Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41178 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 16254/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliate;

– ricorrente –

contro

L.R., N.M., N.G., N.D., N.Y.C. e N.C., nella qualità di eredi legittimi del defunto N.S., rappresentati e difesi dall’Avv. Francesco Leto, con studio in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), elettivamente domiciliati presso l’Avv. Sebastiano Calderone, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrenti –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 24 maggio 2019 n. 3234/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia – Sezione Staccata di Messina il 24 maggio 2019 n. 3234/10/2019, che, in controversia su impugnazione di cartella di pagamento per IVA ed IRAP relative agli anni 1996, 2000 e 2001, in dipendenza di ritenute alla fonte, recupero di credito d’imposta e recupero di rimborso dell’IVA, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di N.S. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Messina il 24 gennaio 2012 n. 41/07/2012, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto dell’infondatezza delle pretese impositive. L.R., N.M., N.G., N.D., N.Y.C. e N.C., nella qualità di eredi legittimi del defunto N.S., si sono costituiti con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata al difensore della parte costituita con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. I controricorrenti hanno depositato memoria.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., e dell’art. 324 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per non aver tenuto in conto il giudice di appello del giudicato formatosi tra le parti in relazione all’IVA dovuta dal contribuente per l’anno 1996 e azionata dall’amministrazione finanziaria con la impugnata cartella di pagamento.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver erroneamente ritenuto il giudice di appello che la cartella di pagamento potesse essere impugnata per vizi attinenti alle pretese impositive.

Ritenuto che:

1. Entrambi i motivi sono deficitari di autosufficienza.

1.1 Invero, il ricorso per cassazione – per il principio di autosufficienza – deve contenere in sé tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito e, altresì, a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti esterne allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi o atti attinenti al pregresso giudizio di merito, sicché il ricorrente ha l’onere di indicarne specificamente, a pena di inammissibilità, oltre al luogo in cui ne è avvenuta la produzione, gli atti processuali ed i documenti su cui il ricorso è fondato mediante la riproduzione diretta del contenuto che sorregge la censura oppure attraverso la riproduzione indiretta di esso con specificazione della parte del documento cui corrisponde l’indiretta riproduzione (tra le altre: Cass., Sez. 5, 15 luglio 2015, n. 14784; Cass., Sez. 6-1, 27 luglio 2017, n. 18679; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2019, n. 34593; Cass., Sez. 6-5, 15 dicembre 2020, n. 28537; Cass., Sez. 5", 21 luglio 2021, n. 20974; Cass., Sez. 5, 28 settembre 2021, n. 26220).

Peraltro, è pacifico che, nel giudizio di legittimità, il principio della rilevabilità del giudicato esterno deve essere coordinato con l’onere di autosufficienza del ricorso, per cui la parte ricorrente che deduca il suddetto giudicato deve, a pena d’inammissibilità del ricorso, riprodurre in quest’ultimo il testo della sentenza che si assume essere passata in giudicato, non essendo a tal fine sufficiente il riassunto sintetico della stessa (Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2015, n. 2617; Cass., Sez. 2, 23 giugno 2017, n. 15737; Cass., Sez. 1, 31 maggio 2018, n. 13988).

1.2 Nella specie, il ricorso è palesemente carente di autosufficienza in relazione ad entrambe le censure, non essendo stati trascritti né richiamati in modo specifico il contenuto del giudicato esterno e dei motivi di opposizione alla cartella di pagamento, per cui il collegio non è messo in grado di valutare la portata delle doglianze prospettate in sede di legittimità.

2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che dichiarare l’inammissibilità del ricorso per cassazione.

3. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. Se ne dispone, altresì, la distrazione a favore del difensore antistatario della parte vittoriosa, il quale ha dichiarato di aver anticipato gli esborsi e di non aver riscosso i compensi.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna la ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore dei controricorrenti, liquidandole nella misura di Euro 200,00 per esborsi ed Euro 5.600,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15/0 sui compensi e ad altri accessori di legge, e distraendole a favore del difensore antistatario dei controricorrenti, Avv. Francesco Leto da Barcellona Pozzo di Gotto (ME), per dichiarato anticipo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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