di rifiuti.
3 Il ricorso va, pertanto, rigettato.
4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM
La Corte:
rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021