Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.41196 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23375-2019 proposto da:

EREDI M.P. DI M.G. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati PASQUALE ACCONCIA, SALVATORE IANNONE;

– ricorrente –

contro

REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POLI 29, presso lo studio dell’avvocato MARIA LAURA CONSOLAZIO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 638/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 28/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 04/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza della CTP Salerno che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso proposto avverso la richiesta dei contributi estrattivi per l’anno 2015 formulata dal Genio civile di Salerno nei confronti della ditta Eredi M.P. di M.G. & c. sas. Secondo la CTR la controversia non aveva natura tributaria, risultando il prelievo richiesto fondato sulla quantità del materiale ricavato attraverso l’esercizio dell’attività estrattiva.

La Eredi M.P. sas ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

La Regione Campania si è costituita con controricorso.

La ricorrente deduce col primo motivo la violazione dei principi sul giusto processo, avendo la CTR deciso il difetto di giurisdizione del giudice tributario senza che la Regione Campania avesse mai eccepito l’assenza della giurisdizione.

Il rilievo d’ufficio della questione operato dal giudice di primo grado senza garantire il diritto al contraddittorio protetto dall’art. 101 c.p.c., avrebbe inficiato la decisione di primo grado. Il primo motivo è inammissibile.

Ed invero, Cass. n. 14434/2019 ha già avuto modo di affermare che i vizi sia della sentenza in sé considerata sia degli atti processuali antecedenti si convertono in motivi di gravame e debbono essere fatti valere nei limiti e secondo le regole proprie dei vari mezzi di impugnazione. Quando si tratti di sentenza appellabile detti vizi devono essere censurati con l’atto di appello, non essendo deducibili motivi nuovi nel corso del giudizio, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria – cfr. Cass. n. 236/2010 a proposito della nullità derivante da vizio di costituzione del giudice che, ancorché assoluta e rilevabile d’ufficio, non si sottrae, ai sensi dell’art. 158 c.p.c. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, con la conseguenza che la mancata, tempestiva denuncia del vizio “de quo” comporta la necessità di farlo valere attraverso lo strumento (e secondo le regole, i limiti e le preclusioni) dell’impugnazione, così che la mancata denuncia di detta nullità in sede di gravame comporta l’impossibilità di rilevarla e, in definitiva, la sua sanatoria -.

Orbene, nel caso di specie la questione della rilevabilità d’ufficio senza il rispetto del contraddittorio da parte del giudice di primo grado non venne proposta come motivo di impugnazione innanzi alla CTR, sicché la stessa deve ritenersi sanata, peraltro considerando che la ricorrente in appello contestò nel merito la questione di giurisdizione, così mostrando di non dolersi della questione relativa alla violazione dell’art. 101 c.p.c., proprio in relazione alla difesa espressa sull’erroneità della statuizioni in punto di giurisdizione adottata dal giudice di primo grado.

In ogni caso, va ricordato che per giurisprudenza, ormai consolidata (Cass. n. 18635 del 2011; 1201 del 2012; n. 26831 del 2014; n. 6330 del 2014; 16049 del 2018), la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali non va vista in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce, solo, l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte per effetto della violazione denunciata. E’ stato sostenuto, in particolare, che la sentenza che decida su di una questione di puro diritto, rilevata d’ufficio, senza procedere alla sua segnalazione alle parti onde consentire su di essa l’apertura della discussione (cd. terza via), non è nulla in quanto, da tale omissione può solo derivare un vizio di error in iudicando, ovvero di error in iudicando de iure procedendi, la cui denuncia in sede di legittimità consente la cassazione della sentenza solo se tale errore sia in concreto consumato; qualora, invece, si tratti di questioni di fatto, ovvero miste di fatto e di diritto, la parte soccombente può dolersi della decisione sostenendo che la violazione del dovere di indicazione ha vulnerato la facoltà di chiedere prove o, in ipotesi, di ottenere una eventuale rimessione in termini” (Cass. SU 20935 del 2009; Cass. n. 2984 del 2016).

Orbene, nel caso di specie la ricorrente ha prospettato l’error in iudicando nel quale sarebbe incorso il giudice del merito – con il secondo motivo di ricorso – sicché la censura proposta sotto il profilo della giurisdizione rende inammissibile quella relativa alla violazione dell’art. 101 c.p.c..

Con il secondo motivo deduce l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la stessa aveva declinato la giurisdizione, vertendosi in tema di pretesa avente natura tributaria.

Il motivo di ricorso è infondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nel colco di un ben consolidato orientamento delle stesse SU sul riparto di giurisdizione in materia di contributi estrattivi, ha di recente affermato, in causa sovrapponibile alla presente- concernente contributi disciplinati dalla L.R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, e dalla L.R. Campania n. 15 del 2005, art. 17, che appartiene alla giurisdizione ordinaria, e non a quella tributaria, la controversia relativa al pagamento dei prelievi previsti dalla L.R. Campania n. 1 del 2008, art. 19, e dalla L.R. Campania n. 15 del 2005, art. 17, a carico dei titolari di autorizzazione all’attività estrattiva e dei concessionari alla coltivazione di giacimenti per attività estrattiva, atteso che tali contributi non sono collegati alla redditività dell’attività di gestione delle cave ma trovano la loro “ratio” nell’esigenza di indennizzare la collettività per i pregiudizi recati dallo sfruttamento del suolo all’ambiente circostante; pertanto, i predetti prelievi non svolgono, nei confronti del bilancio dell’ente territoriale, la funzione genericamente contributiva o commutativa di un servizio che caratterizza i tributi ma, piuttosto, quella di sollevare l’ente medesimo dallo specifico onere finanziario di ripristinare le condizioni ambientali pregiudicate dall’attività di estrazione, così assumendo la natura di indennizzi posti a carico dei concessionari e dei titolari di autorizzazione per neutralizzare le conseguenze – nocive ma legittime – correlate all’attività produttiva svolta- cfr. Cass. S.U. n. 1182/2020 -.

La censura può quindi essere esaminata da questa sezione semplice senza necessità di rimessione alle Sezioni Unite risultando già decisa in modo univoco da tale consesso – cfr.Cass.16069/2018- e risulta infondata alla stregua dei principi espressi dalle S.U. che vanno integralmente qui recepiti.

Il ricorso va quindi rigettato.

Dà atto.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali che liquida in favore della Regione Campania in complessivi Euro 7.290.00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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