Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41195 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23368-2019 proposto da:

S.C., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE di *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 43/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata l’08/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, per quel che ancora qui rileva, l’appello principale proposto da S.C. sulla compensazione delle spese processuali disposta dal giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente contro l’avviso di liquidazione d’imposta notificato a soggetto che aveva rinunciato all’eredità del debitore fiscale.

Secondo la CTR la decisione impugnata era corretta in considerazione della particolarità del caso trattato, ravvisandosi i motivi di opportunità circa la compensazione delle spese processuali. Aggiungeva la CTR che in base al nuovo testo dell’art. 92 c.p.c., comma 2, cui rinviava il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per i procedimenti introdotti dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore delle norme introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 – 11 novembre 2014 – la possibilità del giudice di compensare le spese risultava ridotta. La CTR, inoltre, rigettava l’appello incidentale dell’Ufficio compensando le spese del giudizio di appello.

La S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15. La CTR non avrebbe motivato sui gravi ed eccezionali motivi che avrebbero potuto giustificare la compensazione delle spese del giudizio di primo grado, applicandosi per effetto del rinvio del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, all’art. 92 c.p.c., nella versione ratione temporis vigente dall’1.7.2009 al 10.11.2014.

Con il secondo motivo si deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, lamentando l’erroneità della decisione impugnata sulla compensazione delle spese del giudizio di appello che, in base a quanto esposto nell’ambito del primo motivo, rendeva palese la fondatezza dell’appello principale.

I due motivi meritano un esame congiunto e sono entrambi fondati.

Ed invero, quanto al regime delle spese processuali, v’e’ da dire che rispetto alle spese del primo grado di giudizio sul quale verteva l’appello, trovava applicazione il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, nella versione ratione temporis vigente all’epoca della pubblicazione della sentenza della CTR – risalente all’anno 2013, a cui tenore “La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza. La commissione tributaria può dichiarare compensate in tutto o in parte le spese, a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2.” Orbene, l’art. 92 ult. cit., come riformulato dalla L. n. 69 del 2009, prevedeva che le spese possono essere compensate, parzialmente o per intero, “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”. Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, si discute della sussumibilità delle ragioni indicate nella motivazione alla ipotesi di “gravità ed eccezionalità” normativamente prevista. Ragioni che la CTR ha individuato nella particolarità del caso trattato.

Orbene, la formula utilizzata dalla CTR non risponde ai requisiti di chiarezza e specificità che la giurisprudenza di questa Corte pretende, ritenendosi, in particolare, che in tema di spese giudiziali, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nella formulazione vigente “ratione temporis”, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica (nella specie, “la natura della controversia e le alterne vicende dell’iter processuale”) inidonea a consentire il necessario controllo – cfr. Cass. n. 22310/2017 -.

Da ciò consegue l’accoglimento tanto del primo motivo di ricorso che del secondo, non avendo la CTR fatto corretta applicazione dei principi in tema di soccombenza e di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, alla stregua del ricordato art. 92 c.p.c..

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rimessa ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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