Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.41198 del 22/12/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34050/2019 proposto da:

H.M.M., domiciliato presso carlobeninl.pec.it, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Benini;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto n. 5099 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato il 24/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/09/2021 da Dott. PELLECCHIA ANTONELLA.

RILEVATO

che:

1. H.M.M., cittadino del *****, chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e ss.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6, (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua pretesa di essere fuggito dal suo paese perché aveva denunciato un conoscente, poi rivelatosi un esponente del partito di *****, che aveva tagliato un albero pubblico.

La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

3. Avverso tale provvedimento H.M.M. propose ricorso dinanzi il Tribunale di Bologna, che con decreto n. 5099/2019, pubblicato il 24 ottobre 2019 ha rigettato il reclamo.

Il Tribunale ha ritenuto infondata:

a) la domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato, perché il richiedente non aveva dedotto alcun fatto di persecuzione grave e personale;

b) la domanda per il riconoscimento della protezione sussidiaria, perché nella regione di provenienza non era in atto un conflitto armato;

c) la domanda per il riconoscimento della protezione umanitaria, poiché l’istante non aveva né allegato, né provato, alcuna circostanza di fatto, diversa da quelle poste a fondamento delle domande di protezione “maggiore” (e ritenute inveritiere), di per sé dimostrativa d’una situazione di vulnerabilità.

4. Avverso tale pronuncia H.M.M. propone ricorso per cassazione sulla base di 3 motivi.

Il Ministero dell’Interno non ha notificato tempestivo controricorso, ma ha depositato solo atto di costituzione per l’eventuale partecipazione alla pubblica udienza.

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, artt. 3 e 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, artt. 8 e 27 in quanto il Tribunale non avrebbe applicato nella specie il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri stabiliti dai predetti articoli.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c. e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8 e 27 per non avere il Tribunale riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino straniero derivante da una situazione di violenza indiscriminata così come meglio definita nella sentenza della Corte di Giustizia C-456/2007.

I due motivi congiuntamente esaminati sono infondati.

La valutazione di (non) credibilità del ricorrente appare, difatti, rispettosa tout court dei criteri che questo stesso collegio ha specificamente ed analiticamente indicato con la pronuncia n. 8819/2020 essendo stata puntualmente condotta alla luce della necessaria disamina complessiva dell’intera vicenda riferita dal richiedente asilo, che lo ha visto, secondo quanto da lui dettagliatamente esposto, contraddire ripetutamente e irrimediabilmente se stesso.

L’analisi, analitica e approfondita, di tutti gli elementi del racconto compiuta dal giudice di merito ne sottraggono la relativa motivazione alle censure mosse da parte ricorrente.

Conforme a diritto risulta per altro verso la pronuncia impugnata sotto il profilo del dovere di cooperazione del giudice, volta che la storia del Paese viene puntualmente ricostruita per oltre due pagine, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Pertanto il Tribunale ha adempiuto correttamente al dovere di cooperazione istruttoria tramite la ricerca di fonti aggiornate al marzo 2019 (cfr. pag. 7 e 8 decreto impugnato) in merito alla situazione presente nel paese d’origine del richiedente ritenendo che non si possa definire sussistente una violenza indiscriminata nella zona di provenienza del richiedente.

5.2. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “violazione dl D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32 per la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Tribunale avrebbe errato perché non avrebbe valutato correttamente la sussistenza di quei seri motivi valutazione che va effettuata attraverso un esame concreto ed effettivo di tutte le peculiarità rilevanti del singolo caso.

Il motivo è fondato.

In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione.” (cfr. Cass. 13079/2019).

A tal fine il giudice di merito deve osservare il seguente percorso argomentativo:

– non può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

– le relative basi normative sono “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria “a clausola generale di sistema”, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

– deve essere, pertanto, ribadito l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit., nonché dalla prevalente giurisprudenza di merito) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.”

Il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallin- amente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

“In tema di protezione umanitaria, alla luce dell’insegnamento di cui a Cass. S.U. n. 29459 del 2019, i presupposti necessari ad ottenerne il riconoscimento devono valutarsi autonomamente rispetto a quelli previsti per le due protezioni maggiori (Cass. 1104/2020), non essendo le due valutazioni in alcun modo sovrapponibili, di tal che i fatti funzionali ad una positiva valutazione della condizione di vulnerabilità ben potrebbero essere gli stessi già allegati per le protezioni maggiori (contra, Cass. 21123/2019; Cass. 7622/2020).”

Il Tribunale ha errato in quanto non avrebbe verificato le Coi aggiornate in relazione alla violazione dei diritti umani.

6. Pertanto la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte rigetta i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo motivo come in motivazione, cassa in relazione il decreto impugnato e rinvia anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2021

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