LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata;
– ricorrente –
contro
la “SHOWLIVE S.r.l.”, con sede in Roma, in persona dell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Marino, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
– controricorrente –
Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio l’11 novembre 2019 n. 6238/07/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 ottobre 2021 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.
RILEVATO
CHE:
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Laziolll novembre 2019 n. 6238/07/2019, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per IRES, IRAP ed IVA relative all’anno 2011, in dipendenza di indebite deduzioni e detrazioni, a seguito dell’annullamento in autotutela – in corso di causa – per la parte relativa all’IRES ed all’IRAP, ha rigettato l’appello proposto dalla medesima nei confronti della “SHOWLIVE S.r.l.” avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma il 21 marzo 2018 n. 6407/12/2018, con compensazione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto della violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo. La “SHOWLIVE S.r.l.” si è costituita con controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2, e art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per essere stato erroneamente rigettato dal giudice del gravame l’appello dell’amministrazione finanziaria con motivazione meramente apparente.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2555 c.c., del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 40 e della L. 7 agosto 2000, n. 212, art. 12, comma 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice del gravame che la cessione di beni strumentali da parte della contribuente non dissimulasse una cessione di ramo aziendale, con conseguente assoggettabilità dell’operazione ad imposta di registro.
Ritenuto che:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l’assorbimento del secondo motivo.
1.1 Invero, per costante insegnamento di questa Corte, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, (tra le tante: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5, 13 aprile 2021, n. 9627).
1.2 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia sufficiente o coerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’inadeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell’appello dell’amministrazione finanziaria (al di là di ogni considerazione sul piano della loro fondatezza in diritto), con particolare riguardo alla affermata violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo in tema di IVA, in quanto il giudice del gravame si è limitato a respingere la prospettazione dell’amministrazione finanziaria senza dar conto delle ragioni “non pretestuose” che la contribuente avrebbe potuto dedurre in sede stragiudiziale ai fini della c.d. “prova di resistenza”. Invero, secondo la sentenza impugnata, “(…) è evidente che, né nel corso della verifica, né nella immediatezza della chiusura mediante osservazioni e, ancora, in sede contenziosa, il contribuente abbia elementi che, ove prodotti e valutati precedentemente, avrebbero potuto escludere l’emissione del provvedimento impositivo, con la conseguenza che lo stesso non presenta nella sua formazione elementi che ne determinino la invalidità”. Per cui, è evidente che la motivazione del decisum non raggiunga la soglia del minimo costituzionale con riguardo all’asserita violazione dell’obbligo del contraddittorio preventivo.
2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, non resta che accogliere il primo motivo di ricorso, dichiarare l’assorbimento del secondo motivo di ricorso e cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 20 ottobre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021