Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41179 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17381/2020 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

G.M.A., rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Andrea Carinci, con studio in Bologna, elettivamente domiciliato presso il Dott. Marco Gardin, con studio in Roma, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 9 dicembre 2019 n. 1445/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale della Liguria il 9 dicembre 2019 n. 1445/03/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura “DOCFA” in relazione ad un fabbricato sito in ***** alla *****, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti di G.M.A. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Genova il 13 giugno 2018, n. 963/05/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure, sul presupposto della nullità per insufficiente motivazione dell’atto impositivo. G.M.A. si è costituito con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte. Le parti hanno depositato memorie.

CONSIDERATO

che:

Con unico motivo, si denuncia falsa applicazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’avviso di classamento e attribuzione di rendita catastale fosse inadeguatamente motivato.

Ritenuto che:

1. Il motivo è fondato.

A tal proposito, è il caso di precisare che, nonostante l’erroneità del sintetico apprezzamento in intestazione di “manifesta infondatezza” del ricorso, la proposta formulata dal relatore era orientata in senso opposto, come era agevole desumere dal richiamo alle massime della giurisprudenza di legittimità e dal breve commento sul tenore della pronunzia adottata dal giudice di merito.

1.1 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura “DOCFA”, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’amministrazione finanziaria e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5", 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6, 15 marzo 2021, n. 7210).

1.2 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dal contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall’amministrazione finanziaria con riferimento all’attribuzione della categoria e della classe dell’immobile (categoria ***** e classe *****, anziché categoria ***** e classe *****).

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall’amministrazione finanziaria nell’ambito della procedura “DOCFA” derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l’amministrazione finanziaria dall’onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l’atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all’esito dell’accertamento rispetto alla proposta dei contribuenti (Cass., Sez. 5, 9 febbraio 2021, n. 3104).

1.3 Nella specie, il giudice di appello ha fatto malgoverno del principio enunciato, ritenendo che la motivazione dell’atto impositivo fosse inadeguata, ancorché non risultasse aver disatteso gli elementi di fatto prospettati dal contribuente. Secondo la sentenza impugnata, “(…) per quanto riguarda la motivazione in atti questa appare scarna essendo una mera elencazione di analisi e verifiche, peraltro presenti pedissequamente e perfettamente identiche in altri analoghi accertamenti catastali, del tutto prive di valore estimativo, motivazioni che rendono alquanto difficile comprenderle e adeguatamente difendersi, è da ritenersi incompleto (…)”. Ma tali considerazioni confermano che si versava in un caso in cui, fermi gli elementi di fatto indicati dal contribuente e non disattesi dall’amministrazione finanziaria, la determinazione di quest’ultima è dipesa solo da una diversa valutazione di quegli stessi elementi, onde la motivazione dell’atto di classamento doveva essere considerata sufficiente a giustificare la variazione della categoria e della classe dell’immobile.

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del motivo dedotto, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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