LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 22491-2019 proposto da:
F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2269/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata 111/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Lazio, esaminando il ricorso per ottemperanza proposto da F.G. per il pagamento dell’importo di Euro 88,95 ritenuto dovuto dall’Ufficio in dipendenza di una sentenza della CTP di Roma emessa in primo grado e appellata, dichiarava la cessazione della materia del contendere in relazione all’intervenuto pagamento dell’importo dovuto al contribuente e compensava le spese del procedimento, rilevando che “l’Agenzia ha provveduto ad effettuare il detto pagamento a saldo in data 12.2.2019, ancor prima che venisse presentato in data 27.2.2019 l’odierno ricorso per ottemperanza”.
Il F. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, al quale non ha resistito l’Agenzia delle entrate Riscossione.
Il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 15 e 46. La CTR avrebbe erroneamente fatto ricorso alla compensazione delle spese del giudizio, in relazione all’assenza di quelle gravi ed eccezionali ragioni indicate dalla legge per giustificare siffatta statuizione. La CTR, in particolare, pur dichiarando che il pagamento a soddisfazione del credito era avvenuto il 12.2.2019, prima della presentazione del ricorso in ottemperanza, aveva tralasciato di considerare che il ricorso era stato presentato, come avrebbe dato atto la stessa sentenza, il 19.12.2018 e non il 27.2.2019 come affermato dalla stessa CTR.
Il ricorrente ha depositato memora.
Il ricorso è fondato.
La censura mette in evidenza l’intrinseca contraddittorietà della sentenza impugnata che, dopo avere indicato come data di deposito del ricorso in ottemperanza quella del 19.12.2018 – ha poi motivato sulle ragioni della compensazione l’avvenuto pagamento di quanto dovuto al contribuente in epoca 19.2.2019- successiva al deposito del ricorso, che lo stesso giudice indica come avvenuto il 27.2.2019.
Ora, come puntualmente sottolineato dal ricorrente in memoria, la CTR ha dato luogo ad una motivazione intrinsecamente contraddittoria e tale da non consentire di individuare l’iter logico seguito dal decidente per giustificare la compensazione delle spese, avendo lo stesso dato atto nella stessa motivazione di due diverse date di deposito del corso in ottemperanza, minando in radice la logicità dalla decisione (Cass. S.U. n. 8053/2014) nella parte in cui ha collocato il pagamento dell’amministrazione in epoca successiva al deposito del ricorso in ottemperanza che la stessa CTR aveva indicato come avvenuto in epoca precedente al pagamento stesso.
Sula base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata v cassata, con rinvio ad altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra azione della CTR Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021