Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41192 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2879-2020 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI, 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.N.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 428/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL VENETO, depositata il 06/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 03/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO.

RILEVATO

che:

Con sentenza depositata il 6 giugno 2019 la Commissione tributaria regionale del Veneto dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione avverso la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da B.N.M. contro l’intimazione di pagamento emessa a seguito del mancato pagamento di alcune cartelle. Riteneva la CTR inammissibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.

Avverso la suddetta sentenza l’Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Il contribuente è rimasto intimato.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

che:

Con unico mezzo la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, art. 12, comma 1, e art. 15, comma 2-sexies, del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito dalla L. n. 225 del 2015, nonché del D.L. n. 34 del 2019, art. 4-novies, convertito dalla L. n. 58 del 2019, per avere la CTR dichiarato erroneamente inammissibile l’appello in quanto proposto con il patrocinio di avvocato del libero foro.

Il motivo è fondato, non essendosi la CTR uniformata al principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 30008 del 2019, secondo cui “Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale: a) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., art. 43, comma 4 – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità”. Nello stesso senso si è espressa Cass. n. 31241 del 2019 la quale, esaminando analoga questione e muovendo dalla citata pronuncia delle Sezioni unite, ha espressamente affermato che “anche alla luce dello ius superveniens, I’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro”.

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale Veneto, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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